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Avviso ai litiganti

L’ultimo indirizzo è quello valido
se il trasloco non è comunicato

Il Fisco non si mette alla ricerca degli spostamenti del contribuente e notifica gli atti al domicilio noto

casa

SINTESI: La disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull’onere preventivo del contribuente di indicare all’ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni, di guisa che il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l’ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui all’art. 60, lett. e), del DPR n. 600 del 1973, non potendosi addossare all’Amministrazione l’onere di ricercare il contribuente fuori del domicilio stesso (cfr, ex multis, Cass. n. 25272 del 2014).
 
Ordinanza n. 25689 del 22 settembre 2021 (udienza 28 aprile 2021)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Mocci Mauro – Est. Delli Priscoli Lorenzo
Notificazione di atti tributari – Il contribuente ha l’onere di indicare all’ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di informarlo delle eventuali variazioni – In mancanza di tale comunicazione l’ufficio è legittimato ad eseguire le notifiche al domicilio fiscale per ultimo noto

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