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Attualità

Regione che vai, Irap che trovi (3)

Dalla Toscana all'Umbria: la situazione nel centro Italia

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La Regione Toscana non ha introdotto per l'anno d'imposta 2006 ulteriori modifiche alle aliquote Irap rispetto a quelle già previste con precedenti leggi regionali.
La più recente agevolazione è stata prevista con la legge regionale n. 71 del 20 dicembre 2004, e riguarda i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs n. 446/97 (società di capitali, enti commerciali, società in nome collettivo e in accomandita semplice, e le persone fisiche esercenti attività commerciali), che abbiano ottenuto, entro il periodo tributario precedente:

  • la registrazione della propria organizzazione secondo il regolamento Cee 19 marzo 2001, n. 761/2001 (cosiddetta registrazione Emas). L'aliquota è ridotta al 3,50 per cento per i periodi d'imposta 2005, 2006 e 2007
  • la certificazione Iso 14001 del sistema di gestione ambientale della propria organizzazione. L'aliquota è fissata al 3,85 per cento per i periodi d'imposta dal 2004 al 2007
  • la certificazione di responsabilità sociale della propria organizzazione secondo la norma Social Accountability (SA) 8000. L'aliquota prevista per il triennio 2005-2007 è del 3,75 per cento.

Le aliquote ridotte non si applicano ai soggetti che operano nel settore agricolo, alle cooperative della piccola pesca e loro consorzi, alle banche, alle società ed enti finanziari, alle imprese di assicurazioni e a tutti i soggetti caratterizzati da un valore della produzione netta superiore a 10 milioni di euro, nel caso di registrazione Emas o certificazione SA 8000, o a 20 milioni di euro, nel caso di certificazione ISO 14001.

Rimangono in vigore per il periodo d'imposta relativo al 2006 le misure previste da precedenti leggi regionali e che riguardano:

  • i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del Dlgs n. 446/97 (enti non commerciali) considerati onlus, ai sensi dell'articolo 10 del Dlgs 460/97, e le cooperative sociali di cui alla legge 381/91(1). L'aliquota è ridotta al 3,25 per cento
  • i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs n. 446/1997 (società di capitali, enti commerciali, società in nome collettivo e in accomandita semplice, e le persone fisiche esercenti attività commerciali) con base imponibile pari o inferiore a 77.468,53 euro e che operano nel territorio dei Comuni montani o parzialmente montani inseriti in Comunità montane. L'aliquota è del 3,75 per cento
  • le nuove imprese giovanili che si sono costituite nel territorio regionale nel triennio 2001-2003 o 2004-2006, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 3, 4 e 5, della legge regionale 26 aprile 1993, n. 27(2) ("Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell'imprenditoria giovanile") e successive modifiche. L'aliquota è del 3,25 per cento
  • gli esercenti attività commerciali nelle zone montane che svolgono in un solo esercizio altri servizi di particolare interesse per la collettività(3). Tali soggetti sono esenti dall'Irap
  • i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del Dlgs n. 446/97 (banche e altri enti e società finanziari e imprese di assicurazioni). L'aliquota è del 4,40 per cento.

La Regione Marche, con legge n. 2 del 10 febbraio 2006, ha introdotto, a decorrere dall'anno di imposta 2006, un'agevolazione a favore dei soggetti che svolgono attività di preparazione e concia del cuoio (attività contrassegnata dal codice Istat 19.10.0). L'agevolazione consiste in una riduzione dell'aliquota Irap al 4,50 per cento rispetto all'aliquota maggiorata del 5,15 per cento (fissata per tutti i soggetti passivi con la legge regionale n. 35/2001).

