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Attualità

La tassazione dei redditi da risparmio (3)

Disciplina e modalità d’attuazione della nuova direttiva che ha ridisegnato la disciplina tributaria della materia in ambito comunitario e nazionale
La direttiva Ue del 3 giugno 2003, n. 2003/48/CE, entrata in vigore il 16 luglio 2003, è stata recepita in Italia con il decreto legislativo n. 84 del 18 aprile 2005 cui hanno fatto seguito i provvedimenti esplicativi dell’Amministrazione finanziaria. In questa terza puntata l’attenzione si focalizza sul trattamento tributario degli interessi percepiti da un beneficiario effettivo e sulle modalità che regolamentano l’eliminazione delle doppie imposizioni derivanti dall’applicazione della ritenuta alla fonte.

>> domani la quarta puntata
Le ritenute alla fonte
L'Austria, il Belgio e il Lussemburgo, considerate le differenze strutturali, non possono applicare lo scambio automatico di informazioni contemporaneamente agli altri Stati membri. Pertanto, durante il periodo transitorio, che decorre dal 1° gennaio 2005, il Belgio, il Lussemburgo e l’Austria prelevano una ritenuta alla fonte con un'aliquota del 15 per cento nei primi tre anni del periodo transitorio, del 20 per cento per i tre anni seguenti e del 35 per cento successivamente. Questi Stati membri devono trasferire la maggior parte del gettito derivante da tale ritenuta alla fonte allo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo degli interessi e prevedere una procedura che consenta ai beneficiari effettivi, residenti fiscali in altri Stati membri, di evitare l'applicazione di tale ritenuta alla fonte. E questo autorizzando il loro agente pagatore a comunicare informazioni sui pagamenti di interessi o presentando un certificato rilasciato dall'autorità competente del loro Stato membro di residenza fiscale.

L'entità del prelievo
L’articolo 12 della direttiva prevede che gli Stati membri che prelevano una ritenuta alla fonte in base a quanto appena precisato devono trattenere il 25 per cento del gettito di tale ritenuta e trasferire il 75 per cento allo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo degli interessi. Inoltre, durante il periodo transitorio, gli Stati membri che prelevano la ritenuta alla fonte possono prevedere che un operatore economico che paghi degli interessi o attribuisca un pagamento di interessi a un’entità stabilita in uno Stato membro, sia considerato agente pagatore al posto dell'entità e prelevi la ritenuta alla fonte su tali interessi, a meno che l'entità non abbia formalmente accettato che la sua denominazione, il suo indirizzo e l'importo totale degli interessi che gli sono pagati o attribuiti, siano comunicati a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, ultimo comma della direttiva in oggetto. In tale ipotesi, gli Stati membri che prelevano una ritenuta alla fonte devono trattenere il 25 per cento del gettito di tale ritenuta e trasferire il 75 per cento agli altri Stati membri nella stessa proporzione applicata per i trasferimenti. Inoltre il successivo articolo 13 stabilisce che gli Stati membri che prelevano la ritenuta alla fonte devono adottare una delle due seguenti procedure, o entrambe, per far sì che i beneficiari effettivi possano chiedere che non venga prelevata tale ritenuta.
In particolare:
a) una procedura che consenta al beneficiario effettivo di autorizzare espressamente l'agente pagatore a comunicare informazioni. L'autorizzazione copre tutti gli interessi pagati al beneficiario effettivo dall'agente pagatore in questione;
b)  una procedura intesa a garantire che non venga prelevata la ritenuta alla fonte se il beneficiario effettivo presenta al suo agente pagatore un certificato rilasciato a suo nome dall'autorità competente del suo Stato membro di residenza fiscale.

Il certificato per la non applicazione della ritenuta

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 25 luglio 2005 (pubblicato sulla G.U. n. 179 del 3 agosto 2005), ha reso note le modalità di presentazione dell’istanza per il rilascio del certificato valido ai fini della non applicazione della ritenuta alla fonte con la relativa modulistica da utilizzare a tale scopo. L'istanza, redatta in carta libera, può essere presentata all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente in relazione al domicilio fiscale del soggetto attraverso una delle seguenti modalità:
-  mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
-  con mezzi postali similari;
-  con consegna diretta.
Riguardo al contenuto, devono essere riportati i seguenti dati a pena di inammissibilità:
a) nome e cognome del soggetto beneficiario effettivo legittimato a presentare l'istanza, codice fiscale, residenza anagrafica e, se diverso dalla residenza anagrafica, domicilio fiscale;
b) denominazione, oppure nome, cognome e indirizzo dell'agente pagatore non residente che è tenuto all'applicazione della ritenuta;
c) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Dpr n. 445 del 28 dicembre 2000, da cui risulta che: il soggetto è residente ai fini fiscali in Italia; il soggetto è il beneficiario effettivo dei pagamenti di interessi eseguiti dall'agente pagatore; il numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, il titolo di credito che produce gli interessi;
d) la sottoscrizione è del beneficiario effettivo.
La mancata sottoscrizione può essere sanata entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio locale. L'istanza può altresì indicare ulteriori recapiti, di telefax o telematico, per le eventuali comunicazioni istruttorie da parte dell'ufficio locale. Entro due mesi dalla data di presentazione dell'istanza, ovvero dalla data in cui l'istanza è stata sottoscritta, l'ufficio locale rilascia al beneficiario effettivo, in unico originale, un certificato ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2003/48/CE. Il certificato rilasciato dall'Agenzia è valido per un periodo di tre anni a decorrere dalla data del rilascio.

L’eliminazione delle doppie imposizioni
In base a quanto stabilito dall’articolo 14 della direttiva n. 2003/48/CE, lo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo è tenuto ad assicurare l'eliminazione di tutte le doppie imposizioni che potrebbero derivare dall'applicazione della ritenuta alla fonte. Se gli interessi percepiti da un beneficiario sono stati assoggettati alla ritenuta alla fonte nello Stato membro dell'agente pagatore, lo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo accorda a quest'ultimo un credito d'imposta pari all'importo della ritenuta effettuata secondo la legislazione nazionale. Se tale importo supera l'importo dell'imposta dovuta secondo la legislazione nazionale, lo Stato membro di residenza fiscale rimborsa al beneficiario effettivo l'importo di ritenuta eccedente l'imposta dovuta. Se, oltre alla ritenuta alla fonte, gli interessi percepiti da un beneficiario effettivo sono stati assoggettati a qualsiasi altro tipo di ritenuta fiscale e lo Stato membro di residenza fiscale accorda un credito d'imposta per tale ritenuta secondo la legislazione nazionale o ai sensi di Convenzioni contro le doppie imposizioni, quest'altra ritenuta viene imputata prima che venga applicata la procedura indicata in precedenza. Lo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo può, invece di ricorrere al meccanismo del credito d’imposta, erogare un rimborso della ritenuta alla fonte.

Il periodo transitorio

Durante il periodo transitorio, sino al 31 dicembre 2010, le obbligazioni nazionali e internazionali e gli altri titoli di credito negoziabili che siano stati emessi per la prima volta in data antecedente al 1° marzo 2001 o il cui prospetto originario delle condizioni di emissione sia stato approvato prima di tale data dalle autorità competenti o dalle autorità di Paesi terzi responsabili, non sono considerati crediti se la loro emissione non è stata riaperta il 1° marzo 2002 o dopo tale data.

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