Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Avviso ai litiganti

Per il Registro è compravendita
la somma in più finita all’erede

L’eccedenza di valore dei beni assegnati rispetto alla quota sulla massa comune è sottoposta al trattamento tributario dei trasferimenti

compravendita fittizia

SINTESI: In materia di imposta di registro, l’art. 34 del DPR n. 131 del 1986 nel sancire, puramente e semplicemente, che la divisione con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, “è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente”, pone una presunzione assoluta (iuris et de iure), in forza della quale l’eccedenza di valore dei beni assegnati rispetto alla quota sulla massa comune (c.d. conguaglio) è invariabilmente sottoposta al trattamento tributario della compravendita, non rilevando che i condividenti che ricevono di più assumano un’obbligazione avente ad oggetto una prestazione pecuniaria (di corrispondente ammontare) con funzione compensativa in favore dei condividenti che ricevono di meno, né che i condividenti che ricevono di meno rinunzino (per spirito di liberalità, verso un corrispettivo o a scopo di adempimento) a ricevere una prestazione pecuniaria (di corrispondente ammontare) dai condividenti che ricevono di più, dal momento che la mutevole funzione delle pattuizioni intercorse al riguardo tra i condividenti viene ad essere neutralizzata dalla predeterminazione normativa dell’unicità di trattamento tributario.
 
Ordinanza n. 27409 del 1° dicembre 2020 (udienza 7 ottobre 2020)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Chindemi Domenico – Est. Lo Sardo Giuseppe
Imposta di registro – Art. 34 del DPR n. 131 del 1986 – La divisione con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, “è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente” – Opera come una presunzione assoluta (iuris et de iure) - L’eccedenza di valore dei beni assegnati rispetto alla quota sulla massa comune (c.d. conguaglio) è sottoposta al trattamento tributario della compravendita.

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/avviso-ai-litiganti/articolo/registro-e-compravendita-somma-piu-finita-allerede