Con la precedente legge n. 24 del 11 ottobre 2005, è stata introdotta un'agevolazione consistente in una riduzione di aliquota al 4,50 per cento rispetto a quella maggiorata del 5,15 per cento.
L'aliquota ridotta al 4,50 per cento riguarda i soggetti passivi operanti nei settori dell'industria, dell'artigianato e del commercio (codici alfabetici Istat della classificazione delle attività economiche per le sezioni C, D, E, F e G) e in particolare si applica:

  • alle imprese che esportano all'estero almeno il 50 per cento del fatturato dell'ultimo anno
  • alle imprese rientranti nella definizione dell'Unione europea di piccole e medie imprese che, nel corso del periodo d'imposta a partire dal 2005, abbiano alternativamente realizzato una delle seguenti condizioni:
    • assunto nuovo personale a tempo indeterminato, da utilizzare presso la sede o impianto ubicato nel territorio regionale nel campo dell'innovazione tecnologica e della ricerca, in possesso del titolo di laurea specialistica appartenente a determinate classi(4)
    • ottenuto una delle seguenti certificazioni o registrazioni secondo la normativa vigente in materia di sistemi di gestione etica, di qualità aziendale e ambientale: Etica SA 8000, Iso 9001, Iso 14001, Emas
    • registrato almeno un brevetto internazionale, europeo o nazionale per invenzione industriale, modello di utilità o modello ornamentale
    • realizzato, nell'ambito della conduzione aziendale, il ricambio generazionale, con i seguenti requisiti: iscrizione al registro delle imprese da almeno cinque anni; il titolare cedente deve aver compiuto 60 anni, mentre il titolare entrante deve avere un'età massima di 40 anni. Per le società di persone, il suddetto limite di età del cedente deve intendersi quale media dell'età dei soci; per le società di capitali, va riferito al presidente del consiglio di amministrazione o all'amministratore.

Per l'anno d'imposta 2006 sono in vigore anche altre agevolazioni che riguardano:

  • le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/91(5). L'aliquota è del 3,25 per cento per le cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del 2,25 per cento per le cooperative di cui alla lettera b)
  • i soggetti operanti nei settori della fabbricazione di calzature, articoli da viaggio, borse, articoli da correggiaio e selleria(6). L'aliquota è ridotta al 4,50 per cento.

La maggiorazione al 5,15 per cento riguarda, come detto, tutti i soggetti passivi; è però sospesa, con conseguente applicazione dell'aliquota ordinaria del 4,25 per cento, per determinati soggetti e attività:

  • i soggetti che realizzano almeno il 50 per cento del proprio fatturato annuo, dichiarato ai fini Iva, per lavorazioni in conto terzi nei settori del tessile e abbigliamento(7)
  • le nuove imprese che si sono costituite per la prima volta nel territorio regionale negli anni 2005 e 2006, per i primi due anni d'imposta
  • i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), Dlgs n. 446/97 e successive modificazioni, considerati onlus ai sensi dell'articolo 10 del Dlgs 460/97
  • i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), Dlgs n. 446/97 - Amministrazioni ed enti pubblici - relativamente al valore prodotto nell'esercizio dell'attività commerciale
  • i soggetti operanti nel settore ricerca e sviluppo(8)
  • i soggetti operanti nel settore dello spettacolo, intrattenimento e divertimento(9).

La Regione Abruzzo non ha disposto variazioni alle aliquote per l'anno d'imposta 2005.
Rimangono quindi in vigore per il 2006 le agevolazioni previste con precedenti leggi regionali a favore dei seguenti soggetti:

