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Attualità

Ravvedimento operoso (3)

Schemi, tabelle e codici tributo

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L'istituto del ravvedimento operoso consente di definire, anticipatamente, possibili contenziosi che si genererebbero per la mancata effettuazione di determinati adempimenti.
La procedura di ravvedimento operoso, introdotta nell'ordinamento tributario da alcuni anni, ha subito diverse modifiche.
Il testo di legge attualmente in vigore dà la possibilità al contribuente di correggere errori o illeciti commessi nell'applicazione delle norme tributarie versando l'eventuale imposta dovuta e usufruendo, a seconda dei casi, della riduzione o dell'annullamento delle sanzioni correlate alla violazione commessa.
La nuova formulazione prevede, altresì, una concreta riduzione delle sanzioni che stimola l'adempimento spontaneo, pur se tardivo, del contribuente, e ha ampliato le ipotesi sanabili. Prima di analizzare ulteriori ipotesi e casi concreti, uniti all'indicazione dei codici tributo, per potersi districare nelle maglie dell'istituto, sintetizziamo schematicamente le violazioni definibili, i termini e le sanzioni.

Violazione definibileTermineSanzione
Omesso pagamento del tributoEntro 30 gg. dalla violazione1/8 del minimo
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno
in cui è stata commessa la violazione
1/5 del minimo
Omissioni ed irregolarità
incidenti sulla determinazione
e sul pagamento del tributo
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno
in cui è stata commessa la violazione
1/5 del minimo
Entro dodici mesi dalla violazione,
nel caso in cui non vi è l'obbligo
di presentare la dichiarazione
Omessa presentazione
della dichiarazione annuale
Entro 90 gg. dalla violazione1/8 del minimo


L'omessa presentazione degli studi di settore
L'omessa presentazione dello studio di settore è sanabile inviando il relativo modello entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, pagando entro la stessa data la sanzione di 51 euro (1/5 di 258 euro).

Irregolarità del modello F24
Per effetto di quanto previsto dalla circolare n. 5/E del 21 gennaio 2002, nei casi di errata indicazione dei codici tributo, il contribuente deve solo presentare a un qualsiasi ufficio locale una comunicazione contenente le generalità complete, il codice fiscale, la data e l'importo del versamento effettuato con il modello F24, il codice tributo sbagliato e quello esatto.
Le medesime regole vanno seguite per irregolarità compiute nel modello F23.

Il versamento
Le modalità di versamento delle somme dovute (tributo, interessi e sanzioni), nonché i relativi codici sono differenti a seconda dei tributi cui si riferiscono. Si ricorda che il tributo si lega agli interessi mentre la sanzione ha un codice a parte.

Codici tributo utilizzati per il ravvedimento - Modello F24
SanzioneCodiceCompensazioneRateazione
Sanzione pecuniaria IRPEF8901Si No
Sanzione pecuniaria addizionale regionale all'IRPEF8902SiNo
Sanzione pecuniaria addizionale comunale all'IRPEF8903SiNo
Sanzione pecuniaria IVA8904SiNo
Sanzione pecuniaria IRPEG8905SiNo
Sanzione pecuniaria sostituti di imposta   8906SiNo
Sanzione pecuniaria IRAP8907SiNo
Sanzione pecuniaria altre II.DD.8908SiNo
Sanzione pecuniaria imposta sugli intrattenimenti8909SiNo
Sanzione pecuniaria IVA forfetaria connessa a imposta sugli intrattenimenti8910SiNo
Sanzioni pecuniarie altre violazioni tributarie relative ad imposte sui redditi relative imposte sostitutive IRAP e IVA ravvedimento8911SiNo
Sanzioni pecuniarie relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale imposte sui redditi relative imposte sostitutive IRAP e IVA ravvedimento 8912SiNo
Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi 8913SiNo
Sanzione pecuniaria IRES8918SiNo


Codici tributo utilizzati per il ravvedimento - Modello F23

SanzioneCodiceCompensazioneRateazione
Sanzione pecuniaria imposta di registro671TNoNo
Sanzione pecuniaria imposte sulle successioni e donazioni672TNoNo
Sanzione pecuniaria INVIM673TNoNo
Sanzione pecuniaria imposte e tasse ipotecarie e catastali674TNoNo
Sanzione pecuniaria imposta di bollo675TNoNo
Sanzione pecuniaria tasse sulle concessioni governative678TNoNo
Sanzione pecuniaria tasse sul possesso di autoveicoli679TNoNo
Sanzione pecuniaria abbonamenti alle radioaudizioni680TNoNo
Sanzione pecuniaria in materia di abbonamento alla televisione681TNoNo
Sanzioni pecuniarie per altri tributi indiretti682TNoNo
Sanzione pecuniaria imposte sostitutive delle imposte indirette687TNoNo


3 - fine. Le prime due puntate sono state pubblicate il 27 e il 28 luglio

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