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Avviso ai litiganti

Per la delega di firma sufficienti
un ordine di servizio e la qualifica

È un atto interno di mero decentramento burocratico, non occorre precisare il nome del funzionario designato

delega di firma

SINTESI: La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del DPR n. 600 del 1973, ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (cfr., ex multis, Cass. n. 28850 del 2019).
 
Ordinanza n. 24744 del 14 settembre 2021 (udienza del 24 febbraio 2021)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Greco Antonio – Est. Lo Sardo Giuseppe
Delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente – Natura di delega di firma e non di funzioni – L’atto firmato dal delegato resta imputabile all’organo delegante – L’attuazione della delega può avvenire mediante ordini di servizio senza la necessità di una indicazione nominativa

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