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Attualità

Scambio informazioni, intesa raggiunta tra Italia e Svizzera

A suggellare l’accordo, firmato a ottobre 2005, sono stati il Dipartimento delle politiche fiscali e la competente autorità elvetica

In particolare sono state individuate e definite cinque fattispecie di comportamenti che, in base all’articolo 10 dell’accordo firmato nel 2004 tra la Svizzera e l’Unione europea sui redditi da risparmio, consente lo scambio di informazioni su richiesta tra le due Amministrazioni. Tra queste si segnala la dichiarazione infedele priva dell'interesse da risparmio e l’interposizione fittizia finalizzata alla frode fiscale.
Intesa raggiunta tra l’Italia e la Svizzera ai fini dell’individuazione dei comportamenti che consentono lo scambio reciproco di informazioni perché considerati violazioni analoghe alla frode fiscale. Il Dipartimento per le politiche fiscali ha, infatti, concluso a ottobre 2005 un importante accordo con la competente autorità elvetica con cui sono state individuate e definite cinque fattispecie di comportamenti che, in base all’articolo 10 dell’accordo firmato nel 2004 tra la Svizzera e l’Unione europea sui redditi da risparmio, consentono lo scambio di informazioni su richiesta tra l’Amministrazione elvetica e il nostro Paese. In particolare la dichiarazione infedele priva dell'interesse da risparmio e l’interposizione fittizia finalizzata alla frode fiscale sono soltanto due delle cinque fattispecie che fanno scattare l'obbligo per l'Amministrazione elvetica di fornire, su richiesta, informazioni all’Amministrazione fiscale italiana in materia di redditi da risparmio transfrontalieri.
L’interesse degli operatori economici
Questo accordo suscita molto interesse tra gli operatori del settore in quanto lo scambio di informazioni in materia di evasione fiscale ha rappresentato per molto tempo e, fino al 2004, il pomo della discordia tra Unione europea e Confederazione Svizzera nei negoziati bilaterali sulla fiscalità del risparmio. Per anni, infatti, le discussioni hanno continuato a bloccarsi sul punto, assai delicato, dello scambio di informazioni su richiesta in caso di evasione fiscale preteso dall'Ue. Berna, in particolare, ha da sempre rifiutato di considerare l'evasione alla stessa stregua della frode fiscale, e quindi come un reato penalmente perseguibile nella Confederazione elvetica e di accordare quindi assistenza amministrativa sacrificando il segreto bancario.
L’accordo tra Svizzera e Unione europea
Tuttavia con l’accordo del 26 ottobre 2004, stipulato con l’Unione europea (pubblicato in GUCE - Serie L 385 del 29/12/04), e ratificato dal Parlamento elvetico il 17 dicembre 2004, la Svizzera si è impegnata allo scambio di informazioni e di mezzi di prova in sede di procedimenti giudiziari, amministrativi o penali promossi in uno o più dei 25 Paesi comunitari non soltanto per frode fiscale, ma anche per sottrazione fiscale, contrabbando e analoghe infrazioni alle norme su Iva, accise e dazi riguardanti tabacchi lavorati, petrolio e altre merci.
I punti chiave dell’intesa
Alla luce di questo interessante scenario, vediamo allora i punti salienti dell’accordo concluso di recente tra il Dipartimento per le politiche fiscali e la Svizzera, facendo però prima una breve panoramica sulle principali disposizioni contenute nella direttiva Ue sulla tassazione dei redditi da risparmio, nonché sull’accordo tra Unione europea e Svizzera in materia di scambio di informazioni. La direttiva Ue sulla tassazione dei redditi da risparmio
Da alcuni anni l’Unione europea sta cercando di risolvere il problema di come garantire un «livello minimo di imposizione effettiva dei redditi da risparmio all’interno dell’Unione» ovvero di come garantire una adeguata imposizione dei pagamenti transfrontalieri di interessi a favore delle persone fisiche residenti in uno Stato membro Ue. Proprio a tal fine, nel 2003, l’Unione europea ha emanato una apposita direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio (direttiva 2003/48/Ce), cui sono interessati tutti i 25 Paesi che attualmente compongono l’Ue, nonché i relativi territori dipendenti e associati degli Stati membri, quali Jersey, Guernsey, Isola di Man, Anguilla, Montserrat, Isole Vergini Britanniche, Isole Turks e Caicos, Isole Cayman, Antille Olandesi e Aruba, e, infine, i Paesi che la stessa direttiva identifica come «importanti centri finanziari», ossia Svizzera, Liechtenstein, Monaco, Andorra e San Marino, con cui stipulare appositi accordi bilaterali. In base a questa direttiva, tutti gli Stati membri dell’Ue, ad eccezione di Belgio, Lussemburgo e Austria, hanno introdotto un sistema di scambio automatico delle informazioni a partire dal 1° luglio 2005. In linea di principio, Belgio, Lussemburgo e Austria applicheranno una ritenuta fiscale a mezzo dall’agente pagatore. L’aliquota della ritenuta alla fonte sarà pari al 15 per cento fino al 30 giugno 2008, 20 per cento dal 1° luglio 2008 e 35 per cento dal 1° luglio 2011. In alternativa al prelievo di tale imposta, tuttavia, i singoli clienti possono decidere di aderire al regime di scambio di informazioni. I territori autonomi e associati degli Stati membri dell’Ue, nonché Svizzera, Liechtenstein, Monaco, Andorra e San Marino devono invece pattuire misure analoghe nell’ambito di accordi bilaterali separati.
Accordo tra Ue e Svizzera sui redditi da risparmio
Nell’ambito dell’accordo raggiunto nel 2004 con l’Unione europea, la Svizzera ha aderito al regime di scambio delle informazioni in forma facoltativa. Ciò significa che soltanto i clienti che decidono di autorizzare la propria banca a comunicare alle Autorità fiscali le informazioni relative ai propri redditi da risparmio non saranno assoggettati a ritenuta alla fonte. Inoltre, mediante un apposito memorandum di intesa, la Svizzera e l’Ue si impegnano a prestarsi reciproca assistenza amministrativa nei casi di frode fiscale o reato analogo (non però nei casi di evasione fiscale), nell’ambito degli accordi stipulati con gli Stati membri per evitare la doppia imposizione.
L’accordo sullo scambio di informazioni tra Italia e Svizzera
L’accordo introduce una misura equivalente a quella della direttiva 2003/48/Ce. In dettaglio l'intesa tra il Dipartimento per le politiche fiscali e la corrispondente Autorità elvetica individua, quindi, cinque fattispecie a titolo esemplificativo, ma non esaustivo che consentono lo scambio di informazioni tra la Svizzera e l'Italia. Ciò vuol dire che in caso di emersione di casi diversi si procederà a un nuovo accordo.

