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Attualità

Per ricerca e occupazione in Francia si punta sulla leva fiscale

Nel progetto di legge finanziaria per il 2008 delineate dall’Esecutivo transalpino le direttrici di intervento

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Riforma del credito di imposta sulla ricerca. L’azione dovrebbe esplicarsi in tre fasi. Nella prima e seconda l’obiettivo è incoraggiare la ricerca e l’innovazione e incrementare il potere d’acquisto attraverso la maggiorazione del credito d’imposta su prestiti e premi per l’impiego. L’obiettivo della terza fase è realizzare invece la piena occupazione.
Situazione attuale

Le imprese industriali e commerciali o agricole possono beneficiare di un credito d’imposta in ragione dei costi di ricerca indicati in dichiarazione. Il credito d’imposta è pari alla somma: del 10 per cento dei costi di ricerca e sviluppo esposti nel corso dell’anno; del 40 per cento della differenza tra le spese indicate nel corso dell’anno e la media delle spese della stessa natura, rivalutate secondo l’aumento dei prezzi al consumo, esposte nel corso dei due anni precedenti. Per il 2007 il credito spetta per un importo massimo di 16 milioni di euro all’anno per ogni impresa. A fini di certezza giuridica e garanzia di stabilità della loro posizione fiscale, le imprese possono consultare l’Amministrazione finanziaria sulla legittimità del progetto di ricerca e sviluppo prima dell’inizio dei lavori. L’Amministrazione dispone di un termine di sei mesi per rispondere, in mancanza di risposta il silenzio vale l’assenso alla domanda. Inoltre, l’articolo 13 del libro delle procedure fiscali (Lpf) prevede una procedura di "controllo a domanda" su una determinata operazione da parte delle imprese (il cui volume d’affari non deve superare 1,5 milioni di euro per le vendite ovvero 450mila euro per le prestazioni di servizi) che desiderano assicurarsi di applicare correttamente le disposizioni tributarie. Al termine del controllo le determinazioni dell’Amministrazione finanziaria sono comunicate all’impresa e valgono come presa di posizione formale (vincola il successivo comportamento dell’Amministrazione).

Situazione futura
Per incoraggiare la ricerca, il governo francese propone di rendere meno complesso il calcolo del credito d’imposta e accrescere il beneficio fiscale collegato. In sostanza viene eliminato il plafond, pertanto, il credito viene calcolato sul 100 per cento dei costi di ricerca; la percentuale da applicare ai costi è pari al 30 per cento fino a 100 milioni di spese; oltre i 100 milioni è pari al 5 per cento; la percentuale è pari al 50 per cento nel caso in cui l’impresa benefici del credito d’imposta per la prima volta o non ne ha beneficiato nei cinque anni precedenti la domanda. A fini di certezza giuridica il termine previsto per la risposta dell’Amministrazione finanziaria all’istanza di interpello è ridotto a tre mesi a decorrere dal 1° marzo 2008; il limite legato al volume d’affari per richiedere la procedura di controllo particolare viene abolito. Le modifiche si applicano ai crediti d’imposta calcolati sulle spese che verranno dichiarate dal 1° gennaio 2008.  

Le zone franche universitarie

Situazione attuale

La "giovane impresa innovativa" (JEI Jeune Entreprise Innovante) una piccola o media impresa in attività da meno di otto anni il cui capitale deve essere detenuto almeno per il 50 per cento da: persone fisiche; Pmi con capitale sociale detenuto almeno per il 50 per cento da persone fisiche; società di capitali e società unipersonali per gli investimenti a rischio, fondi comuni di investimento nell’innovazione, società di sviluppo regionale, società finanziarie di innovazione, a condizione che non esista legame di dipendenza tra la Jei e le predette; associazioni o fondazioni riconosciute di pubblica utilità a carattere scientifico; istituti pubblici di ricerca e di insegnamento o loro filiali. La Jei deve sostenere spese di ricerca che rappresentino almeno il 15 per cento dei costi totali dell’esercizio. Alle suddette condizioni la Jei può beneficiare, nel limite del plafond stabilito per gli aiuti c.d. "de minimis", delle seguenti agevolazioni fiscali e contributive: non imponibilità dei ricavi realizzati nei primi tre esercizi a partire da quello in cui l’impresa assume la qualifica di Jei e, nei due esercizi successivi, l’imponibilità parziale nella misura del 50 per cento; esonero dal pagamento dell’imposta forfettaria annuale (Ifa imposta fissa basata sul volume d’affari, deducibile dall’imposta sui redditi pagata dalle imprese individuali e dalle società) per tutto il periodo in cui l’impresa è una Jei; esonero per sette anni dal pagamento delle imposte locali, a seguito di delibera degli enti locali interessati; esonero dal versamento dei contributi dovuti dal datore di lavoro per malattia, maternità, invalidità, decesso, vecchiaia, assegni familiari, infortuni sul lavoro e malattie professionali, sulle retribuzioni pagate a determinati dipendenti e professionisti che lavorano ai progetti di ricerca e sviluppo.

