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Attualità

A San Marino l’antiriciclaggio ha il "bollino" Ue

Ad attestarlo l’approvazione della recente legge n. 92/08 che recepisce le indicazioni della direttiva comunitaria

Dal 24 settembre 2008 operativo il nuovo sistema di registrazione informatica dei soggetti che svolgono particolari attività, considerate “sospette”. Il nuovo meccanismo costituisce un perfezionamento di quello già presente nel piccolo Stato. La Repubblica di San Marino, con la legge n. 92/08 di recepimento della direttiva comunitaria antiriciclaggio, si allinea agli altri Stati dell’Unione europea nella lotta al riciclaggio dei proventi derivanti da attività illecite fissando al 24 settembre 2008 la data di decollo del nuovo sistema di registrazione informatica di chi svolge particolari attività considerate “sospette”. Il nuovo meccanismo di identificazione e tracciabilità dei dati costituisce un perfezionamento di quello già operativo nell’ordinamento del piccolo Stato e conferma ancora una volta la volontà del legislatore  sanmarinese  di attenersi alle raccomandazioni provenienti dalle istituzioni comunitarie. L’intento è continuare ad essere in linea con le direttive comportamentali condivise da tutti i Paesi membri.

La prevenzione e il contrasto al riciclaggio
Le disposizioni contenute nel testo di legge ridefiniscono l’impianto normativo precedentemente costruito dal decreto n. 71/1996, dalla legge n. 123/1998 e, segnatamente, dalla legge n. 28/2004, con i quali erano state emanate una prima serie di norme finalizzate alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio. Ai primi due atti normativi va riconosciuto il merito di aver definito il riciclaggio come illecito e di aver introdotto particolari obblighi a carico degli intermediari bancari e finanziari. Infatti, è stato introdotto nel codice penale il reato di “riciclaggio”, è stato limitato l’uso del contante e dei titoli al portatore e sono stati, nel contempo, regolamentati gli obblighi degli intermediari bancari e finanziari, i quali debbono provvedere ad identificare e registrare la clientela e le  operazioni,  segnalando  i fatti che possono costituire riciclaggio.

Estensione degli obblighi di identificazione
Con la legge n. 28/2004, che della legge n. 92/08 rappresenta l’antecedente diretto, la Repubblica di San Marino ha esteso gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione anche ad altri soggetti, tra cui avvocati e notai, commercialisti, ragionieri, società di revisioni ed altri soggetti che svolgono specifiche attività così come previsto dagli standard internazionali. Per contrastare il terrorismo e il suo finanziamento, con la stessa legge, sono state anche introdotte disposizioni come l’illecito di “associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale” e la circostanza aggravante della “finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine costituzionale".

Le misure investigative speciali
Il legislatore ha, poi, individuato e imposto misure investigative speciali nei procedimenti relativi al riciclaggio o a reati di terrorismo corroborate dall’attività delle istituzioni della piccola repubblica. Infatti, l’Ispettorato per il credito e le valute, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 123/1998 ha diramato molte circolari esplicative e, con delibera n. 5 del novembre 2001, il Congresso di Stato ha reso operativo all’interno della Repubblica il contenuto delle risoluzioni del Comitato di Sicurezza delle Nazioni Unite in materia di contrasto del terrorismo internazionale.

Il ruolo dell’Agenzia di Informazione Finanziaria
In conformità alle direttive dell’Unione europea, la legge n. 922008 prevede che l’Agenzia di informazione finanziaria, ossia l’autorità di riferimento nella Repubblica di San Marino per la raccolta e l’analisi d’informazioni utili alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, articolare, eserciti le funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo in modo del tutto autonomo e indipendente nell’assolvimento delle proprie funzioni, anche nei confronti della Banca centrale. Significative le norme volte a favorire una più efficace collaborazione tra le autorità impegnate nel contrasto della criminalità finanziaria. L’Agenzia, infatti, è tenuta a presentare annualmente al Congresso di Stato una relazione sull’attività svolta e a proporre al Congresso stesso l’adozione di misure volte a rendere più efficace l’azione di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

L’adempimento degli obblighi di legge
Nell’ottica di disciplinare  le misure preventive del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, la legge individua i soggetti tenuti agli adempimenti previsti dalla normativa e considerando che il contenuto degli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione varia in ragione della situazione di maggiore o minore rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, contempla obblighi semplificati o rafforzati in relazione alla tipologia della clientela, dell’operazione o del rapporto. È stato introdotto il divieto di instaurare rapporti anonimi e imposte limitazioni all’uso del contante e dei libretti al portatore. Tutti i soggetti, inoltre, debbono rispettare tassative condizioni organizzative e procedurali.

Il contrasto al finanziamento del terrorismo
Particolarmente  efficaci sono gli articoli 44-48 recanti le misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei soggetti e dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. In questa prospettiva viene, infatti, previsto che il Congresso di Stato adotti con delibera misure restrittive, quali il congelamento di fondi che appartengono a soggetti indicati nelle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il mancato rispetto delle disposizioni previste nella legge viene sanzionato con precise sanzioni civili, penali e amministrative.

Le novità introdotte nel codice penale
La maggiore novità introdotta dalla legge sta, tuttavia, nell’aver introdotto  modifiche al codice penale per garantire la repressione di fatti che, secondo le convenzioni internazionali, possono costituire il presupposto del reato di riciclaggio. È prevista una maggiore estensione della c.d. confisca per equivalente (art. 147, comma 3, c.p.) viene novellata la disciplina dell’estradizione di persone indagate e condannate per reati con finalità di terrorismo così da migliorare la cooperazione internazionale. Tra le altre  novità meritano, infine, di essere citate quelle concernenti  le modifiche allo Statuto della Banca centrale e alla legislazione bancaria e finanziaria (che sono diretta conseguenza dell’istituzione dell’Agenzia di informazione finanziaria quale autorità competente in materia di antiriciclaggio) e la modifica alla disciplina relativa all’assemblea delle società anonime in quanto espressione della manifesta volontà di bilanciare le esigenze di riservatezza con gli standard internazionali per mantenere la Repubblica di San Marino in linea con la politica comunitaria.
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