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Attualità

Scambio informazioni e sviluppi in ambito Ocse

Molte le novità che si sono registrate negli ultimi mesi e che hanno prodotto progressi nei rapporti con gli Stati aderenti e non

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In particolare Liberia e Isole Marshall si sono impegnate a garantire la trasparenza e l’effettivo scambio di informazioni in ambito fiscale mentre Barbados, Maldive e Tonga non sono più considerati Paesi non cooperativi. Negli ultimi mesi si sono registrati importanti sviluppi in seno all’Ocse con riferimento ai progressi compiuti nell’ambito dello scambio di informazioni e nello sforzo comune degli Stati membri e non di garantire la trasparenza delle transazioni internazionali. In primis occorre rilevare come l’Ocse abbia eliminato dalla lista dei Paesi non cooperativi pubblicata nell’aprile 2002 la Liberia e le Isole Marshall, rispettivamente il 24 luglio 2007 e l’8 agosto 2007.

Liberia e Isole Marshall fuori dalla black list
Sia la Liberia che le Isole Marshall, con la sottoscrizione dei loro commitments, si sono impegnate a garantire la trasparenza e l’effettivo scambio di informazioni in ambito fiscale. I due Stati si aggiungono quindi ai 33 ordinamenti che hanno formalmente optato per tale impegno: Anguilla; Antigua a Barbuda; Antille Olandesi, Aruba; Bahamas; Bahrain, Belize; Bermuda; Cipro; Domenica; Gibilterra; Grenada; Guernsey; Isole Cayman; Isole Cook; Isola di Man; Isole Turks and Caicos; Isole Vergini Americane; Isole Vergini Britanniche; Jersey; Liberia; Malta; Mauritius; Montserrat; Nauru; Niue; Panama; Samoa; San Marino; Seychelles; St. Lucia; St. Kitts & Nevis; St. Vincent and the Grenadines; Vanuatu.

Novità anche per Barbados, Maldive e Tonga
Altri tre Paesi, Barbados, Maldive e Tonga, non sono più considerati paesi non cooperativi: le Bardos in ragione dell’esistenza di un effettivo scambio di informazioni mentre le Maldive e Tonga in quanto l’Ocse ha ritenuto che alcune norme di diritto interno non consentano di qualificare gli ordinamenti come paradisi fiscali. Pertanto a oggi la lista dei Paesi non cooperativi include Andorra, Liechtenstein e Monaco.

L’accesso alle informazioni bancarie per finalità fiscali
Un altro importante sviluppo nell’ambito dello scambio di informazioni è stato la pubblicazione del Report intitolato "Improving access to bank information for tax purposes. The 2007 progress Report", che esamina gli sviluppi occorsi dal 2003 nei seguenti ambiti: inserimento nelle Convenzioni contro la doppia imposizione siglate recentemente delle disposizioni del nuovo articolo 26 del Modello di Convenzione Ocse; progressi in merito all’accesso alle informazioni bancarie in presenza di illeciti penali da parte della Svizzera che, a tale riguardo, a provveduto ad inserire dei protocolli aggiuntivi in alcune delle Convenzioni contro la doppia imposizione da questa siglate; ulteriori sviluppi relativi all’accesso alle informazioni bancarie nell’ambito della giurisdizione civile compiuti dal Belgio, dall’Italia e Portogallo; successi ottenuti da alcuni Stati nel porre in essere strategie di compliance volte ad identificare l’esistenza di fondi non dichiarati dei contribuenti all’estero; sottoscrizione da parte di molti Stati membri di Tieas (Tax Information Exchange Agreements) anche con Paesi non appartenenti all’Ocse.

Accesso alle informazioni e limitazioni
Inoltre il Report contiene un’analisi degli sviluppi in alcuni ordinamenti con lo status di osservatori: Argentina, Cina, Cile, India, Russia e Sud Africa, che consentono l’accesso alle informazioni bancarie seppur con grandi limitazioni rilevabili soprattutto in Cile e in Russia. Con riferimento all’inserimento del nuovo articolo 26 del Modello di Convenzione Ocse, di seguito si riporta una tabella delle Convenzioni contro la doppia imposizione recentemente siglate:                






Con riferimento ai progressi compiuti dall’Italia il Report Ocse fa riferimento alla previsioni contenute nella Finanziaria 2005 che hanno allargato la platea dei soggetti che possono avere accesso a tali informazioni. Non soltanto banche e uffici postali ma anche a intermediari finanziari nazionali ed esteri, società di gestione del risparmio, fondi di investimento collettivo e trust ma anche l’oggetto delle informazioni esteso sino a coprire tutte le operazioni finanziarie poste in essere dal contribuente.
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