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Attualità

Prestazioni di intermediazione, quando l'Iva è in fuori gioco

Non rilevano in Italia quelle per la vendita di beni che si trovano materialmente in un Paese terzo

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Le prestazioni di intermediazione che riguardano la vendita di beni non sono rilevanti ai fini Iva in Italia se, all'atto della cessione, i beni si trovano materialmente al di fuori del territorio nazionale.
Questa, in sintesi, la risposta fornita dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 7/E del 9 gennaio.

La questione è stata sollecitata da una Srl residente in Italia, incaricata da una società con sede a Hong Kong, tramite contratto di agenzia, di promuovere la vendita in Europa dei suoi prodotti, principalmente giocattoli. In particolare, la Srl chiede chiarimenti in merito all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle provvigioni, relativamente alle vendite effettuate a clienti italiani, comunitari o europei non comunitari e avanza l'ipotesi che in tutti e tre i casi - considerato che le cessioni sono effettuate da un soggetto non residente con la clausola "Free on board" ("Franco a bordo", clausola dei contratti di trasporto marittimo che indica che il venditore ha provveduto alla consegna quando la merce supera il parapetto della nave nel porto convenuto) - le prestazioni di intermediazione non debbano essere considerate effettuate nel territorio dello Stato.

Secondo i tecnici dell'Agenzia, l'interpretazione è corretta. Con le nuove regole sull'applicazione dell'Iva alle prestazioni di intermediazione entrate in vigore il 1° gennaio 2007, è superato il precedente regime che imponeva di far riferimento al domicilio, alla residenza o alla "stabile organizzazione in Italia" del prestatore. "Il nuovo criterio - continua la risoluzione - collega l'intermediazione al trattamento territoriale dell'operazione cui si riferisce".

Nel caso in esame, dal contratto di agenzia stipulato dalle parti sembra emergere che l'agente opera come mandatario con rappresentanza, dato che gli effetti della propria attività si producono direttamente in capo al committente, soggetto stabilito in un Paese terzo. Infatti, il contratto specifica che "l'agente può agire in nome del mandante e raccogliere gli ordini che debbono essere trasmessi al mandante entro 15 giorni". Di conseguenza - conclude la risoluzione - "poiché le prestazioni di intermediazione in esame afferiscono a cessioni di beni, che devono considerarsi realizzate nel luogo in cui essi si trovano materialmente all'atto della cessione, e, cioè, al di fuori del territorio nazionale, le prestazioni medesime non sono territorialmente rilevanti in Italia ai fini Iva".

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