Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Avviso ai litiganti

Deroga al trasloco entro 18 mesi
solo se interviene la forza maggiore

Il ritardo non fa perdere il beneficio quando si verifica, dopo la stipula del contratto, un evento eccezionale non prevedibile

trasloco

SINTESI: Ai fini della fruizione dei benefici cd. prima casa, previsti in caso di acquisto di immobile in altro Comune, è necessario che il compratore vi trasferisca la residenza entro il termine di diciotto mesi dall’acquisto; detto trasferimento, elemento costitutivo del beneficio richiesto e provvisoriamente accordato, rappresenta un obbligo del contribuente verso il fisco, dovendosi però tenere conto di eventuali ostacoli nell’adempimento di tale obbligazione, caratterizzati dalla non imputabilità alla parte obbligata e dall’inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento. Ne consegue che il mancato stabilimento, nei termini di legge, della residenza non comporta la decadenza dall’agevolazione, solo qualora tale evento sia dovuto a causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula dell’acquisto.

Ordinanza n. 16687 del 14 giugno 2021 (udienza 16 febbraio 2021)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Zoso Liana Maria Teresa – Est. Martorelli Raffaele
Agevolazione cd. prima casa – Acquisto di immobile in altro Comune – Il compratore deve trasferire la residenza entro il termine di diciotto mesi dall’acquisto – Il mancato stabilimento della residenza comporta la decadenza dall’agevolazione, fatta salva la causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula dell’acquisto.

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/avviso-ai-litiganti/articolo/deroga-al-trasloco-entro-18-mesi-solo-se-interviene-forza