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Attualità

In Polonia il prezzo è giusto se calcolato ad hoc

Per determinarlo, ai fini del transfer pricing, i metodi utilizzati sono quelli indicati dall’Ocse nelle Guideline

Dal confronto del prezzo, prezzo di rivendita, costo maggiorato (c.d. tradizionali) alla suddivisione dei profitti e margine netto (c.d. alternativi). Ai fini della comparabilità, in analogia con quanto previsto dall'Ocse, si devono tenere in considerazione i beni materiali, immateriali, i servizi e le transazioni.
La normativa sul transfer pricing è stata introdotta in Polonia nel 1997 (con effetto a partire dal 4 luglio 1998) ed è contenuta all'articolo 11 della legge sull'imposta sui redditi. La disciplina trova applicazione in relazione a transazioni tra parti correlate ovvero quando si verificano le seguenti condizioni: una società estera controlla direttamente o indirettamente la società polacca e detiene almeno il 5 per cento dei diritti di voto; una società polacca controlla direttamente o indirettamente una società non residente e detiene almeno il 5 per cento dei diritti di voto; una società estera controlla direttamente o indirettamente una società polacca e un'altra società estera e detiene almeno il 5 per cento dei diritti di voto; una società estera ha un ufficio di rappresentanza o una stabile organizzazione in Polonia.

I poteri dell’Amministrazione fiscale
L'Amministrazione finanziaria è tenuta a verificare il rispetto del principio di libera concorrenza (at arm's lenght) e può procedere alla rideterminazione del reddito del contribuente (derivante dalle transazioni infragruppo) sulla base delle informazioni disponibili al momento della verifica che possono influenzare tale valore; non è tuttavia consentito fare riferimento a circostanze non note alle parti correlate al momento del compimento della transazione che avrebbero potuto determinare un prezzo inferiore o superiore.

La metodologia utilizzata
I metodi che consentono di procedere alla determinazione del giusto prezzo di trasferimento sono quelli consigliati dall'Ocse in "Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations". In particolare si distinguono in due diverse tipologie: tradizionali e alternativi.

I metodi tradizionali
I metodi tradizionali prevedono:
- il metodo del confronto del prezzo che consente di comparare il prezzo praticato in una transazione infragruppo con quello applicato in una transazione comparabile tra soggetti indipendenti;
-  il metodo del prezzo di rivendita che consente di determinare il prezzo, diminuito di un appropriato margine lordo, al quale una società appartenente al gruppo acquista un bene o un servizio per poi rivenderlo ad un soggetto indipendente. Nella determinazione del margine lordo occorre valutare alcuni fattori quali il periodo di tempo intercorso tra l'acquisto e la successiva rivendita (cambiamenti nelle condizioni di mercato, fluttuazione dei tassi di cambio, inflazione), diritto esclusivo del rivenditore su determinati beni, cambiamenti indotti dall'usura dei beni materiali oggetto della transazione (progressi tecnologici in un determinato settore);
- il metodo del costo maggiorato che permette di determinare il prezzo applicato in una transazione controllata cui aggiungere un mark up che rifletta le funzioni svolte e i costi sostenuti dalle entità coinvolte nella transazione;

I metodi alternativi
I metodi alternativi prevedono:
- il metodo della suddivisione dei profitti che consente di identificare i profitti realizzati dal gruppo a livello globale e suddividerli tra le entità coinvolte nella transazione;
- il metodo del margine netto della transazione che consente di individuare il margine netto di profitto realizzato da ciascuna società appartenente al gruppo e di compararlo con quello che sarebbe stato conseguito in transazioni comparabili da soggetti indipendenti.

Gli elementi comparabili: beni, servizi e transazioni
Ai fini della comparabilità, in analogia con quanto previsto dall'Ocse, si devono tenere in considerazione i seguenti elementi per la determinazione del prezzo di libera concorrenza. Per i beni materiali le caratteristiche fisiche, l’esistenza di diritti di terzi, la qualità, e disponibilità dei beni. Per i beni immateriali la durata, la tutela legale e i benefici attesi dal loro utilizzo. Per i servizi la tipologia e la qualità. Per le transazioni che coinvolgono diversi mercati l'analisi di comparabilità deve tenere in considerazione elementi come la dimensione e la localizzazione di ogni mercato, il rapporto domanda-offerta, il potere di acquisto dei consumatori, il livello di competitività, gli effetti delle politiche governative, il grado di rischio inerente ad un determinato mercato, i costi di produzione e di trasporto.

La documentazione e le informazioni
I contribuenti che pongono in essere transazioni con soggetti residenti o che hanno la propria sede legale in uno Stato o territorio che può determinare una concorrenza fiscale dannosa sono obbligati a predisporre una documentazione contenente le seguenti informazioni: funzioni svolte dalle società coinvolte nella transazione (inclusi i beni utilizzati e i rischi sostenuti); tutte le spese correlate alla transazione; i metodi per il calcolo degli utili e la determinazione del prezzo della transazione; le strategie commerciali adottate, se le stesse influenzano il valore della transazione; benefici attesi dalla società su cui grava l'obbligo di predisporre la documentazione; altri fattori non indicati in precedenza se considerati in relazione alla determinazione del valore della transazione.
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