Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Avviso ai litiganti

Accertamento in ufficio svincolato
dalle regole di accessi e ispezioni

Se le violazioni emergono “a tavolino” dai dati forniti dal contribuente non occorre il contraddittorio procedimentale

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SINTESI: In tema di accertamento fiscale, il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000, opera soltanto in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente e non anche alla diversa ipotesi, non assimilabile alla precedente, di accertamenti cd. a tavolino, atteso che la naturale “vis expansiva” dell’istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge fino al punto di imporre termini dilatori all’azione di accertamento derivanti da controlli eseguiti nella sede dell’Amministrazione sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente (cfr., da ultimo, Cass. n. 8145 del 2021).

Ordinanza n. 26094 del 27 settembre 2021 (udienza 28 aprile 2021)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Mocci Mauro – Est. Delli Priscoli Lorenzo
Accertamento fiscale – Il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000 opera soltanto nei controlli eseguiti presso la sede del contribuente – Non opera negli accertamenti cd. a tavolino - La “vis expansiva” del contraddittorio endoprocedimentale non impone termini dilatori dell’azione di accertamento derivanti da controlli eseguiti nella sede dell’Amministrazione sulla base dei dati forniti dal contribuente

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