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Avviso ai litiganti

Costi detraibili esclusivamente
nel periodo di competenza

Il contribuente non può scegliere quando recuperare le spese in base al momento che per lui risulta più conveniente

calcolatrice

SINTESI: In tema di reddito d’impresa, le regole sull’imputazione temporale dei componenti negativi, dettate in via generale dall’art. 75 del DPR n. 917 del 1986, sono inderogabili, non essendo consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza, così da alterare il risultato della dichiarazione; né l’applicazione di detto criterio implica di per sé la conseguenza, parimenti vietata, della doppia imposizione, che è evitabile dal contribuente con la richiesta di restituzione della maggior imposta, la quale è proponibile, nei limiti ordinari della prescrizione di cui all’art. 2935 c.c., a far data dal formarsi del giudicato sulla legittimità del recupero dei costi in relazione all’annualità non di competenza.
 
Ordinanza n. 20431 del 16 luglio 2021 (udienza 24 giugno 2021)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cirillo Ettore – Est. Di Marzio Paolo
Reddito d’impresa – Imputazione temporale dei componenti negativi di reddito ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 917 del 1986 – Inderogabilità delle regole ivi previste - Non è consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza

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