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Avviso ai litiganti

Essenziale nella delega di firma
è la qualifica e non il nominativo

Ciò è conforme alle esigenze del buon andamento interno degli uffici e di legalità della pubblica amministrazione

delega di firma

SINTESI: In tema della c.d. delega di firma, non è richiesta alcuna indicazione nominativa della delega, né la sua temporaneità, apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e della legalità della pubblica amministrazione ritenere che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione della c.d. delega di firma possa avvenire attraverso l’emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega (cfr. Cass. n. 13512 del 2011) e che individuino il soggetto delegato attraverso l’indicazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale parimenti consente la successiva verifica della corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario della delega stessa.

Ordinanza n. 17416 del 17 giugno 2021 (udienza 15 aprile 2021)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Mocci Mauro – Est. La Torre Maria Enza
Delega di firma – Non è richiesta l’indicazione nominativa della delega. L’attuazione può avvenire attraverso ordini di servizio che hanno valore di delega e che individuano il soggetto delegato attraverso l’indicazione della qualifica rivestita – La delega consente la successiva verifica della corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario della delega stessa

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