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Attualità

In Slovenia sulla doppia imposizione accordi a quota 43

Di questi 26 sono Stati dell’Ue mentre i rimanenti 17 sono non aderenti o localizzati in aree geografiche extraeuropee

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Nei primi figurano Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia, Ungheria. La Slovenia con due milioni di abitanti è il primo Stato proveniente dall’allargamento ad est varato nel 2004, ad assumere la presidenza di turno dell’Unione europea. Dal 1° gennaio di quest’anno il Portogallo ha lasciato la presidenza di turno del Consiglio dell’Unione europea proprio alla Slovenia che tra poco cederà il passo alla Francia. La Slovenia è anche il primo Stato tra quelli dell’allargamento ad est ad aver introdotto l’euro come moneta nazionale avendo soddisfatto i criteri riguardanti il debito pubblico, il disavanzo di bilancio, l’inflazione e i tassi d’interesse. In Slovenia la cooperazione amministrativa in materia fiscale è sempre più internazionale ed è condotta attraverso lo scambio internazionale di informazioni. I settori di competenza sono le imposte dirette e indirette, l’imposta sul valore aggiunto, sui redditi, capitali e premi di assicurazione.

Scambio di informazioni in materia di Iva nell'Ue
Il Vat Information Exchange System (Vies) svolge anche in Slovenia un ruolo importante nello scambio di informazioni in materia di imposta sul valore aggiunto in relazione a operazioni effettuate all'interno dell’Unione europea. Il controllo fiscale con l’applicazione del sistema Vies è esercitato attraverso la cooperazione con le Amministrazioni fiscali degli Stati membri dell'Unione europea. Il sistema Vies è importante anche perché, ai fini delle frodi carosello, consente di verificare il numero di identificazione Iva dei clienti in altri Stati membri dell'Unione europea. 

Assistenza reciproca e doppie imposizioni
La base giuridica per la reciproca assistenza a uno scambio di informazioni per le imposte dirette è costituita dalla direttiva del Consiglio 77/799/CEE, con emendamenti, recepita nel capitolo II della quarta parte della procedura sulla legge d'imposta (ZDavP-2) e dagli accordi sulla prevenzione della doppia imposizione fiscale conclusi tra la Repubblica di Slovenia e gli altri Stati. Gli accordi per evitare la doppia imposizione fiscale sono conclusi con il preciso obiettivo di promuovere la crescita economica evitare gli ostacoli fiscali nel commercio internazionale e gli investimenti e ridurre, nel contempo, la possibilità di evasione fiscale. Ci sono attualmente 43 accordi in materia conclusi a livello internazionale dalla Repubblica di Slovenia. Di questi 26 riguardano Stati dell’Unione europea mentre i rimanenti 17 fanno riferimento a Stati o ancora fuori dall'Unione o appartenenti ad aree geografiche comunque non europee. Per l’Unione europea le convenzioni per evitare le doppie imposizioni coinvolgono Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia,  Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia, Ungheria. Per gli altri Stati non aderenti all'Unione o comunque localizzati in aree geografiche extraeuropee, invece, Bosnia-Erzegovina, Canada, Croazia, India, Israele, Macedonia, Moldova, Norvegia, Cina, Corea, Russia, Serbia-Montenegro, Svizzera, Thailandia, Turchia, Ucraina e Stati Uniti.

Lo scambio di informazioni: tipologie
Anche nella Repubblica di Slovenia le informazioni possono essere scambiate automaticamente, spontaneamente e su richiesta. Nel primo caso le autorità competenti dello Stato possono automaticamente, senza una preventiva richiesta, scambiarsi le informazioni relative a determinate tipologie di reddito riguardanti Stati diversi da quello del beneficiario. Nel secondo caso, invece, lo scambio di informazioni avviene senza una preventiva richiesta qualora l’autorità competente alla trasmissione di informazioni ritenga che possano essere interessanti per l’altro Stato. Infine per quelle su richiesta è espressamente specificato che le informazioni si riferiscono a un singolo caso.

Lo scambio di informazioni sui redditi da risparmio
Dal 1° luglio 2005 la direttiva 2003/48/CE del Consiglio sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, è stata recepita nell’ordinamento giuridico e impone agli agenti pagatori l’obbligo di comunicare alle competenti autorità fiscali informazioni sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi percepiti dai beneficiari effettivi per consentire l’effettiva imposizione di tali redditi nello Stato membro in cui risiede il beneficiario.
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