Situazione futura
Per incoraggiare la creazione di imprese da parte di studenti e la valorizzazione economica dei lavori di ricerca compiuti nell’ambito universitario, viene esteso lo statuto Jei anche alla "giovane impresa universitaria" (Jeu). Il regime della Jeu, analogo nei suoi effetti a quello della Jei (prime tra tutte le agevolazioni fiscali e contributive) riguarda le Pmi il cui dirigente o socio è uno studente, un giovane laureato, un docente o un ricercatore di un’università pubblica o privata che ha come attività principale la valorizzazione dei lavori di ricerca e sviluppo ai quali il dirigente o il socio ha partecipato nel corso dei propri studi universitari o nell’esercizio delle sue funzioni presso l’università. Per le Jeu non è richiesta la condizione di sostenere spese di ricerca che rappresentino almeno il 15 per cento dei costi totali. Le condizioni per valorizzazione dei lavori di ricerca devono essere precisate in una convenzione stipulata tra l’università e l’impresa. Il provvedimento si applica per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2008.

Credito d’imposta per gli interessi sui mutui

Situazione attuale

Per agevolare l’acquisto di un’abitazione principale, la legge n. 1223 del 21 agosto 2007, ha introdotto un credito d’imposta per gli interessi sui mutui stipulati con gli istituti di credito per l’acquisto o la costruzione di un alloggio adibito ad abitazione principale. Il credito d’imposta è stabilito nella misura del 20 per cento della somma degli interessi passivi pagati nelle prime cinque annualità a titolo di rimborso del prestito. Il credito spetta per un importo massimo di 3.750 euro per una persona che vive da sola (liquidazione disgiunta) e di 7.500 euro per una coppia assoggettata a liquidazione congiunta dell’imposta. Il plafond è raddoppiato in caso di handicap della persona o di uno dei due congiunti. L’importo massimo è aumentato di 500 euro per ogni persona a carico.

Situazione futura
In considerazione del fatto che l’importo degli interessi passivi da rimborsare è più alto nei primi anni del prestito, viene agevolata la situazione delle famiglie che hanno contratto mutui per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale aumentando, ma solo per la prima annualità, la percentuale del credito d’imposta al 40 per cento.      

Rivalutazione del premio per l’impiego

Situazione attuale

Il premio per l’impiego (Ppe) è finalizzato all’accesso e al rientro nel mondo del lavoro, così come al mantenimento in attività delle persone che fanno parte di un foyer con reddito basso. La legge finanziaria per il 2007 ha rivalutato il premio in modo che costituisse per i beneficiari una vera e propria "tredicesima"; l’importo massimo per il 2007 ammonta a 948 euro (fino a 12.315 euro di reddito dichiarato, il 7,7 per cento dell’importo) cui possono aggiungersi delle maggiorazioni per carichi di famiglia. Nel 2006 hanno beneficiato della Ppe più di 8 milioni di foyers fiscaux.

Situazione futura
Tenuto conto dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo (escluso il tabacco) verificatosi tra il 2006 e il 2007, le diverse soglie di reddito previste per poter beneficiare del premio in questione sono state rivalutate dell’1,3 per cento (inflazione calcolata nel 2007) per cui l’importo massimo del premio ammonterà a 961 euro. Riordino del regime delle plusvalenze o minusvalenze Il regime attualmente vigente prevede che i plusvalori relativi alle partecipazioni detenute in società diverse da quelle a prevalenza immobiliare beneficino di una tassazione dello 0 per cento, fatta salva una quota parte del 5 per cento a titolo di spese mentre i plusvalori relativi a titoli di società immobiliari beneficiano di una riduzione del 15 per cento rispetto all’aliquota ordinaria. In pratica, oggi, i profitti e le perdite realizzate nel momento della cessione di immobili detenuti direttamente da una società sono soggetti all’aliquota del 33,33 per cento mentre se si tratta di titoli di società immobiliari detenuti da almeno due anni, l’aliquota è ridotta del 15 per cento. Per uniformare il regime fiscale delle cessioni di patrimoni immobiliari, la legge finanziaria propone di assoggettare le cessioni di titoli di società immobiliari al regime ordinario.