  • i soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del Dlgs 446/97 (società di capitali, enti commerciali, società di persone e persone fisiche esercenti attività commerciali o arti e professioni), che abbiano iniziato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2004.
    L'aliquota è ridotta al 3,25 per cento per i primi due periodi d'imposta ma risulta, di fatto, elevata a 4,25 per cento per effetto del comma 174 della legge 30/12/2004 n. 311, e del comma 1-bis del decreto legge n. 206 del 7 giugno 2006
  • i soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1 del Dlgs 446/97 (enti non commerciali) considerati onlus ai sensi dell'articolo 10 del Dlgs 460/97 e le cooperative sociali di cui alla legge 381/91(10). L'aliquota è ridotta al 3,25 per cento. Anche tale aliquota subisce l'incremento di un punto percentuale per effetto delle disposizioni sopra indicate. L'aliquota applicabile risulterà pari al 4,25 per cento
  • i soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs n. 446/97 (società di capitali, enti commerciali, società in nome collettivo e in accomandita semplice, e persone fisiche esercenti attività commerciali), limitatamente al valore della produzione netta prodotto nel territorio dei comuni montani individuati dalla legge regionale n. 92/1994. Anche per questi soggetti l'aliquota è ridotta al 3,25 per cento, ma l'incremento di aliquota di un punto percentuale comporta l'applicazione di una aliquota Irap pari al 4,25 per cento
  • le farmacie rurali sussidiate. L'aliquota è ridotta al 2,75 per cento, elevata al 3,75 per cento per i motivi anzidetti.

La maggiorazione di un punto percentuale riguarda anche i soggetti sottoposti all'aliquota ordinaria del 4,25 per cento e quelli che svolgono attività agricola (1,9 per cento).
L'aliquota ordinaria passa quindi al 5,25 per cento, mentre quella prevista per il settore agricolo al 2,9 per cento.

La Regione Lazio non ha previsto modifiche alle aliquote Irap per l'anno d'imposta 2006. Rimangono pertanto in vigore le disposizioni previste dalla legge n. 34/2001, che stabiliscono agevolazioni a favore dei seguenti settori e soggetti passivi:

  • i settori della agricoltura, caccia, pesca e silvicoltura. L'aliquota è ridotta allo 0,9 per cento dalla disposizione regionale, ma risulta elevata a 1,9 per cento per effetto del comma 174 della legge n. 311/2004 e del comma 1-bis del decreto legge n. 206 del 7 giugno 2006
  • i settori contraddistinti dai codici Istat specificati nel secondo gruppo della tabella A(11) allegata alla legge. L'aliquota Irap, ridotta al 3,75 per cento dalla disposizione regionale, risulta incrementata di un punto percentuale fino al 4,75 per cento per effetto delle disposizioni sopra citate
  • il settore turistico e quello dei trasporti aerei, per attenuare le conseguenze economiche degli attentati in Usa. Anche in questo caso, l'aliquota è ridotta di mezzo punto percentuale (3,75 per cento) ma incrementata al 4,75 per cento per effetto delle disposizioni sopra citate
  • le cooperative sociali costituite ai sensi della legge 381/91(12) e operanti nei settori dell'assistenza sociale residenziale (codice Istat 85.31) e non residenziale (codice Istat 85.32). L'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento e per effetto della maggiorazione di un punto percentuale viene elevata al 4,75 per cento
  • le imprese di nuova costituzione in possesso dei requisiti di ammissibilità ai benefici previsti dalla normativa nazionale e regionale per l'incentivazione dell'imprenditoria giovanile, femminile e delle fasce deboli sul mercato del lavoro. L'aliquota è del 3,25 per cento limitatamente ai primi tre anni di attività. Anche tale aliquota subisce l'incremento di un punto percentuale per effetto delle disposizioni sopra indicate. L'aliquota applicabile risulterà pari al 4,25 per cento
  • le imprese per le quali sia stato dichiarato lo stato di crisi aziendale ai sensi della legge 223/91. L'aliquota è del 3,25 per cento se esse ricadono nelle categorie economiche del secondo gruppo della tabella A(13), e del 3,75 per cento se ricadono nelle categorie economiche del terzo gruppo della tabella A(14). Le aliquote sono incrementate, rispettivamente, al 4,25 per cento e al 4,75 per cento sempre per effetto della maggiorazione di un punto percentuale.

