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Avviso ai litiganti

Classamento immobile senza vizi
se la stima è fatta con “Docfa”

La procedura richiede la partecipazione attiva del contribuente che quindi non può non sapere del valore attribuito dall’ufficio all’immobile

stima immobile

SINTESI: In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall’art. 2 del DL n. 16 del 1993, conv. in L. n. 75 del 1993, e del D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (cd. procedura DOCFA) ed in base ad una stima diretta eseguita dall’Ufficio (come accade per gli immobili classificati nel gruppo catastale D), tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell’avviso di classamento (esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l’adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell’attendibilità concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto e comunque prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell’ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione o allegazione all’avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivazione.
 
Ordinanza n. 3111 del 9 febbraio 2021 (udienza 20 novembre 2020)
Cassazione civile, sezione V – Pres. De Masi Oronzo – Est. Dell’Orfano Antonella
Classamento di immobili – Attribuzione della rendita catastale a seguito della cd. procedura DOCFA – Tale stima costituisce un atto conosciuto e facilmente conoscibile per il contribuente – La mancata allegazione all’avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivazione

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