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Attualità

Tia, ancora un rinvio

La Finanziaria ha differito al 2007 il passaggio dalla tassa rifiuti alla tariffa di igiene ambientale

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Il comma 134 dell'unico articolo della Finanziaria 2006 (legge 266/2005) ha ulteriormente differito al 2007 l'obbligatorietà del passaggio dalla tassa rifiuti (Dlgs 507/93) alla tariffa di igiene ambientale (Dlgs 22/97).
L'entrata in vigore della nuova entrata comunale, originariamente fissata dal legislatore al 1° gennaio 1999, è stata oggetto di reiterate proroghe e rinvii che è opportuno rammentare:

  • l'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, ha modificato la data di decorrenza al 1° gennaio 2000, rispetto al termine originario fissato al 1° gennaio 1999
  • l'effettiva entrata in vigore, prevista dall'articolo 33 della legge 488/99 che ha modificato il comma 1 dell'articolo 49 del Dlgs 22/97, è attualmente modulata sulla base dell'articolo 11, comma 1, del Dpr 158/99, concernente il "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani", che, nell'istituire un periodo transitorio per l'applicazione della Tia, ne ha indicato la durata massima, sulla base della popolosità dei Comuni e del grado di copertura delle spese del servizio, entrambe fissate con riferimento all'anno 1999
  • un successivo slittamento è stato disposto dalla Finanziaria 2003 (comma 21 dell'articolo 21 della legge 289/02), che ha spostato al 1° gennaio 2004 il primo scaglione dei Comuni che avrebbero dovuto adottare la tariffa il 1° gennaio 2003
  • l'articolo 4, comma 116, della legge 350/03 (Finanziaria 2004) ha ulteriormente procrastinato al 1° gennaio 2005 l'entrata a regime del nuovo sistema di igiene urbana
  • l'articolo 1, comma 523, della Finanziaria per il 2005 (legge 311/04) ha aumentato da cinque a sei anni la durata massima della fase di transizione, entro la quale i Comuni - che nel 1999 avevano raggiunto un grado di copertura dei costi pari all'85 per cento e tra il 55 e l'85 per cento - sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei predetti costi di gestione del servizio di igiene urbana.

La formula utilizzata dal legislatore della Finanziaria 2006 per disporre il nuovo rinvio prevede che "All'articolo 11, comma 1, lettere a) e b) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni, le parole 'sei anni' sono sostituite dalle seguenti 'sette anni'".
Per meglio comprendere tale disposto normativo, si rammenta che il comma 5 dell'articolo 49, Dlgs 22/97, rinviava ad apposito decreto ministeriale (appunto il Dpr 158/99) l'adozione di un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento.
L'originaria formulazione dell'articolo 11 del citato Dpr prevedeva un doppio regime per l'applicazione graduale della tariffa e per il raggiungimento graduale della copertura totale del costo del servizio; per effetto dell'articolo 33 della legge 488/99, è stato abrogato il regime graduale di passaggio a tariffa e unificata la tempistica di entrata in vigore del nuovo sistema.
In effetti, il testo delle precedenti proroghe interveniva esclusivamente sulla lettera a) dell'articolo 11 del Dpr 158/99, limitandosi a far slittare in avanti di un anno il termine massimo per il passaggio a tariffa, con riferimento ai Comuni che nel 1999 avevano raggiunto un grado di copertura dei costi del servizio di igiene urbana pari all'85 per cento. La formulazione adottata nella Finanziaria 2006 (che, peraltro, ricalca fedelmente quella della precedente Finanziaria 2005) è conseguente alla circostanza che, con la fine del 2004, viene a scadere anche il termine assegnato ai Comuni rientranti nella successiva lettera b) del Dpr 158/99, ovvero quelli che nel 1999 avevano raggiunto un grado di copertura dei costi fra il 55 e l'85 per cento.

In ossequio al disposto del comma 134 della Finanziaria 2006, gli enti locali dovranno obbligatoriamente adottare il nuovo sistema a partire dal 1° gennaio 2007 (cioè sette anni a decorrere dal 1999, assunto a riferimento dall'articolo 11 del Dpr 158/99); tuttavia, l'articolo 49, commi 1-bis e 16, del Dlgs 22/97 e l'articolo 11 del Dpr 158/99 consentono, comunque, di anticipare il passaggio alla Tia, anche se, a tutt'oggi, non sono molti i Comuni che hanno abbandonato la Tarsu a favore della nuova entrata, considerato che non si tratta di un cambiamento indolore, soprattutto dal punto di vista organizzativo e gestionale.

