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Avviso ai litiganti

Irap: nella professione di avvocato
lo studio ha sua importanza

L'uso di due strutture con costi elevati di locazione non può essere ritenuto una spesa rientrante nel “minimo indispensabile”

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Sintesi: In tema di Irap, con riferimento alla professione di avvocato, sebbene l’uso di uno studio non sia di per sé indice dell’esistenza di autonoma organizzazione, costituisce però oggetto dell’accertamento di fatto del giudice di merito, che deve valutare anche il profilo delle dimensioni e delle caratteristiche dello studio, poste in relazione al normale svolgimento di quella specifica attività nonché la verifica della “eccedenza” del bene strumentale rispetto al “minimo indispensabile” per l’esercizio di attività in assenza di organizzazione. In proposito, l’utilizzo di due studi da parte di un avvocato, ed in particolare di uno studio con costi elevati di locazione, non può essere ritenuto una spesa rientrante nel “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale.

Ordinanza n. 11086 del 27 aprile 2021 (udienza 12 gennaio 2021)
Cassazione Civile, Sez. V - Pres. Federico Sorrentino - Est. D’Orazio Luigi

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