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Attualità

Ultimi giorni per l'acconto Iva. Tripla chance per il calcolo

Il versamento va effettuato in via telematica tramite F24. Porte aperte alla compensazione con altri crediti

E' fissato a lunedì 28 dicembre il termine ultimo per versare, senza applicazione di sanzioni, l'acconto Iva relativo al periodo di imposta 2009; la scadenza ordinaria del 27 dicembre, infatti, quest'anno cade di domenica.

Chi paga e chi no
Sono chiamati al pagamento tutti i contribuenti mensili e trimestrali, titolari di partita Iva nel 2008 e attivi nel 2009, in posizione debitoria nell'anno precedente (con riferimento al mese di dicembre per i mensili o al quarto trimestre 2008 per i trimestrali) e debitoria per l'anno in corso, compresi gli enti pubblici territoriali.

Esonerati, invece, dal versamento dell'acconto i contribuenti che:

  • hanno iniziato o inizieranno l'attività negli ultimi giorni del 2009
  • hanno cessato l'attività - anche se per decesso - entro il 30 novembre 2009, se mensili, ovvero entro il 30 settembre, se trimestrali
  • risultavano a credito a chiusura anno 2008 (con la liquidazione di dicembre se mensili o nell'ultimo trimestre dell'anno se trimestrali), a prescindere dalla richiesta di rimborso
  • prevedono di chiudere l'anno 2009 con un'eccedenza Iva detraibile, anche se hanno effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l'ultimo trimestre 2008 o in sede di dichiarazione annuale 2008
  • hanno effettuato, nell'anno in corso, soltanto operazioni esenti e/o non imponibili.
Esclusi dall'adempimento anche gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, ovvero entro il 30 settembre, se trimestrali, a condizione che non esercitino altra attività imponibile pur mantenendo la partita Iva, e le società estinte per fusione o incorporazione.

Non è richiesto, inoltre, il pagamento dell'anticipo ad alcune categorie che adottano regimi speciali, come:

  • gli agricoltori in regime semplificato
  • gli esercenti del settore intrattenimento e spettacolo
  • le associazioni sportive dilettantistiche e le Onlus che hanno optato per il regime forfetario
  • i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta
  • i contribuenti che adottano il regime semplificato dei "minimi"
  • i soggetti che accedono alle agevolazioni previste dalla legge 388/2000 per le nuove iniziative produttive.

Infine, feste natalizie senza acconto Iva se l'importo dovuto non è almeno pari a 103,29 euro e cioè:
- se il debito evidenziato con l'ultima liquidazione periodica 2008 non è superiore a 116,72 euro
- se il debito presunto per l'ultima liquidazione dell'anno non è superiore a 116,72 euro.

È l'ora dei conti
Per calcolare l'entità del versamento possono essere utilizzati tre diversi procedimenti:
- storico
- analitico
- previsionale.
Al contribuente la scelta di quello, per lui, più conveniente.

Il metodo storico (che è poi quello di carattere generale), come dice la parola stessa, prende il via da quanto avvenuto nel passato, o meglio, dal debito Iva emerso a chiusura della contabilità relativa agli stessi periodi dell'anno precedente (ultimo mese o trimestre 2008). L'acconto è pari all'88% di tale somma che, è bene specificarlo, comprende l'acconto più saldo. Nel caso venga modificato il regime di liquidazione, passando dal mensile al trimestrale o viceversa, occorre far riferimento, per il calcolo secondo il metodo storico, alle liquidazioni degli ultimi tre mesi dell'anno precedente, nella prima ipotesi, a un terzo dell'imposta versata per il quarto trimestre nella seconda.

Il metodo previsionale, a differenza di quello storico, non si fonda su "numeri" certi, già verificati. In questo caso, infatti, la percentuale dell'88%, viene calcolata su una "presunzione" e, in particolare, sull'imposta definitiva che il contribuente ipotizza dover liquidare a consuntivo dell'attività svolta fino al 31 dicembre 2009:
- per il mese di dicembre 2009, se mensile
- con la dichiarazione annuale, se trimestrale ordinario
- per il quarto trimestre 2009, se trimestrale "speciale".
L'operazione deve essere effettuata considerando il dato previsionale al netto dell'eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.
È bene ricordare che, se alla resa dei conti l'acconto versato risulterà inferiore all'88% dell'imposta effettivamente dovuta, scatterà la sanzione per versamento carente.

Il metodo analitico, infine, si basa sulle operazioni imponibili realmente effettuate, registrate o che sarebbero dovute essere registrate, dal 1° al 20 dicembre, per i mensili, e dal 1° ottobre al 20 dicembre per i trimestrali. La procedura, in questo caso, prevede il versamento di un acconto pari al 100% dell'Iva dovuta derivante da una liquidazione straordinaria.

Versamento on line e compensazione
Canale esclusivamente telematico per il pagamento dell'acconto, attraverso il modello F24. Questi i codici tributo da utilizzare:
- 6013 per i soggetti mensili
- 6035 per i soggetti trimestrali.
Il contribuente può compensare l'importo dovuto con eventuali crediti vantati per altre imposte o contributi.

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