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Attualità

Prime considerazioni sul pro-rata patrimoniale

La condizione pregiudiziale di accesso è che le partecipazioni in regime di pex debbano essere di ammontare superiore al patrimonio netto contabile rettificato

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La circolare n. 46/E dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre scorso ha fornito chiarimenti interpretativi in materia di pro-rata patrimoniale previsto dall'articolo 97 del Tuir, nella versione vigente a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs n. 344 del 2003.
Il nuovo istituto giuridico del pro-rata patrimoniale è strettamente correlato al fondamentale istituto della participation exemption di cui all'articolo 87 del Tuir e ha come finalità quella di sottoporre gli oneri finanziari sopportati nell'esercizio dell'attività d'impresa a un vincolo di deduzione, ogniqualvolta dalla situazione patrimoniale chiusa a fine periodo d'imposta risultino investimenti in partecipazioni aventi i requisiti della pex.

Come precisato dalla predetta circolare, il pro-rata patrimoniale ha come ratio legis quella di "impedire la deducibilità integrale degli interessi passivi relativi a finanziamenti, contratti per l'acquisto di attività dalla cui cessione l'impresa ottiene proventi non imponibili, quali le partecipazioni di cui all'articolo 87 del TUIR".

Il meccanismo di calcolo del pro-rata patrimoniale è ben evidenziato nella circolare, la quale opera una distinzione tra condizione pregiudiziale di accesso al pro-rata e vera e propria modalità di calcolo del medesimo.
La condizione pregiudiziale di accesso è che le partecipazioni in regime di pex debbano essere di ammontare superiore al patrimonio netto contabile rettificato; tale preliminare condizione discende invero da una presunzione assoluta di legge secondo cui le partecipazioni si intendono preliminarmente finanziate dal patrimonio netto contabile, nonostante nell'ambito dell'azienda non sia possibile individuare una correlazione tra specifiche fonti di finanziamento e specifici assets presenti nell'attivo patrimoniale. Il che fa emergere una latente finalità agevolativa della previsione in esame.

Verificatasi la condizione pregiudiziale di accesso, la percentuale di indeducibilità degli oneri finanziari si determina con la seguente formula:

Percentuale di indeducibilità:Partecipazioni esenti - patrimonio netto contabile (PNC)x 100
Totale attivo patrimoniale - PNC - debiti commerciali


Tuttavia, nelle partecipazioni esenti non vanno computate le partecipazioni che la circolare definisce "escluse", cioè quelle:
  1. in società il cui reddito concorre insieme a quello della partecipante alla formazione dell'imponibile di gruppo ai fini del consolidato nazionale e mondiale
  2. in società il cui reddito è imputato per trasparenza ai soci anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 115, cui la circolare ha equiparato l'opzione per l'articolo 116 del Tuir.

In entrambe le predette ipotesi, il legislatore concede una sorta di momentanea agevolazione destinata a cessare qualora, nel caso dei consolidati, venga meno il requisito del controllo prima che si compia il periodo di irrevocabilità dell'opzione e, nel caso dei regimi di trasparenza, entro il terzo anno successivo all'acquisto, avvenga la cessione delle partecipazioni.
Ebbene, anche a prescindere dalle predette agevolazioni previste dal legislatore, le quali sono suscettibili di comportare l'inapplicabilità del pro-rata patrimoniale, nelle ipotesi in cui lo stesso sia potenzialmente applicabile di fondamentale importanza è la circostanza che esso sia ancorato ai valori "patrimoniali" come risultanti dal bilancio dell'esercizio cui si riferisce il periodo d'imposta. Infatti, la relazione di accompagnamento testualmente richiamata dalla predetta circolare ministeriale precisa che "tutti gli elementi che concorrono alla formazione del rapporto sono quelli ritraibili dal bilancio dell'esercizio cui si riferisce il periodo d'imposta".

Tale fondamentale importanza discende da due ordini di circostanze.
La prima consiste nel fatto che, essendo i valori patrimoniali dei valori di "fondo", in quanto rispecchiano la situazione esistente nel preciso momento di chiusura del bilancio - a differenza dei valori che confluiscono nel conto economico, che rappresentano i "flussi" di costi e ricavi prodotti nel corso dell'intero esercizio sociale - il pro-rata patrimoniale risentirà inevitabilmente della situazione patrimoniale che si viene a determinare nel preciso momento di chiusura del bilancio.

La seconda consiste nel fatto che il riferimento ai valori patrimoniali non comporta necessariamente la coincidenza con i valori fiscalmente riconosciuti del patrimonio, potendo verificarsi ipotesi in cui il valore patrimoniale della società diverga dal relativo valore fiscalmente riconosciuto (ad esempio, in caso di effettuazione di operazioni in regime di neutralità fiscale quali fusioni, scissioni e conferimenti d'azienda ex articolo 176 del Tuir).

Ebbene, operando su uno o entrambi dei predetti fronti, il contribuente potrebbe evitare di incorrere nel calcolo del pro-rata patrimoniale, anche qualora le partecipazioni in pex non siano relative a società consolidate o in regime di trasparenza.

Con riferimento al primo fronte, il contribuente potrebbe trovare conveniente "separare" le partecipazioni in regime di pex dalle relative fonti di finanziamento con capitale di terzi, potendo fare all'uopo ricorso a svariate operazioni societarie (cessioni di partecipazioni a società del gruppo poco indebitate o comunque con patrimonio netto contabile superiore al valore delle partecipazioni, scissioni societarie volte a separare le fonti di finanziamento esterne dalle partecipazioni in pex, fusioni societarie volte a capitalizzare la società indebitata, eccetera).

Con riferimento al secondo fronte, il contribuente potrebbe trovare conveniente "rivalutare" in regime di neutralità fiscale (e quindi ai soli fini civilistici) il patrimonio netto contabile della società indebitata con partecipazioni in pex (a tal fine, si potrebbe fare ricorso a operazioni di fusione, di scissione, di conferimento d'azienda ex articolo 176 del Tuir, eccetera).

E' evidente che in tali ipotesi e nell'intreccio tra le stesse si pone un problema di valutazione in chiave antielusiva dei comportamenti posti in essere.
Tuttavia, l'applicabilità nei casi concreti della norma antielusiva tendenzialmente generale di cui all'articolo 37-bis del Dpr n. 600 del 1973 potrebbe incontrare consistenti ostacoli, discendenti proprio dal fatto che è lo stesso legislatore a ancorare il calcolo del pro-rata a valori patrimoniali sic et simpliciter presenti in un determinato istante. Valori patrimoniali che, per loro natura, sono suscettibili di continue modifiche nel corso della gestione ordinaria, finanziaria e straordinaria della società.

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