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Attualità

Riconoscimento scuole. A lezione dalle Entrate

Modalità e condizioni per l'ottenimento del requisito necessario per l'esenzione dall'Iva delle prestazioni educative e didattiche

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Il regime di esenzione dall'Iva delle prestazioni educative e didattiche è subordinato al riconoscimento dell'istituto. Proprio in relazione a tale requisito del riconoscimento è intervenuta a fornire chiarimenti l'agenzia delle Entrate, con la circolare n. 22/E del 18 marzo.


Quadro di riferimento e contenuto della circolare
L'articolo 10, n. 20), del Dpr 633/1972, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 132 della direttiva Ce del 28 novembre 2006, n. 112, condiziona l'esenzione Iva al verificarsi di due requisiti:

 

  1. le prestazioni devono essere di natura educativa dell'infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l'attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale
  2. le prestazioni anzidette devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.

Di fronte però a un riconoscimento degli istituti o delle scuole che svolgono attività di natura educativa e didattica che è, dunque, assunto come presupposto extrafiscale da cui consegue l'applicazione del beneficio dell'esenzione, nè la normativa comunitaria né tantomeno la disposizione fiscale nazionale che l'ha recepita forniscono indicazioni in merito alle condizioni e alle procedure per il riconoscimento dei soggetti che erogano le prestazioni in argomento.
La circolare 22/2008, prendendo in esame la normativa di settore in materia di scuole private, ha esaminato proprio le modalità di riconoscimento delle scuole non statali e degli organismi privati.

Il documento di prassi ha illustrato, in via preliminare, la riforma attuata dalla legge 62/2000 e dal Dl 250/2005, per le scuole non statali, evidenziando, in particolare, come la soppressione dell'istituto della "presa d'atto" abbia determinato per specifici organismi privati l'assenza di forme di riconoscimento normativamente disciplinate.
Da qui, l'esame delle modalità di riconoscimento delle scuole paritarie e non paritarie e degli organismi privati diversi dalle anzidette scuole che, pur operanti nelle materie di insegnamento scolastico di competenza del ministero della Pubblica istruzione, non possono assumere la denominazione di scuole secondo la normativa di settore.

Con la circolare è stato, inoltre, precisato come possa essere operato il riconoscimento degli organismi privati che svolgono attività educativa, didattica e formativa, nelle materie ascrivibili alla competenza tecnica di altri soggetti pubblici diversi dal ministero della Pubblica istruzione, fornendo altresì chiarimenti relativi all'applicabilità dell'esenzione Iva alle attività didattiche e formative rese in esecuzione di progetti approvati e finanziati dagli enti pubblici, nonché ai versamenti effettuati dai suddetti enti pubblici per l'esecuzione di corsi destinati alla formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale dipendente.

Il documento di prassi si è, infine, occupato anche del riconoscimento di scuole e istituzioni culturali straniere in Italia.

Scuole paritarie e non paritarie
La vigente normativa distingue le scuole private in due tipologie: scuole paritarie e scuole non paritarie.
Le prime sono abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale e la loro frequenza consente l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.
Le scuole non paritarie sono invece quelle che svolgono un'attività organizzata di insegnamento assimilata a quella delle scuole paritarie e non possono rilasciare autonomamente titoli di studio aventi valore legale.

Il riconoscimento delle scuole paritarie passa attraverso il decreto attributivo della parità scolastica, rilasciato dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento dei requisiti di cui alla legge 62/2000.
Per le scuole non paritarie, il riconoscimento avviene, invece, attraverso l'iscrizione negli appositi elenchi regionali, secondo le modalità procedimentali recate dal regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 5, del Dl 250/2005, con decreto del ministero della Pubblica istruzione 263/2007.

Organismi privati, diversi dalle scuole paritarie e non paritarie, che svolgono corsi nelle materie presenti negli ordinamenti scolastici di competenza del ministero della Pubblica istruzione
Con l'abrogazione della "presa d'atto", procedura attraverso la quale veniva operato il riconoscimento utile ai fini fiscali delle scuole private sottoposte alla vigilanza dell'Amministrazione scolastica, i soggetti privati diversi dalle scuole paritarie e non paritarie possono svolgere attività di natura educativa e didattica nelle materie presenti negli assetti ordinamentali del ministero della Pubblica istruzione, a prescindere da qualsiasi forma di vigilanza e di riconoscimento da parte del menzionato ministero.
L'impossibilità per l'Amministrazione scolastica di emettere provvedimenti di presa d'atto si è accompagnata al venir meno per la stessa del potere di operare riconoscimenti formali e di esercitare forme di vigilanza sugli organismi privati diversi dalle scuole paritarie e non paritarie, ancorché gli stessi operino nelle materie di insegnamento scolastico di competenza del ministero della Pubblica istruzione.
Come possono, dunque, i suddetti organismi ottenere un riconoscimento utile agli effetti fiscali, comunque necessario per fruire dell'esenzione dall'Iva?

