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Avviso ai litiganti

Noleggio con conducente: la licenza
ceduta genera una plusvalenza

L’operazione è equiparabile al trasferimento della concessione per il servizio taxi che si presume avvenga a titolo oneroso

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SINTESI: La licenza per l’esercizio del servizio di taxi costituisce un bene primario nell’ambito dei beni organizzati per l’esercizio dell’attività individuale di trasporto di persone ed il suo trasferimento, previsto dall’art. 9, della L. n. 21 del 1992, che consente al titolare di ottenere la cd. volturazione da parte del Comune, a determinate condizioni ed a favore di un terzo avente i requisiti di legge, realizza se, come si presume, avviene a titolo oneroso, una plusvalenza che concorre alla formazione del reddito giusta l’art. 86, comma 1, del DPR n. 917 del 1986. Tale conclusione si può applicare agevolmente anche ai titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, posto che il citato art. 9 della L. n. 21 del 1992, nell’individuare il procedimento di cessione, equipara espressamente le due fattispecie.

Ordinanza n. 24315 del 3 novembre 2020 (udienza 16 luglio 2020)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cirillo Ettore - Est. D’Orazio Luigi
Licenza per l’esercizio del servizio di taxi – Il trasferimento della licenza determina una plusvalenza che concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 86, comma 1, del DPR n. 917 del 1986 – Tale previsione si applica anche ai titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente ai sensi dell’art. 9 della legge n. 21 del 1992
 

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