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Attualità

La tassazione dei redditi da risparmio (2)

Disciplina e modalità d’attuazione della nuova direttiva che ha ridisegnato la disciplina tributaria della materia in ambito comunitario e nazionale
La direttiva Ue del 3 giugno 2003, n. 2003/48/CE, entrata in vigore il 16 luglio 2003, è stata recepita in Italia con il decreto legislativo n. 84 del 18 aprile 2005 cui hanno fatto seguito i provvedimenti esplicativi dell’Amministrazione finanziaria. In questa seconda puntata l’attenzione si focalizza invece sulla definizione di agente pagatore e sugli adempimenti che l’operatore economico deve compiere per una corretta gestione delle procedure relative al pagamento o alla attribuzione degli interessi connessi a relazioni contrattuali.

>> domani la terza puntata
La definizione di "agente pagatore"
E' definito "agente pagatore": 1) qualsiasi operatore economico che paga gli interessi al beneficiario effettivo o attribuisce il pagamento degli interessi direttamente a favore del beneficiario effettivo, sia esso il debitore del credito che produce gli interessi o l'operatore incaricato dal debitore o dal beneficiario effettivo di pagare gli interessi o di attribuire il pagamento degli interessi; 2)  qualsiasi entità stabilita in uno Stato membro a cui sono pagati interessi o a cui è attribuito un pagamento di interessi a vantaggio del beneficiario effettivo all'atto stesso di tale pagamento o di tale attribuzione di un pagamento. L'entità di cui al punto 2 può scegliere, tuttavia, di essere trattata ai fini della direttiva come un Oicvm (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari). L'esercizio di tale opzione forma oggetto di un certificato rilasciato dallo Stato membro di stabilimento dell'entità e trasmesso da quest'ultima all'operatore economico.

Le istruzioni delle Entrate
A tale proposito, l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento dell’ 8 luglio 2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2005), ha determinato le modalità di presentazione dell’istanza per il rilascio del certificato, la cui validità è di cinque anni dalla data di rilascio. In particolare, l'istanza, redatta in carta libera, deve essere presentata, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, mezzi postali similari o consegna diretta, alla direzione regionale delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale del soggetto e deve contenere i seguenti elementi, a pena di inammissibilità:
- nome e cognome o denominazione, domicilio fiscale, codice fiscale del soggetto;
- nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica, domicilio e codice fiscale del rappresentante legale o del trustee;
- domicilio del soggetto o dell'eventuale domiciliatario presso cui devono essere effettuate le comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate;
- comunicazione che il soggetto sceglie di essere trattato come un Oicvm;
- dichiarazione sostitutiva attestante che il soggetto è fiscalmente residente in Italia o che la sede di amministrazione del trust o l'oggetto principale dell'attività è situato in Italia;
-  dichiarazione che il soggetto è una entità diversa da una persona giuridica, un soggetto i cui redditi sono tassati secondo i criteri di determinazione del reddito di impresa o un Oicvm;
-  natura giuridica del soggetto;
-  estremi identificativi dell'atto costitutivo e dello statuto o del regolamento;
- sottoscrizione del rappresentante legale o negoziale o del trustee. La mancata sottoscrizione è sanata se l'interessato provvede alla regolarizzazione dell'istanza entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte della direzione regionale. L'istanza può inoltre indicare ulteriori recapiti, di telefax o telematico, per le eventuali comunicazioni istruttorie da parte della direzione regionale.
Gli adempimenti da compiere
L’operatore economico che paga o attribuisce interessi a un agente pagatore stabilito in un altro Stato membro deve comunicare la denominazione e l'indirizzo dell’agente, nonché l'importo totale degli interessi pagati allo stesso o a esso attribuiti, all'autorità competente del proprio Stato membro di stabilimento, che trasmette queste informazioni all'autorità competente dello Stato membro di stabilimento dell'agente. Inoltre quando un agente pagatore dispone di informazioni secondo cui la persona fisica che percepisce un pagamento di interessi o a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi potrebbe non essere il beneficiario effettivo, deve determinare l'identità del beneficiario effettivo. Nel caso in cui non sia in grado di identificare il beneficiario effettivo, considera la persona fisica come beneficiario effettivo.
 
Le informazioni per l'identificazione
Ai fini dell’identificazione, l'agente pagatore determina l'identità del beneficiario effettivo usando le informazioni di cui dispone nel seguente modo:
- per le relazioni contrattuali avviate anteriormente al 1° gennaio 2004, l'identità del beneficiario effettivo è composta dal suo nome e indirizzo;
- per le relazioni contrattuali avviate a decorrere dal 1° gennaio 2004, l'identità del beneficiario effettivo è composta, oltre che dal nome e dall'indirizzo, anche dal codice fiscale attribuito dallo Stato membro in cui ha la residenza fiscale. La residenza del beneficiario effettivo si considera stabilita nel Paese in cui si trova l'indirizzo permanente dello stesso con le seguenti precisazioni:
- per le relazioni contrattuali avviate prima del 1° gennaio 2004, l'agente pagatore determina la residenza del beneficiario effettivo utilizzando le informazioni in suo possesso;
- per le relazioni contrattuali avviate a decorrere dal 1° gennaio 2004, l'agente pagatore determina la residenza del beneficiario effettivo sulla base dell'indirizzo che figura sul passaporto o sulla carta d'identità ufficiale o, se necessario, sulla base di qualsiasi altro documento probante presentato dal beneficiario effettivo. Per dimostrare la residenza è necessario un certificato di residenza fiscale rilasciato dall'autorità competente del Paese terzo in cui la persona fisica afferma di essere residente. In mancanza di tale certificato, si considera che la residenza sia nello Stato membro che ha rilasciato il passaporto o qualsiasi altro documento d'identità ufficiale.

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