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Attualità

Regno Unito e Giappone rinnovano l’accordo contro la doppia imposizione

L’ intesa tra i due Stati sostituisce, con alcune importanti novità in materia di diritto societario, la precedente, esecutiva dal 1969

Il testo, che entrerà in vigore quando saranno terminate tutte le procedure per la ratifica, riconosce importanti vantaggi per i soggetti che investiranno in Giappone. In particolare per i soggetti residenti nel Regno Unito è prevista l’esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi corrisposti da società giapponesi.
Il 2 febbraio 2006 il Giappone e il Regno Unito hanno siglato una nuova Convenzione contro la doppia imposizione, che sostituisce la precedente entrata in vigore nel 1969. Il nuovo testo della Convenzione, che entrerà in vigore quando saranno terminate tutte le procedure per la ratifica, riconosce importanti vantaggi per i soggetti che investiranno in Giappone. Di seguito saranno analizzate alcune delle previsioni più interessanti.
I vantaggi dell’accordo
In primis per i soggetti residenti nel Regno Unito è prevista l’esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi corrisposti da società giapponesi. In particolare i soggetti che possono beneficiare dell’esenzione sono: società residenti nel Regno Unito che detengono almeno il 50 per cento dei diritti di voto in società giapponesi, fondi pensione in relazione a dividendi che non derivino dall’attività ordinaria degli stessi. Inoltre le società del Regno Unito che detengono una percentuale dei diritti di voto variabile dal 10 al 50 per cento possono beneficiare di una riduzione della ritenuta al 5 per cento mentre per tutte le altre società la ritenuta si applicherà nella misura del 10 per cento.
I casi di inapplicabilità
L’esenzione dalla ritenuta non potrà essere applicata al verificarsi dei seguenti casi: l’esenzione totale e l’esenzione del 5 per cento non potrà essere riconosciuta quanto la società giapponese può dedurre i dividendi dal proprio reddito imponibile: è questo il caso delle società denominate tokutei mokuteki kaisha, utilizzate per le operazioni di securization; un terzo soggetto residente detiene azioni privilegiate in una società del Regno Unito e procede all’assegnazione di tali azioni con lo scopo di evitare l’applicazione della ritenuta alla fonte.
Differenze rispetto all’accordo del 1969
Rispetto alla precedente versione della Convenzione, è per la prima volta introdotta l’esenzione dalla ritenuta alla fonte per alcune tipologie di interessi. In particolare: interessi corrisposti al Governo o ad altra Autorità locale dell’altro Stato contraente, alla Banca Centrale o ad altra entità interamente controllata dal Governo; interessi derivanti da prestiti garantiti o da finanziamenti indiretti del Governo, di una Autorità locale, della Banca Centrale e di qualsiasi altra entità interamente controllata dal Governo; interessi corrisposti a banche, compagnie assicurative e altre istituzioni finanziarie il cui reddito derivi per la maggior parte dall’indebitamento di terzi e reperisca i propri fondi da prestiti o depositi; interessi corrisposti a fondi pensioni che non derivano dallo svolgimento dell’attività ordinaria; interessi derivanti da finanziamenti per l’acquisto di apparecchiature e merci.Per le altre categorie di interessi non menzionate continuerà ad applicarsi la ritenuta alla fonte del 10 per cento. Sono invece completamente esenti da ritenuta le royalty. Gli utili e i capital gain derivanti dal possesso di partecipazioni in società di persone (tokumei kumiai) non godono di alcun beneficio convenzionale e saranno interamente tassabili secondo le norme dell’ordinamento giapponese.
Le novità sul fronte del dual resident company
Per quanto attiene la residenza delle società, la nuova Convenzione ha innovato le disposizioni relative alle dual resident company, stabilendo che la residenza di tali società dovrà essere determinata attraverso la procedura amichevole tra i due Stati contraenti. Nel caso in cui non si pervenga ad un accordo la società sarà considerata non residente dell’altro Stato contraente per ciò che concerne l’applicazione dei benefici convenzionali. La nuova Convenzione prevede espressamente la clausola Lob (Limitation on Benefits) che si applica alle seguenti fattispecie: tassazione degli utili; esenzione dall’applicazione della ritenuta alla fonte per dividendi, interessi e royalties; tassazione dei capital gains; esenzione per gli "altri redditi" contemplati nella Convenzione.
La clausola Lob e le condizioni
Per soddisfare le previsioni della clausola Lob e beneficiare così delle disposizioni convenzionali, un residente del Giappone o del Regno Unito dovrà soddisfare le seguenti condizioni: rispondere alla definizione di "qualified person"; rispettare le percentuali di controllo; soddisfare un "active business" test; possedere i requisiti per beneficiare della Convenzione.In relazione alla prima delle condizioni summenzionate un soggetto residente in uno dei due Stati contraenti dovrà appartenere ad una o più delle seguenti categorie:
- persone fisiche;- governo locale, suddivisione politica o autorità locale, banca centrale o soggetto interamente controllato da una suddivisione politica o da una autorità locale;
- società quotata;
- persona fisica o società le cui azioni sono negoziate in mercati regolamentati;
- fondo pensione o qualsiasi altra entità che svolga attività religiose, caritatevoli, scientifiche, educative, culturali o artistiche e che sia esente da tassazione nello Stato di residenza;
- una persona se residente nell’altro Stato contraente rientrante nelle categorie 1-5 detentrice di almeno il 50 per cento dei diritti di voto;
- trust o trustee controllati per almeno il 50 per cento da un soggetto rientrante nelle categorie 1-6 o un "equivalent beneficiary".

Ulteriori requisiti
Ai fini dell’individuazione dei soggetti della categoria 7 e per l’applicazione della Convenzione si considera "equivalent beneficiary": un residente di uno Stato che ha con il Paese ove si richiede l’applicazione dei benefici una Convenzione contro la doppia imposizione; una "qualified person" secondo le categorie 1-5. Per soddisfare il requisito della percentuale di controllo il soggetto deve essere una società in cui 7 o più "equivalent beneficiaries" detengono almeno il 75 per cento dei diritti di voto. L’active business test richiede invece che il soggetto svolga una attività commerciale nel paese di residenza e che vi sia un collegamento con il paese in cui si chiede l’applicazione della Convenzione.

L’entrata in vigore dell’accordo
Le disposizioni della nuova Convenzione non sono ancora in vigore e avranno efficacia a partire dalle seguenti date: per l’esenzione dalle ritenute il 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’entrata in vigore della Convenzione; in Giappone nell’anno fiscale successivo a quello di entrata in vigore della Convenzione; nel Regno Unito nell’anno finanziario con inizio il 1° aprile successivo a quello di entrata in vigore della Convenzione o nell’anno fiscale con inizio il 6 aprile successivo a quello di entrata in vigore della Convenzione.
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