La prima tipologia: contabilità incompleta
Innanzitutto, viene previsto lo scambio di informazioni nel caso in cui un'impresa individuale abbia prodotto una contabilità incompleta, omettendo di dichiarare tutti i beni e i redditi posseduti e, quindi, gli interessi che ne derivano. In tal caso, infatti, secondo l’accordo, se gli interessi non dichiarati costituiscono reddito da risparmio si è in presenza di frode fiscale.

La seconda tipologia: situazione reddituale non reale
In secondo luogo, lo scambio di informazioni è possibile quando un contribuente ottiene e adopera un certificato rilasciato da un agente pagatore che non riflette la reale situazione reddituale, ma riporta redditi inferiori a quelli effettivamente posseduti.

La terza tipologia: interposizione fittizia

La terza fattispecie che consente lo scambio di informazioni riguarda invece il caso dell'interposizione fittizia in base alla quale, per esempio, i redditi sono formalmente riferibili a una società (off-shore) ma il cui beneficiario effettivo è schermato da negozio fiduciario (c.d. declaration of trust) ed è la persona fisica residente in Italia.

La quarta tipologia: certificazione falsa
La quarta fattispecie, invece, riguarda il caso in cui una persona fisica utilizza un certificato di avvenuta ritenuta d’imposta a monte, mentre in realtà non è stata prelevata tale imposta, al fine di ottenere una riduzione dell’imposta.

La quinta tipologia: certificazione inesatta
Infine l’ultima fattispecie che consente lo scambio di informazioni riguarda il caso in cui un contribuente, cittadino comunitario, utilizzi un certificato di residenza fiscale inesatto al fine di dichiarare che è residente in uno Stato non Ue o in Svizzera ed ottenere così agevolazioni fiscali sugli interessi percepiti.
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