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Avviso ai litiganti

Regime del margine, la buona fede
va provata e non solo invocata

È un sistema agevolativo, facoltativo e derogatorio, la cui disciplina deve essere interpretata restrittivamente e applicata in termini rigorosi

SINTESI: In tema di IVA, il regime del margine - previsto dall’art. 36 del DL n. 41 del 1995, conv. con modif. in legge n. 85 del 1995, per le cessioni da parte di rivenditori di beni d’occasione, di oggetti d’arte, da collezione o di antiquariato costituisce un regime speciale in favore del contribuente, facoltativo e derogatorio rispetto al sistema normale dell’imposta, la cui disciplina deve essere interpretata restrittivamente e applicata in termini rigorosi. Pertanto, qualora l’amministrazione contesti, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il cessionario abbia indebitamente fruito di tale regime, spetta a quest’ultimo dimostrare la sua buona fede, e cioè non solo di aver agito in assenza della consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale, ma anche di aver usato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto (secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità rapportati al caso concreto), al fine di evitare di essere coinvolto in tali situazioni, in presenza di indizi idonei a farne insorgere il sospetto.
 
Ordinanza n. 11437 dell’11 maggio 2018 (udienza 14 dicembre 2017)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Perino Angelina Maria – Est. Gori Pierpaolo
IVA – Art. 36 del DL n. 41 del 1995, conv. con modif. in legge n. 85 del 1995 – Regime del margine – È un regime derogatorio al sistema normale dell’imposta e deve essere applicato in termini rigorosi – Se l’amministrazione contesta l’indebita fruizione del regime del margine il cessionario deve dimostrare la buona fede
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