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Attualità

Le risposte ai dubbi sugli "ecoincentivi" (1)

Primi chiarimenti sulle agevolazioni connesse all'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale

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Introduzione
Con nota n. 1376 dello scorso 13 febbraio 2007, il dipartimento per le Politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito una serie di chiarimenti sulla corretta applicazione delle disposizioni agevolative in materia di ecoincentivi. Il documento, che fa seguito alla nota n. 2223 del 6 febbraio scorso, riguardante il coordinamento del Dl 3 ottobre 2006, n. 262, con la successiva legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria per il 2007), è stato emanato a seguito dei numerosi quesiti, sia dei contribuenti che degli operatori economici in generale, e riguarda la corretta applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi da 224 a 241, della Finanziaria 2007, che attribuiscono una serie di agevolazioni relative all'acquisto di autoveicoli a basso impatto ambientale, con conseguente sostituzione di veicoli con maggior tasso inquinante.

Prima di illustrare i contenuti della nota, appare opportuno effettuare una breve premessa metodologica, relativa alla compatibilità delle normative nazionali, che disciplinano le agevolazioni di particolari settori economici, con le disposizioni sopranazionali, in particolare di livello comunitario. Nella fattispecie ci si riferisce alla cosiddetta "regola degli aiuti de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001" richiamata dal comma 229 della legge n. 296 del 2006.
Tale regola, che interessa esclusivamente gli imprenditori, prevede che qualora un soggetto, persona fisica o giuridica, acquisti un veicolo per l'attività di impresa, è tenuto all'osservanza del limite massimo di agevolazioni fruibili in un triennio, oltre il quale le stesse si trasformano in aiuto di Stato. Detto limite è attualmente fissato in 200mila euro, ai sensi del regolamento (Ce) della Commissione n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006.
Pertanto, i soggetti economici che volessero accedere agli incentivi in parola, sono tenuti a presentare al Pra una autocertificazione, ai sensi del Dpr n. 445/2000, in cui si attesta il rispetto della regola su descritta.

Chiarimenti in tema di ecoincentivi
La situazione sugli "ecoincentivi", come si presenta a seguito della Finanziaria 2007 (le cui disposizione sono state integrate dal Dl n. 7 del 31/1/2007, articolo 14), può essere così riassunta:

Comma 224Contributo alla rottamazione: contributo, nel limite di 80 euro per ciascun veicolo, a chi effettua la demolizione di un "Euro 0" o "Euro 1", attraverso consegna dello stesso ai centri autorizzati di cui al Dlgs 209/2003 ("centri di raccolta", impianti di trattamento che effettuano almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza e alla demolizione del veicolo fuori uso) - Autoveicoli per il trasporto promiscuo
- Autovetture (consegnate a un demolitore a partire dal 2 febbraio e fino al 31 dicembre 2007)
Comma 225Rimborso dell'abbonamento annuale al trasporto pubblico locale nell'ambito del Comune di residenza o domicilio, qualora non si è intestatari di altri veicoli registrati e non si proceda ad acquistarne un altro nuovo- Autoveicoli per il trasporto promiscuo
- Autovetture (consegnate a un demolitore a partire dal 2 febbraio e fino al 31 dicembre 2007)
Comma 226Contributo alla sostituzione ed esenzione dal bollo: contributo di 800 euro per l'acquisto di veicoli "Euro 4" o "Euro 5" in sostituzione di "Euro 0" o "Euro 1", ed esenzione dal bollo per due anni (tre anni nel caso di acquisto di veicoli che hanno una cilindrata inferiore a 1300 cc o, a prescindere dalla cilindrata, nel caso di veicoli acquistati da persone fisiche il cui nucleo familiare sia formato da almeno sei componenti, i quali non risultano intestatari di altri veicoli) - Autoveicoli per il trasporto promiscuo
- Autovetture
Comma 227Contributo alla sostituzione: contributo di 2mila euro per l'acquisto di veicoli "Euro 4" o "Euro 5" in sostituzione di "Euro 0" o "Euro 1"- Autocarri (articolo 54, comma 1, lettera d), Dlgs n. 285/1992)
Comma 228Contributo all'acquisto: per l'acquisto di veicoli nuovi e omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o Gpl, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero a idrogeno è concesso un contributo pari a 1.500 euro, incrementato di ulteriori 500 euro nel caso in cui il veicolo acquistato, nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro. Il contributo è cumulabile, ove se ne presentino le condizioni, con quello previsto dai commi 226 e 227- Autovetture
- Autocarri (articolo 54, comma 1, lettera d), Dlgs n. 285/1992)


