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Avviso ai litiganti

Il regime speciale del margine
va applicato in termini rigorosi

Se il Fisco ne contesta l’indebita fruizione in base a elementi oggettivi e specifici, spetta al cessionario dimostrare buona fede e massima diligenza

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SINTESI: In tema di IVA, il regime del margine - previsto dall’art. 36 del DL n. 41 del 1995, conv. con modif. in L. n. 85 del 1995, per le cessioni da parte di rivenditori di beni d’occasione, di oggetti d’arte, da collezione o di antiquariato costituisce un regime speciale in favore del contribuente, facoltativo e derogatorio rispetto al sistema normale dell’imposta, la cui disciplina deve essere interpretata restrittivamente e applicata in termini rigorosi. Pertanto, qualora l’amministrazione contesti, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il cessionario abbia indebitamente fruito di tale regime, spetta a quest’ultimo dimostrare la sua buona fede, e cioè non solo di aver agito in assenza della consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale, ma anche di aver usato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto (secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità rapportati al caso concreto), al fine di evitare di essere coinvolto in tali situazioni, in presenza di indizi idonei a farne insorgere il sospetto.
 
Ordinanza n. 8868 del 29 marzo 2019 (udienza 20 marzo 2019)
Cassazione civile, Sez. V - Pres. Cappabianca Aurelio - Est. Guida Riccardo
Iva – Regime del margine ex articolo 36 del Dl 41/1995 – È un regime speciale in favore del contribuente – Se l’Amministrazione contesta che il cessionario ha indebitamente fruito di tale regime, spetta a quest’ultimo dimostrare la sua buona fede
 

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