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Avviso ai litiganti

Contabilità "impresentabile"? L'induttivo è slegato dalla colpa

Requisito del tipo di accertamento Iva è la materiale omessa conservazione delle scritture, a prescindere da qualsiasi responsabilità del contribuente

SINTESI: In materia di IVA, il potere di procedere all'accertamento induttivo ex art. 55 del DPR n. 633 del 1972 non assume carattere sanzionatorio del comportamento del contribuente, che costituisce il semplice presupposto fattuale dell'accertamento (v. Cass. n. 24424/2008). Il presupposto per l'accertamento induttivo di cui si tratta ricorre anche in presenza di caso fortuito o forza maggiore, laddove rimane il nesso di causalità materiale tra la condotta dell'agente e l'effetto, sicché, in assenza di causa di non imputabilità l'agente stesso sarebbe responsabile dell'evento. In ipotesi, è previsto espressamente dall'art. 55 citato, comma 2, n. 2, ai fini della legittimità dell'accertamento, il caso di chi omette di conservare le scritture contabili, condotta che costituisce un dovere del contribuente. E' indifferente, in quanto non richiesto dalla norma, che la omissione di conservazione da parte dell'onerato sia conseguenza di una azione dello stesso cosciente e volontaria, prima ancora che colposa o dolosa, nel senso quindi che l'evento non fosse da lui evitabile anche con la massima diligenza. Ciò che rileva ai fini della ricorrenza del requisito è quindi il fatto materiale della omessa conservazione, a prescindere dalla sussistenza di una responsabilità a qualunque titolo dell'obbligato in ordine al verificarsi dell'evento.

Sentenza n. 20025 del 22 settembre 2010 (udienza del 2 luglio 2010)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Pivetti, Rel. Parmeggiani
Accertamento induttivo - IVA - Omessa conservazione delle scritture contabili - Distruzione della contabilità per caso fortuito
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