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Attualità

Rinuncia all’eredità, per l’applicazione del registro si guarda alla sostanza

A determinare se l’imposta va applicata in misura fissa o proporzionale sono gli effetti giuridici dell’atto, indipendentemente dal nome dello stesso

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In base all’articolo 519 del Codice civile, la rinunzia all'eredità (negozio giuridico “formale”) deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni. E’ nulla in assenza di tali adempimenti (ad esempio, è nulla se presentata al cancelliere incompetente).
E’ un negozio unilaterale non recettizio, che non va, quindi, comunicato agli altri chiamati o, in generale, ai terzi.

La rinunzia all’eredità prevista dal Codice civile non è una vera e propria rinunzia.
Il concetto di rinunzia presuppone la titolarità del diritto, mentre nel caso in questione l’eredità non entra a far parte della sfera giuridica, del patrimonio del chiamato, per cui più correttamente si è parlato di rifiuto dell’eredità. La fattispecie va, perciò, tenuta ben distinta dalla rinunzia all’eredità che importa accettazione, prevista dall’articolo 478 del Codice civile. In tale diversa ipotesi, si è in presenza di una rinunzia cosiddetta traslativa, con la quale si dispone dell’eredità “verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati”; si tratta di un vero e proprio contratto e non, come nell’ipotesi dell’articolo 519 del Codice civile, di un negozio giuridico unilaterale.

La rinunzia in senso tecnico è quella “abdicativa”. Costituisce un negozio giuridico unilaterale non recettizio, in virtù del quale un soggetto titolare di un diritto si priva dello stesso, senza considerare nessun altro effetto generato dal suo atto, che si produce indirettamente, in virtù di una espressa previsione normativa: si pensi, ad esempio, alla rinuncia all’usufrutto su un bene immobile che produce il consolidamento della nuda proprietà nella piena proprietà.
Anche gli incapaci e le persone giuridiche possono rinunziare all’eredità attraverso le necessarie integrazioni di capacità di agire. Può essere effettuata anche a mezzo di procuratore speciale.

La rinunzia è un actus legittimus: l’apposizione a essa di condizione o termine la rende nulla (articolo 520 del Codice civile); ha efficacia retroattiva: chi rinunzia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai chiamato (articolo 521 del Codice civile).
La possibilità di rinunziare all’eredità è alternativa a quella di accettare. Pertanto, sussiste fino a quando a favore del chiamato vi sia la delazione: non sussiste più se vi è stato l’acquisto dell’eredità o se sia perduto il potere di accettarla. La rinunzia è, quindi, revocabile fino a quando non si sia prescritto il diritto di accettare l’eredità (10 anni), o non sia stata accettata dagli altri chiamati (articolo 525 del Codice civile). L’accettazione che revoca la rinunzia può essere sia tacita che espressa.

Trattamento tributario
L'articolo 1 della tariffa allegata al Testo unico sull’imposta di registro (Dpr n. 131/1986) assoggetta a imposta proporzionale la rinunzia abdicativa al pari di quella traslativa. Come puntualizzato nella circolare ministeriale del 10/1/1973, n. 7, parte 15, il legislatore ha accomunato il trattamento tributario dei due tipi di rinunzia, in quanto in entrambi esistono dei comuni denominatori, assunti a presupposti di imposizione: un soggetto si spoglia di un diritto, non importa se nella forma dell'abbandono o del trasferimento, e un altro ne diventa titolare, subito o successivamente.

Essendo questa la ratio della norma, non può rientrare nella previsione della rinunzia abdicativa la rinunzia alla chiamata all'eredità da parte del soggetto che non ha ancora accettato, in quanto in tale ipotesi, non avendo il rinunziante la titolarità dei beni dell'eredità, non può evidentemente spogliarsi di un diritto che non ha, ma si limita a rinunziare a farlo entrare nel suo patrimonio giuridico. Pertanto, la rinunzia in discorso va soggetta a imposta fissa, attualmente pari a 168 euro.

La risoluzione ministeriale del 12/8/1978, n. 250734, ribadendo il principio secondo cui la rinunzia all’eredità da parte del soggetto che non ha ancora accettato, non rientrando nella previsione della rinuncia abdicativa (sottoposta all'imposta proporzionale al pari di quella traslativa) va soggetta all'imposta fissa, ha precisato che, viceversa, nel caso in cui la rinunzia sia preceduta da accettazione espressa o tacita, o sia fatta sotto forma di donazione, vendita o cessione dei diritti di successione, o in qualche modo sia pattuito un corrispettivo oppure se la rinunzia sia fatta a favore di qualcuno dei chiamati all’eredità, si applicherà l’imposta in misura proporzionale.

La risoluzione ministeriale del 15/7/1995, n. 203, ha esaminato il diverso caso di un chiamato all'eredità nel possesso dei beni ereditari che, entro i termini previsti dall'articolo 485 del Codice civile, non abbia fatto l’inventario o, pur avendo fatto l’inventario, non abbia deliberato se accettare o rinunciare all’eredità. In base a tale norma, il chiamato all'eredità che sia, a qualsiasi titolo, nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità.
Trascorso tale termine (che può essere prorogato, ma solo per altri tre mesi, tranne il caso di gravi circostanze) senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice. Allo stesso modo è considerato erede colui che, pur avendo ultimato, nei termini di cui sopra, l'inventario, non abbia, nei successivi 40 giorni, deliberato se accettare o rinunziare all'eredità.

Nella suddetta fattispecie si prospetta, dunque, un’ipotesi di accettazione dell’eredità. Scaduti i termini di cui all'articolo 485 citato, il chiamato all'eredità, che sia nel possesso dei beni ereditari, è considerato erede a tutti gli effetti, per cui i successivi atti di disposizione di tali beni, compresa la rinuncia, andranno assoggettati a tassazione secondo l'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al Dpr 131/86. Infatti, la rinuncia all'eredità soggetta a imposta di registro in misura fissa è solo quella fatta dal chiamato all'eredità che non abbia ancora accettato, e ciò per l'ovvio motivo che il diritto non è ancora entrato nella sua sfera giuridica.

Se in teoria sembra tutto chiaro, nella pratica non sempre è così, perché il termine rinunzia all’eredità viene riferito indifferentemente a figure giuridiche tra loro differenti e, pertanto, nell’interpretazione dell’atto le parti dovranno osservare la regola generale, stabilita dall’articolo 20 del Dpr n. 131/86, per cui l’imposta di registro va applicata in base all’intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto, prescindendo dal titolo o dal nome attribuito all’atto.


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