La nota chiarisce che le agevolazioni di cui ai commi 224 e 225 (applicabili sempre che non si acquisti un veicolo nuovo o usato entro tre anni dalla data di rottamazione) possono essere associate solo al titolare diretto del veicolo rottamato; non rileva, quindi, la circostanza che il veicolo appartenga a un familiare convivente.
Su questo aspetto è opportuno effettuare un confronto con le disposizioni di cui ai commi 226 e 227: i benefici ivi previsti sono sfruttabili anche laddove il veicolo da demolire sia intestato a un familiare convivente che faccia parte dello stato di famiglia del soggetto che richiede l'agevolazione.

Qualora il contribuente/utente intenda rottamare un veicolo intestato a un soggetto deceduto, occorre effettuare una distinzione "temporale": per le successioni aperte dal 1° gennaio 2007 si potrà accedere ai benefici di cui ai commi 224 e 225, mentre per quelle aperte dal 3 ottobre 2006 le agevolazioni a cui si potrà accedere sono quelle di cui ai commi 226 e 227. Come termine finale per ottenere i benefici in parola, per entrambe le fattispecie il termine è quello del 31 dicembre 2007.
Il beneficio sarà ammissibile qualora la qualità di successore sia stata dichiarata per effetto della chiusura della successione, con conseguente subentro in tutti i diritti e obblighi di contenuto patrimoniale del de cuius da parte del contribuente che intende ottenere l'agevolazione.

Laddove la successione non fosse ancora chiusa e vi sia la presenza di più soggetti "chiamati" all'eredità, soltanto uno di essi potrà richiedere le agevolazioni, con il consenso degli altri coeredi. Ne consegue che la documentazione da produrre (copia della dichiarazione di successione, dichiarazione sostitutiva di atto notorio recante le indicazioni utili all'individuazione dell'erede, o autocertificazione, resa ai sensi del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445) a riprova della qualità di erede, dovrà, altresì, contenere l'espressa autorizzazione alla richiesta di agevolazione da parte degli altri chiamati all'eredità.

Nell'ipotesi in cui il nuovo veicolo da acquistare sia cointestato a due soggetti, di cui solo uno era proprietario del veicolo "rottamato", al contribuente non potrà essere opposta, tale circostanza, come causa ostativa all'ottenimento dei benefici. Gli incentivi si estendono anche al caso in cui si rottami un veicolo intestato a due o più soggetti, anche non legati da rapporti familiari, con il nuovo intestato a uno solo dei nuovi proprietari (tale "favor" scaturisce dal fatto che il beneficio è collegato all'unico veicolo, a nulla rilevando gli accordi privatistici tra le parti).
E' opportuno, in tal caso, il rilascio di una "dichiarazione di consenso" da parte degli altri comproprietari, al fine di tutelare l'eventuale interesse contrario alla rottamazione dell'autoveicolo da parte di alcuno di essi.
Il Pra provvederà, successivamente, ad acquisire tutta la documentazione connessa alla rottamazione, al fine di espletare le successive attività di verifica della presenza dei requisiti necessari per l'ottenimento dell'agevolazione.

1 - continua. La seconda puntata sarà pubblicata venerdì 2

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