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Avviso ai litiganti

Il rimborso rifiutato, salvato
soltanto da fatti e prove

Occorre una documentazione idonea a far tornare il Fisco sui suoi passi e a concedere l’erogazione della somma

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SINTESI: In tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l’impugnazione del rigetto dell’istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l’onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato e che le argomentazioni con cui l’Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale (cfr. Cass n. 1906 del 2020).

Ordinanza n. 26089 del 27 settembre 2021 (udienza 15 aprile 2021)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Greco Antonio – Est. Cataldi Michele
Contenzioso tributario – Controversia avente ad oggetto l’impugnazione del rigetto dell’istanza di rimborso – Il contribuente è attore in senso formale e sostanziale – È suo onere documentare i fatti a cui la legge riconosce il trattamento impositivo rivendicato – Le argomentazioni contrarie dell’ufficio costituiscono mere difese e non sono soggette ad alcuna preclusione processuale

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