Con la circolare, è stato chiarito che gli istituti interessati che svolgono prestazioni didattiche e formative nelle materie di insegnamento di competenza dell'Amministrazione scolastica (ad esempio, corsi monotematici di lingua straniera) potranno ottenere una preventiva valutazione rilevante come "riconoscimento" utile ai fini fiscali, anche da altri soggetti pubblici diversi dal ministero della Pubblica istruzione.
Il documento di prassi ha, altresì, precisato che la predetta preventiva valutazione potrà essere operata dalle stesse direzioni regionali dell'agenzia delle Entrate, competenti in ragione del domicilio fiscale, le cui determinazioni saranno in ogni caso ancorate al parere tecnico rilasciato dai competenti uffici scolastici regionali del ministero della Pubblica istruzione, in conformità alla circolare del 18 gennaio 2008, protocollo A00DGOS n. 602/PI.

Organismi privati operanti nelle materie di competenza di soggetti pubblici diversi dall'Amministrazione della Pubblica istruzione
Per gli organismi privati che svolgono attività educativa, didattica e formativa, nelle aree riconducibili nella competenza di Amministrazioni ed enti pubblici diversi dal ministero della Pubblica istruzione, il riconoscimento utile agli effetti fiscali continua a essere operato dai soggetti pubblici competenti per materia (Regioni, enti locali eccetera), con le modalità previste per le specifiche attività educative, didattiche e formative (ad esempio, con l'iscrizione in appositi albi o attraverso l'istituto dell'accreditamento).
Il documento di prassi ha richiamato in proposito le recenti risoluzioni 53/E e 308/E del 2007.

Approvazione e finanziamento da parte di soggetti pubblici di progetti educativi, didattici e formativi. Riconoscimento per atto concludente
Beneficiano del regime di esenzione Iva le attività educative, didattiche e formative, approvate e finanziate da enti pubblici (Amministrazioni statali, Regioni, enti locali, Università eccetera).
Nel finanziare la gestione e lo svolgimento del progetto educativo e didattico, l'ente pubblico svolge un'attività di controllo e di vigilanza, avente a oggetto i requisiti soggettivi e la rispondenza dell'attività resa agli obiettivi formativi di interesse pubblico che lo stesso ente è chiamato a tutelare.

Il finanziamento del progetto da parte dell'ente pubblico, e qui sta il chiarimento arrivato con la circolare 22/2008, costituisce in sostanza il riconoscimento per atto concludente della specifica attività didattica e formativa posta in essere, idoneo a soddisfare il requisito, previsto dall'articolo 10, n. 20), del Dpr 633/1972, necessario per fruire del regime dell'agevolazione.
L'esenzione in questi casi è limitata all'attività di natura educativa e didattica specificatamente approvata e finanziata dall'ente pubblico e non si riflette sulla complessiva attività svolta dall'ente.

Versamenti effettuati dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale dipendente
Nel caso in cui l'ente pubblico affidi a un soggetto terzo l'esecuzione di corsi destinati alla formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del proprio personale dipendente, le somme corrisposte dal medesimo ente pubblico all'organizzatore del corso beneficiano dell'esenzione dall'Iva, ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della legge 537/1993.

Scuole ed istituzioni culturali straniere in Italia
Scuole e istituzioni culturali straniere in Italia continuano a essere disciplinate dal decreto legislativo 297/1994.
Sulla base del nuovo indirizzo interpretativo espresso dal ministero della Pubblica istruzione, è stato precisato che il provvedimento (anche tacito) con cui si conclude il procedimento di funzionamento delle scuole e istituzioni culturali straniere in Italia, previsto dall'ordinanza ministeriale 5/1999, è idoneo a conferire alle stesse il requisito del riconoscimento, necessario per l'applicazione dell'esenzione Iva.
L'attuale orientamento del ministero della Pubblica istruzione fa, quindi, ritenere superata la posizione espressa con la risoluzione 65/2003, documento con il quale era stato sostenuto che la denuncia di inizio attività e la domanda di autorizzazione, presentate ai sensi del Dpr 389/1994, non assumevano la valenza di procedure idonee a conferire alle scuole e istituzioni in argomento il requisito del riconoscimento.

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