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Avviso ai litiganti

Non dichiarato, ma compensato:
credito “commercio” fuori uso

L’utilizzazione del bonus fiscale effettuata tramite modello F24 integra, inoltre, una violazione sostanziale

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SINTESI: In tema di agevolazioni per il commercio, l’articolo 11 della Legge n. 317 del 1991, impone la decadenza dal beneficio del credito di imposta ove la relativa somma non sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è concesso il beneficio, anche quando si tratti dell’agevolazione prevista dalla L. n. 449 del 1997, art. 11, in virtù del rinvio che tale seconda disciplina opera alla prima. Inoltre l’utilizzazione di un credito d’imposta in compensazione sul modello fiscale F24 anziché nella dichiarazione dei redditi integra una violazione sostanziale in quanto, in detta ipotesi, difetta uno dei requisiti propri della violazione meramente formale, ed, in particolare, quello che essa non pregiudichi l’esercizio delle azioni di controllo, atteso che il modello fiscale F24 non consente al fisco di verificare se il credito utilizzato in compensazione sia conforme a quello effettivamente spettante al contribuente.

Ordinanza n. 250 del 12 gennaio 2021 (udienza 5 novembre 2020)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Cirillo Ettore - Est. Fraulini Paolo
Agevolazioni per il commercio – Art. 11 della L. n. 317 del 1991 – Il contribuente decade dal beneficio del credito di imposta se non indica la relativa somma nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è concesso il beneficio – L’utilizzazione di un credito d’imposta in compensazione sul modello fiscale F24 integra una violazione sostanziale
 

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