Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Avviso ai litiganti

Per la compravendita di auto usate
il margine può essere contestato

Il cessionario, quindi, deve provare la propria buona fede e dimostrare di aver agito senza essere consapevole di partecipare a un’evasione fiscale

SINTESI: In tema di IVA, il c.d. regime del margine, previsto dall’art. 36 DL n. 41 del 1995 (convertito dalla L. n. 85 del 1995) e dagli artt. da 311 a 325 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (e, già, dall’art. 26 bis della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977) per le cessioni, da parte di rivenditori, di beni d’occasione, di oggetti d’arte, da collezione o di antiquariato, costituisce un regime d’imposizione speciale, facoltativo e derogatorio, in favore del contribuente, del sistema normale dell’IVA: ne consegue che la sua disciplina va interpretata restrittivamente e applicata in termini rigorosi, nei limiti di quanto necessario al raggiungimento dello scopo dell’istituto. Con particolare riferimento alla compravendita di veicoli usati, il cessionario, al quale l’amministrazione finanziaria contesti, in base ad elementi oggettivi e specifici, tale fruizione, deve provare la propria buona fede, cioè di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto - secondo i criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in rapporto alle circostanze del caso concreto - al fine di evitare di essere coinvolto in una tale situazione, in presenza di indizi idonei a farne insorgere il sospetto.
 
Ordinanza n. 6297 del 14 marzo 2018 (udienza 28 novembre 2017)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Bruschetta Ernestino Luigi - Est. Tedesco Giuseppe
Iva e il cosiddetto regime del margine – Articolo 36, Dl 41/1995 (convertito dalla legge 85/1995) – Costituisce un regime d’imposizione speciale, facoltativo e derogatorio, in favore del contribuente – Compravendita di veicoli usati – Il cessionario, al quale l’Amministrazione finanziaria contesta tale fruizione, deve provare la propria buona fede
 
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