Soppressione della deducibilità di sanzioni dovute dalle imprese
La regola applicabile in tema di deducibilità delle sanzioni afferma che le medesime non sono deducibili in quanto non riguardano la normale gestione d’impresa. Si tratta di sanzioni derivanti da infrazioni all’ordine pubblico, da illeciti penali e da illeciti amministrativi in generale. Attualmente, rimangono deducibili alcune sanzioni pecuniarie irrogate da autorità amministrative indipendenti, tranne quelle riguardanti il settore dei prezzi e della concorrenza. Per uniformare le disposizioni vigenti, la legge finanziaria mira a introdurre una indeducibilità generale di qualunque tipo di sanzione. Resteranno comunque deducibili le penalità previste contrattualmente nell’ambito di rapporti commerciali.

Riforma della fiscalità dei dividendi
Attualmente, i dividendi distribuiti da società francesi o non residenti e percepiti da persone fisiche sono soggetti all’imposta sul reddito secondo le aliquote previste, al netto di una deduzione del 40 per cento e di un ulteriore abbattimento fisso annuale di 1.525 o 3.050 euro a seconda della situazione familiare del contribuente. La legge finanziaria per il 2008 propone di istituire un prelievo forfetario alla fonte su determinati redditi percepiti dalla persone fisiche fiscalmente residenti in Francia. Al pari del prelievo definitivo sui prodotti di investimento, la ritenuta sui dividendi sarà a titolo di imposta con l’effetto che il contribuente non dovrà più dichiararli ai fini dell’imposta sul reddito. Tale regime si applicherà su opzione del contribuente e quindi, normalmente, tutte le volte in cui tale imposizione sarà più favorevole rispetto a quella progressiva per scaglioni. L’aliquota del prelevamento forfetario sarà del 16 per cento. L’opzione non sarà consentita a quei contribuenti che detengono, con i loro familiari, una partecipazione sostanziale al capitale della società distributrice. La base imponibile dell’imposizione forfetaria sarà costituita dall’ammontare lordo dei dividendi percepiti, senza operare alcun abbattimento.

Sgravi sulla fiscalità dei brevetti
Attualmente, se una persona fisica titolare di un brevetto lo apporta a una società, la tassazione della plusvalenza realizzata è rinviata fino al quinto anno successivo a quello dell’apporto o fino alla cessione o riscatto dei diritti sociali ricevuti in corrispettivo dell’apporto. Questo termine, però, non tiene sufficientemente conto del necessario periodo di avviamento dello sfruttamento del brevetto da parte della società, né garantisce che il compenso dell’inventore sia sufficiente per l’assolvimento delle imposte sulla plusvalenza. Le modifiche della finanziaria sopprimono il limite quinquennale di sospensione dell’imposizione che sarà rimandata fino alla cessione dei diritti da parte dell’inventore o fino alla data di cessione del brevetto da parte della società se anteriore. Per incoraggiare la permanenza dei brevetti nell’impresa, è previsto un abbattimento, per durata di detenzione, pari ad un terzo del plusvalore apportato al di là del quinquennio di detenzione, mentre si arriverà all’esonero totale della tassazione della plusvalenza al termine dell’ottavo anno di detenzione del brevetto. Per quanto riguarda il regime fiscale delle cessioni dei brevetti da parte delle società soggette all’imposta sulle società, oggi, al fine di favorire la ricerca e lo sviluppo, i proventi netti derivanti dalla concessione dei brevetti sono assoggettati all’aliquota del 15 per cento. La legge finanziaria propone, invece, la soppressione della differenza di trattamento tra cessione e concessione di brevetti. L’estensione della riduzione dell’aliquota alle cessioni di brevetti ha l’obiettivo di far divenire la Francia uno dei Paesi più attraenti fiscalmente in questo campo. Saranno escluse dal beneficio le cessioni di brevetti tra società di un gruppo.