La stessa legge n. 34/2001 prevede maggiorazioni di aliquota Irap che riguardano:

  • i soggetti identificati dai codici Istat del quarto gruppo della tabella A(15). L'aliquota è maggiorata dello 0,75 per cento e si applica, quindi, nella misura del 5 per cento; questa maggiorazione va coordinata con quella prevista dal comma 174 della legge 30/12/2004 n. 311, e dal comma 1-bis del decreto legge n. 206 del 7 giugno 2006, per cui l'aliquota si porta al 5,25 per cento
  • i soggetti identificati dai codici Istat del quinto gruppo della tabella A(16). L'aliquota è maggiorata dell'1 per cento sia dalla disposizione regionale che dalle norme statali sopra citate per cui l'aliquota risulta pari al 5,25 per cento.

La maggiorazione di un punto percentuale all'aliquota Irap riguarda anche i soggetti sottoposti all'aliquota ordinaria del 4,25 per cento per i quali non si applicano le riduzioni e le maggiorazioni disposte dalla legge n. 34 del 2001(17) e quelli che svolgono attività agricola (1,9 per cento).
L'aliquota ordinaria passa quindi al 5,25 per cento, mentre quella prevista per il settore agricolo al 2,9 per cento.

La regione Umbria, con legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2006, ha introdotto, a decorrere dall'anno di imposta 2006, una esenzione a favore delle cooperative sociali, di cui alla legge 6 novembre 1991, n. 381(18) limitatamente all'attività istituzionale esercitata.
Rimangono inoltre in vigore per l'anno d'imposta 2006 le agevolazioni previste con precedenti leggi regionali a favore dei seguenti soggetti:

  • onlus. L'aliquota è del 3,50 per cento
  • società cooperative di lavoro. L'aliquota è fissata al 3,75 per cento.

Anche per tali soggetti l'agevolazione è limitata al valore della produzione ottenuto dall'attività istituzionale esercitata.

3 - continua. La quarta puntata su FISCOoggi di martedì 19; le prime due sono state pubblicate giovedì 14 e venerdì 15

NOTE:
1) Ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, "le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi
b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate
".

2) Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 26 aprile 1993, n. 27, "per le imprese individuali e familiari, l'imprenditore deve avere al momento della costituzione dell'impresa, un'età non superiore a 35 anni". Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo "per le società, i rappresentanti legali ed almeno il 50% dei soci, che detengano almeno il 51% del capitale sociale, devono avere un' età non superiore a 35 anni, al momento della costituzione dell' impresa. Per le società a responsabilità limitata il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche". Ai sensi del comma 5 "Per le società cooperative, i rappresentanti legali ed almeno il 50% dei soci cooperatori, che siano altresì soci lavoratori e detengano almeno il 51% dei voti nell'assemblea dei soci, devono avere un'età non superiore ai 35 anni, al momento della costituzione dell' impresa". 3) Il regolamento di attuazione dell'articolo 1 della legge regionale n. 65/2001 riguardante l'esenzione dall'Irap per esercizi commerciali situati in zone montane prevede, come presupposti essenziali per beneficiare dell'agevolazione, che gli stessi:
­ rientrino tra gli esercizi disciplinati dalla legge regionale n. 28/1999 ("Norme per disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114") e dal successivo regolamento di attuazione n. 4/1999
­ siano collocati in territorio classificato montano
­ siano collocati in località, nuclei o centri abitati con popolazione uguale o inferiore a 500 abitanti
­ svolgano, oltre all'attività commerciale, nel medesimo esercizio, servizi di particolare interesse per la collettività, quali posto telefonico, servizio fax, punto internet, punto di informazioni turistiche, prenotazioni prestazioni sanitarie
­ abbiano dichiarato per l'anno d'imposta precedente a quello di richiesta dell'esenzione un valore di produzione netta non superiore a 77.468, 53 euro.

4) Le classi di appartenenza della laurea, come da numerazione e denominazione allegata al decreto del ministero dell'Università, ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, sono le seguenti: 4/S, 6/S, 8/S, 14/S, 20/S, 23/S, 25/S, 27/S, 28/S, 29/S, 30/S, 31/S, 32/S; 33/S, 35/S, 36/S, 37/S, 38/S, 45/S, 50/S, 61/S, 62/S, 64/S, 78/S, 81/S, 84/S, 91/S, 92/S.

