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Attualità

Ticket trasporto, esenzione al "limite"

Nessuna tassazione se sommato agli altri eventuali fringe benefit non è superata la soglia dei 258,23 euro

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Il "ticket trasporto" assegnato ai dipendenti per poter acquistare in forma scontata l'abbonamento ordinario alle rete del trasporto pubblico locale non entra a far parte del reddito imponibile dei destinatari a condizione che, sommato agli eventuali altri beni e servizi di cui ha usufruito a titolo di fringe benefit nel corso dell'anno, non superi l'importo di 258,23 euro. Il chiarimento è fornito dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione 126/E in risposta a una istanza d'interpello presentata da una Amministrazione provinciale che, in via sperimentale, intende distribuire ai propri impiegati un "bonus" di 258,23 euro annui finalizzato agli spostamenti casa-lavoro.

In particolare, grazie alla stipula di una convenzione dell'ente con le aziende del trasporto pubblico locale, i beneficiari potranno utilizzare il "ticket trasporto" pagando un importo uguale alla differenza tra il costo dell'abbonamento ordinario e il valore del buono stesso. L'abbonamento sarà valido per tutti i percorsi e non soltanto per il tragitto casa-lavoro.
Detto ciò, l'Agenzia fa notare che la fattispecie rappresentata non rientra nell'ambito applicativo del secondo comma dell'articolo 51 del Tuir, che esclude dal reddito le "prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici". Infatti, la non rilevanza ai fini reddituali delle prestazioni di servizio (fornito direttamente dal datore di lavoro, ovvero affidato tramite convenzione a terzi) finalizzato al trasporto collettivo per facilitare il raggiungimento dei luoghi di lavoro ricorre solo se il dipendente beneficiario non ha alcun rapporto con il fornitore della prestazione (contenuto nella circolare n. 326 del 1997). Questa condizione non si verifica nel caso in esame, dato che il personale della Provincia utilizza il "ticket" soltanto per avere uno sconto sul prezzo dell'abbonamento che, inoltre, vale per tutti i percorsi e in tutti i giorni, anche quelli non lavorativi.

La disposizione normativa cui fare riferimento è, invece, il successivo comma 3 dello stesso articolo 51, in base al quale perché il "ticket trasporto" non faccia parte dell'imponibile del dipendente e l'ente pubblico non debba sottoporlo a ritenuta alla fonte, la somma di tutti gli importi percepiti a titolo di fringe benefits dal dipendente nello stesso periodo d'imposta e tenendo conto di tutti i redditi conseguiti, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro, non deve superare il limite di 258,23 euro.

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