Regime di solidarietà fiscale tra coniugi e compagni legati da Pacs
Attualmente, tra coniugi e pacsés esiste responsabilità solidale per il pagamento delle imposte, anche quando è pendente l’istanza di divorzio, o dopo il divorzio se restano ancora delle somme da pagare. Tuttavia, ciascuna singola persona può presentare un’istanza con la quale domanda all’Amministrazione finanziaria che la sua responsabilità sia limitata alla quota parte di spettanza. La legge finanziaria propone di istituire un diritto al discarico dalla responsabilità solidale, da applicare a tutte le situazioni di separazione e divorzio, quando la cessazione della convivenza è stata constatata, nonché in caso di manifesta sproporzione tra il debito fiscale e la situazione finanziaria e patrimoniale del richiedente. L’ammontare del discarico sarà fissato dalla legge.

Armonizzazione del regime fiscale dei patti di azionariato
Attualmente, il trasferimento di quote o azioni di società oggetto di un patto di azionariato è, a determinate condizioni, esonerato dai diritti di donazione fino a concorrenza di tre quarti del loro valore. Le nuove disposizioni proposte dalla legge finanziaria mirano a favorire la continuazione delle imprese al momento del cambio di generazione. In particolare, per tenere conto dei decessi prematuri e di situazioni nelle quali il defunto non ha potuto organizzare la trasmissione dei suoi diritti, è previsto che gli eredi possono concludere insieme o con altri associati un patto di conservazione nei sei mesi successivi al decesso e che si reputa acquisito l’accordo di conservazione quando una persona sola (defunto o donante) ha rispettato dopo almeno due anni le soglie di controllo del 20 per cento se si tratta di società quotata e del 34 per cento se si tratta di società non quotata. Inoltre, in caso di trasmissione di titoli di società è previsto che uno degli eredi o uno degli associati che hanno firmato l’impegno collettivo di conservazione deve dirigere la società durante i tre anni successivi al decesso, anziché cinque come oggi, e che l’impegno duri non più sei anni, bensì quattro. Attualmente, a determinate condizioni, l’esonero spetta anche a titolo di imposta di solidarietà sulla fortuna (Isf) sul 75 per cento del valore delle azioni o quote trasferite che sono oggetto di un patto di azionariato. Per far coincidere le disposizioni relative ai diritti di donazione e dell’Isf, la legge finanziaria propone di ridurre da sei a due anni la durata minima del patto, soddisfatta la quale il trasferimento potrà godere della prevista agevolazione.

Aggiornamento degli scaglioni di reddito
Tenuto conto dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo (escluso il tabacco) e dell’inflazione calcolata nel 2007, pari all’1,3 per cento, sono stati aggiornati gli scaglioni di reddito previsti per il calcolo dell’imposta sul reddito (Ir).


Ecco la nuova tabella delle aliquote 

        


Misure in favore della dichiarazione telematica


Situazione attuale

Per i redditi dichiarati negli anni 2005, 2006 e 2007 è stata concessa, in via sperimentale, una riduzione, pari a 20 euro, sull’imposta sui redditi (Ir) a favore dei contribuenti che presentano la dichiarazione in via telematica e pagano l’imposta dovuta on-line ovvero con versamento rateizzato mensile ovvero in unica soluzione con addebito in conto corrente al momento della scadenza della presentazione della dichiarazione. Inoltre, i "teledichiaranti" sono dispensati, fino al ricevimento dell’avviso d’imposizione, dalla trasmissione all’ufficio delle imposte delle ricevute relative al versamento di erogazioni liberali in danaro a favore di enti aventi scopi di pubblica utilità e delle ricevute rilasciate per il versamento delle quote associative alle organizzazioni sindacali, ai fini della loro deducibilità dal reddito.

Situazione futura
La riduzione d’imposta di 20 euro viene concessa soltanto a chi presenta per la prima volta la dichiarazione in via telematica e relativamente ai redditi degli anni dal 2007 al 2009. L’esonero dalla presentazione dei documenti giustificativi ai fini della deduzione delle erogazioni liberali e dei contributi sindacali viene, invece, mantenuto in via definitiva (senza la necessità di una disposizione che la preveda annualmente ad hoc) nei riguardi di tutti i "teledichiaranti".
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