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Avviso ai litiganti

Licenziamento senza giusta causa:
tassabile l’indennità “concordata”

Così è per il risarcimento a titolo di “lucro cessante”. Cambia la regola e l’importo diventa non imponibile, quando la somma intende risarcire il danno morale subito

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SINTESI: Costituiscono reddito imponibile della stessa natura di quello sostituito solamente le indennità che abbiano effettivamente funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente (cfr. art. 6, comma 2, del TUIR). Ciò anche quando le indennità stipendiali sostitutive dei redditi non percepiti siano previste da accordi transattivi conclusi in occasione di controversie per licenziamento senza giusta causa. Le somme in esame sono soggette alla tassazione separata ai sensi dell’art. 17, lett. a), del TUIR che comprende altresì le somme percepite a titolo di risarcimento come “lucro cessante” (mancati guadagni). Soltanto le somme percepite per risarcimento del danno morale del lavoratore (come il danno biologico, danno da perdita di chance, danno da diminuzione della professionalità, ecc.) non sono tassabili, perché avrebbero una funzione diversa di natura meramente risarcitoria.
 
Sentenza n. 2196 del 16 febbraio 2012 (udienza del 15 dicembre 2011)
Cassazione Civile, sezione V – Pres. D’Alonzo Michele – Est. Sambito Maria Giovanna Concetta
Irpef – Tassazione separata – Indennità di licenziamento senza giusta causa – Risarcimento da lucro cessante
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