5) Vedi nota 1.

6) I settori della fabbricazione di calzature, articoli da viaggio, borse, articoli da correggiaio e selleria, sono identificati dai codici Istat 19.30.1, 19.30.2, 19.30.3 e 19.20.0

7) I settori del tessile e abbigliamento sono identificati dai codici 8140, 8150, 8160, 8170, 8210, 8220 della classificazione, tariffe industria, per l'assicurazione Inail allegata al decreto del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 12 dicembre 2000.

8) I settori della ricerca e dello sviluppo sono identificati dai codici Istat, attività economiche per le classi: 73.10 e 73.20

9) I settori dello spettacolo, dell'intrattenimento e divertimento cui si riferisce la norma sono quelli identificati dai codice Istat, della classificazione delle attività economiche 92.3

10) Vedi nota 1.

11) Si tratta dei codici Istat 15/20, 25/33, 36/37, 45, 52, 60/61,90/91, 92.1, 92.3, 92.5, 92.6, 92.7; 93 del secondo gruppo della tabella A, che contraddistinguono i seguenti settori: industrie alimentari, delle bevande e del tabacco, industrie tessili e dell'abbigliamento, industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari, industria del legno e dei prodotti in legno, fabbricazione degli articoli in gomma e materie plastiche, fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi, produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo, fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici, compresi l'installazione il montaggio la riparazione e la manutenzione, fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche e ottiche, altre industrie manifatturiere, costruzioni, commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e motoveicoli, riparazione di beni personali e per la casa, trasporti terrestri, trasporti mediante condotte, trasporti marittimi e per vie d'acqua, smaltimento di rifiuti solidi della acque di scarico e simili, attività di organizzazioni associative, altre attività dei servizi, produzioni e distribuzioni cinematografiche e di video, altre attività dello spettacolo, attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali, attività sportive, altre attività ricreative.

12) Vedi nota 1.

13) Vedi nota 11.

14) Le attività ricadenti nel terzo gruppo della tabella A sono contraddistinte dai codici 21-22 (fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di carta; stampa ed editoria); 34-35 (fabbricazione di mezzi di trasporto); 51.1 (intermediari di commercio); 55 (alberghi e ristoranti); 66 (assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie); 72-73-74 (informatica e attività connesse; ricerca e sviluppo; altre attività professionali e imprenditoriali); 75 (pubblica amministrazione e Difesa; assicurazione sociale obbligatoria); 80 (istruzione); 85 (sanità e altri servizi sociali); 95 (servizi domestici presso famiglie e convivenze).

15) Si tratta dei codici Istat 10/14, 23, 40/41, 51 (escluso 51.1), del quarto gruppo della tabella A, che contraddistinguono i seguenti settori: estrazione di minerali energetici e non energetici, fabbricazione di coke, raffineria di petrolio, trattamento di combustibili nucleari, produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, di vapore e acqua calda, commercio all'ingrosso, esclusi intermediari del commercio, autoveicoli e motocicli.

16) Si tratta dei codici Istat 24, 64, 65 67, 70/71, 92.2 del quinto gruppo della tabella A, che contraddistinguono i seguenti settori: fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali, poste e telecomunicazioni, intermediazione monetaria e finanziaria, escluse le assicurazione e i fondi pensione, attività ausiliarie della intermediazione finanziaria (trattasi, ad esempio, delle attività delle borse valori, mediazione di Borsa e agenti di assicurazione eccetera), attività immobiliari, noleggio di macchinari e attrezzature senza operatore e di beni per uso personale e domestico, attività radiotelevisive, attività delle agenzie di stampa.

17) Trattasi, ad esempio, dei soggetti operanti nei settori del terzo gruppo della tabella A contraddistinti dai codici indicati nella precedente nota 14 e dei soggetti operanti nel settore del quarto gruppo della tabella A contraddistinto dal codice 50 (commercio manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli, vendita al dettaglio di carburante per autotrazione).

18) Vedi nota 1.

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