L'adozione della Tia, infatti, comporta una profonda modificazione del sistema di gestione dei rifiuti, non più fiscale, ma a corrispettivo; tale nuovo sistema, seppure maggiormente consono a una connotazione imprenditoriale del servizio pubblico, impone agli enti locali un'attività gestionale complessa, di tipo manageriale, non sempre agevolmente attuabile. Ma, soprattutto, rispetto alla vecchia normativa, che privilegiava la distruzione finale dei rifiuti e, solo in via del tutto marginale, il loro avvio al recupero, il Dlgs 22/97 capovolge la situazione, ponendo l'accento sulla gestione dei rifiuti, basata su attività finalizzate al recupero, anche energetico e, solo in via del tutto residuale, alla distruzione o smaltimento finale: tale cambio di impostazione consegue alla diversa considerazione del rifiuto, considerato dalla nuova legge una materia prima da reinserire nel ciclo economico e produttivo.

In effetti, i reiterati rinvii e le oggettive difficoltà connesse alla concreta attuazione della normativa introdotta con il Dlgs 22/97 ("decreto Ronchi") sembrano condurre verso una profonda revisione di tutto il sistema della gestione dei rifiuti.
Il primo segnale si è avuto lo scorso anno, quando il comma 340 della legge 311/04 (Finanziaria 2005) ha disposto che "A decorrere dal 1 gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138". In altre parole, a partire dall'anno d'imposta 2005, la superficie sulla quale gli uffici comunali possono calcolare l'imposta dovuta dai soggetti passivi della tassa rifiuti (seppure limitatamente alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, già censite nel catasto edilizio urbano) è soggetta allo "zoccolo duro" dell'80 per cento della superficie catastale, determinata tenendo conto dello spessore dei muti e dei coefficienti di ragguaglio previsti, appunto, dal Dpr 138/98 che, all'allegato "C", detta precisi criteri per determinare esattamente la superficie catastale delle predette unità immobiliari.
Si tratta di un intervento particolarmente significativo, soprattutto ove si consideri che il legislatore ha inteso intervenire su un tributo di fatto abolito dal 1999.

Ma vi è di più: la delega conferita con la legge 308/04 ("Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione") prevede, fra i diversi interventi nel settore, anche una nuova gestione dei rifiuti, al fine di razionalizzare il sistema di raccolta e di smaltimento degli stessi, mediante la definizione di ambiti territoriali di adeguate dimensioni e assicurare una maggiore certezza della riscossione della tariffa con una più razionale definizione dell'istituto.
Sulla base della predetta delega, il Consiglio dei ministri, lo scorso novembre, ha espresso il primo sì al Testo unico sull'ambiente: più di 700 pagine che semplificano la normativa ambientale in sei settori chiave, di cui uno espressamente dedicato alla disciplina dei rifiuti e alla bonifica dei siti inquinati.
Il nuovo corpo normativo riordina e coordina le disposizioni che riguardano tali delicati settori, in particolare:

  • ridefinendo le priorità nella gestione dei rifiuti in conformità a quelle stabilite dalla normativa comunitaria
  • razionalizzando la normativa in materia di autorizzazioni
  • confermando l'organizzazione per ambiti territoriali ottimali (istituiti dal Dlgs 22/97) e istituendo la gestione associata delle funzioni degli enti locali ricadenti nel medesimo ambito, mediante l'istituzione di un'autorità d'ambito dotata di personalità giuridica
  • revisionando la disciplina dei consorzi mediante l'introduzione di istituti volti ad assicurare la massima concorrenzialità nella gestione del sistema
  • rivisitando la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani mediante una più razionale definizione dell'istituto
  • confermando per le bonifiche i parametri attualmente in vigore per la definizione di sito inquinato e, per la successiva bonifica, avviando l'analisi del rischio.

Se il nuovo testo normativo vedrà prossimamente la luce, il tempo non sarà trascorso invano e le reiterate proroghe troveranno una ragion d'essere, in considerazione dell'importanza che le problematiche ambientali, in generale, e quelle concernenti i rifiuti, in particolare, ormai rivestono non solo nel nostro Paese, ma anche in Europa e nel resto del mondo.

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