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Attualità

Riorganizzazioni aziendali: gli effetti sul consolidato fiscale

Scissione parziale e successiva fusione per incorporazione non interrompono l’opzione

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L’operazione di scissione parziale della società consolidante, seguita dalla fusione per incorporazione effettuata dalla scissa con una delle società consolidate, non interrompe la tassazione di gruppo. Questa le conclusione a cui giunge l’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 17 del 1° febbraio 2007.

Situazione prospettata dall’istante
Al momento dell’esercizio dell’opzione per il consolidato nazionale, effettuata dalla holding A con le società B, C e D a partire dal periodo d’imposta 2004, il gruppo Alfa era così strutturato:


Nel corso del mese di dicembre 2005, viene operata una complessa ristrutturazione del gruppo, mediante scissione parziale della holding e contestuale trasferimento in capo alla società beneficiaria di nuova costituzione della partecipazione nella società B.
Inoltre, la società scissa pone in essere una operazione di fusione per incorporazione con la società consolidata C, assumendone la denominazione.
A seguito di dette operazioni, la struttura del gruppo appare modifica come di seguito illustrato:


I quesiti posti dall’istante sono due e a entrambi è stata data una risposta positiva.
Il primo concerne gli effetti che l’operazione complessiva determina sull’opzione in vigore; più nel dettaglio, si chiede se il consolidato fra C, società risultante dalla fusione, e D, prima controllata in via indiretta, possa validamente continuare.
Con il secondo ci si interroga sulla legittimità della nuova opzione esercitata a partire dall’esercizio 2006 dalla società beneficiaria holding A1, in qualità di consolidante, con la società B.

Chiarimenti dell’Agenzia delle entrate
In merito al primo quesito, occorre richiamare quanto già esposto nella circolare del 16 marzo 2005, n. 10, al punto 8.1, in occasione delle risposte fornite alla stampa specializzata.
In quella sede, era stato chiarito che la scissione parziale della consolidante, ai sensi dell’articolo 11, comma 6, del decreto ministeriale 9 giugno 2004, “non modifica gli effetti derivanti dall’opzione per la tassazione di gruppo da parte della scissa, fermo restando ovviamente i requisiti richiesti dall’articolo 117, comma 1, del T.U.I.R.”.

In altre parole, l’opzione rimane valida con riferimento alle consolidate le cui partecipazioni di controllo rimangano in capo alla scissa, mentre per le partecipazioni di controllo trasferite alla beneficiaria si determina l’interruzione del consolidato, con gli effetti di cui all’articolo 124 del Tuir (neutralizzazione della rettifica del pro-rata patrimoniale e tassazione della differenza residua tra valore contabile e valore fiscalmente riconosciuto dei beni trasferiti in neutralità).
Ciò in quanto l’opzione per il consolidato nazionale ha natura bilaterale, dovendo essere esercitata congiuntamente da ciascuna società controllata e dall’ente o società controllante, e, pertanto, il manifestarsi di un evento interruttivo fa cessare gli effetti dell’opzione stessa solo nei confronti dei soggetti coinvolti nell’evento (perdita del requisito del controllo) e non dell’intero consolidato.

Premesso ciò, nella risoluzione n. 17 si precisa ulteriormente che, in conformità a quanto disposto nell’articolo 11, comma 2 del citato decreto, la successiva fusione per incorporazione della scissa nella società C estingue la tassazione di gruppo fra le società coinvolte nell’operazione straordinaria, ma fa salvi gli effetti dell’opzione fra la società risultante dalla fusione e le altre consolidate.
Quindi, nel caso in esame, atteso che l’opzione bilaterale fra la holding A e la C si è estinta senza gli effetti penalizzanti di cui all’articolo 124 del Tuir, il consolidato originario continua fra la nuova consolidante C e la sua controllata D.

In relazione alla società B, compresa nel perimetro di consolidamento originario, si osserva che il trasferimento della relativa partecipazione dalla scissa alla beneficiaria holding A1 ha comportato la perdita del requisito del controllo da parte della scissa.
Tale evento integra una delle cause interruttive del regime in questione.

La fuoriuscita dall’originario consolidato della società B consente la proposizione del secondo quesito, inerente l’effettuazione di un nuovo consolidato posto in essere tra la holding A1 e la stessa società B.
Per valutare la legittimità della nuova opzione, comunicata all’Agenzia delle entrate dalla holding A1 con apposito modello in data 19 giugno 2006, rileva la data di costituzione della newco, poiché è da tale momento che si concretizza il controllo della società B da parte della beneficiaria neo costituita.
Nel caso prospettato dall’istante, la costituzione è avvenuta il 23 dicembre 2005, con decorrenza 1° gennaio 2006; pertanto, risulta soddisfatta la condizione di efficacia sancita dall’articolo 120, comma 2, del Tuir, secondo cui “il requisito del controllo di cui all’articolo 117, comma 1, deve sussistere sin dall’inizio di ogni esercizio relativamente al quale la società o ente controllante e la società controllata si avvalgono dell’esercizio dell’opzione”.

Considerazioni
La tematica delle operazioni straordinarie presenta numerosi profili di contatto con la disciplina del consolidato nazionale. L’opzione de qua è stata creata dal legislatore fiscale per consentire il riconoscimento della fiscal unit, intesa come gruppo di imprese legate fra loro da rapporti di controllo.
E’ proprio in tali realtà che si realizzano frequentemente le operazioni di riorganizzazione poste in essere mediante l’effettuazione di operazioni straordinarie (fusione, scissioni, conferimenti, eccetera), che possono impattare sull’originario perimetro di consolidamento.

In particolare, nella risoluzione sopra esaminata, si assiste a un caso di cosiddetto “riperimetramento” dei gruppi, ossia di modifica dell’originale assetto dell’opzione.
In relazione a tale fenomeno, la circolare 53/E del 20 dicembre 2004 ha affermato che “Benché, in linea di massima, operazioni che comportino una modifica dei requisiti non possono qualificarsi automaticamente come elusive, resta ferma, tuttavia, la possibilità di sindacarne la elusività sulla base di un giudizio che non può prescindere dall’esame del singolo caso concreto e tenendo conto dell’operazione posta in essere nel suo complesso”.

In linea con tale affermazione, la risoluzione n. 17/E ribadisce che, in relazione al caso prospettato dall’istante, “resta impregiudicato, ai sensi dell’articolo 37- bis, comma 2, del D.P.R. 600/73, ogni potere di controllo dell’Amministrazione Finanziaria volto a verificare se le operazioni straordinarie in esame, poste in essere nell’ambito della riorganizzazione societaria del Gruppo XXX, presentino carattere elusivo e siano, pertanto, censurabili”.

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