Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Avviso ai litiganti

Indagini finanziarie, la smentita
non regge se i dati sono generici

Il contribuente deve fornire per ogni singola movimentazione contestata prove che ne dimostrino la non tassabilità

bancomat

SINTESI: Qualora l’accertamento, effettuato dall’Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32, comma 1, n. 2), del DPR n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova, a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica, ma analitica, per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili, dalla movimentazione bancaria, non sono riferibili ad operazioni imponibili. Ne consegue che il contribuente è tenuto a fornire non una prova generica, ma una prova analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili, dovendo poi il giudice verificare in modo rigoroso l’efficacia dimostrativa delle prove fornite a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata (cfr., tra le tante, Cass. n. 2649 del 2018).

Ordinanza n. 32984 del 10 novembre 2021 (udienza 13 maggio 2021)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Bruschetta Ernestino
Accertamento fondato su verifiche di conti correnti bancari – L’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto attraverso gli elementi risultanti dai conti predetti ai sensi dell’art. 32, comma 1, n. 2), del DPR n. 600 del 1973 – È onere del contribuente dimostrare con una prova analitica che ogni movimento bancario non è riferibile ad operazione imponibile.

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/avviso-ai-litiganti/articolo/indagini-finanziarie-smentita-non-regge-se-dati-sono-generici