Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Attualità

On line la mini guida dell’Agenzia
per i lavoratori italiani all’estero

L’argomento trattato è il sistema di tassazione dei redditi percepiti dai nostri concittadini fuori dai confini nazionali: dove si pagano le imposte e come evitare la doppia tassazione

L’ultima pubblicazione della serie “l’Agenzia informa” è da oggi in rete sul sito delle Entrate. La mini guida, dal titolo “Lavoratori italiani all’estero: come evitare la doppia tassazione e usufruire del credito d’imposta”, si rivolge ai cittadini italiani che si recano oltreconfine per lavoro.
L’obiettivo è informarli sui passi da compiere per non avere problemi con il fisco, spiegare il concetto di “residenza fiscale”, dare indicazioni utili su come regolarizzare eventuali inadempimenti derivanti dalla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi o dall’omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata.

Il fisco per chi lavora all’estero: così si evita la doppia imposizione
La pubblicazione mette subito in evidenza il “principio della tassazione mondiale” (world wide taxation principle), secondo il quale il cittadino che lavora all’estero, ma mantiene la residenza italiana, deve comunque pagare le imposte in Italia anche sui redditi esteri, salvo quando esiste un accordo tra i due Stati che disponga diversamente (Convenzione contro le doppie imposizioni).
La doppia tassazione che ne deriverebbe, in seguito al pagamento delle imposte sia in Italia sia nel Paese di produzione del reddito, viene tuttavia scongiurata grazie all’applicazione di una norma contenuta nel Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Infatti, il primo comma dell’articolo 165 prevede la concessione di un credito per compensare le imposte pagate a titolo definitivo nel Paese in cui è stato prodotto il reddito.
Attenzione però, lo stesso articolo (al comma 8) dispone anche che il credito d’imposta compensativo non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o quando non vengono riportati nella dichiarazione presentata i redditi percepiti all’estero.

Residenti in Italia e iscrizione all’Aire
Diventa quindi importante conoscere quando per il fisco, ai fini del pagamento delle imposte sui redditi, si ha la residenza in Italia. Sono considerati residenti tutti i cittadini:
  • iscritti per almeno 183 giorni all’anno nei registri anagrafici comunali della popolazione residente in Italia
  • che conservano il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato
  • che si trasferiscono, salvo prova contraria, in uno dei Paesi a fiscalità privilegiata.
La guida ricorda, inoltre, l’obbligo dell’iscrizione all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) per chi trasferisce la propria residenza da un comune italiano all’estero, compresi i Paesi dell’Unione europea. L’iscrizione va fatta presso l’Ufficio consolare competente per territorio, entro 90 giorni dal trasferimento, è gratuita e comporta la cancellazione dall’Anagrafe della popolazione residente del Comune italiano di provenienza.
 
Non iscritti all’Aire? Ecco come mettersi in regola
Un capitolo della pubblicazione è dedicato alle opportunità concesse dalla normativa italiana per regolarizzare la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi o l’omessa indicazione dei redditi percepiti all’estero.
I cittadini italiani che non si sono iscritti all’Aire, ma che hanno comunque presentato una dichiarazione, senza però indicare in essa i redditi percepiti all’estero, possono mettersi in regola producendo una dichiarazione dei redditi integrativa (articolo 2, comma 8, del Dpr 322/1998). Solo in questo modo eviteranno di subire la doppia tassazione, dal momento che gli verrà comunque riconosciuta la possibilità di portare in detrazione, sotto forma di credito d’imposta, le imposte pagate a titolo definitivo nel Paese in cui i redditi sono stati percepiti.

Invece, per coloro che, oltre a non essersi iscritti all’Aire, non hanno presentato per gli anni precedenti la dichiarazione dei redditi in Italia, sarà conveniente approfittare della riapertura dei termini (al 30 settembre 2017) per aderire alla procedura della “collaborazione volontaria” (voluntary disclosure). Difatti, una disposizione contenuta nella legge 96/2017 (che ha convertito il Dl 50/2017) consente di superare il divieto previsto dal comma 8 dell’articolo 165 del Tuir.
In pratica, a chi aderirà alla procedura di collaborazione volontaria, inserendo nell’apposito modello di accesso i redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo non dichiarati precedentemente, sarà garantito il credito per le imposte pagate all’estero.

Tutte le indicazioni per aderire alla voluntary disclosure sono presenti sul sito dell’Agenzia delle entrate. Le informazioni sulla procedura di iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, l’aggiornamento dei dati e la cancellazione si possono invece consultare sul sito del ministero degli Affari esteri o sul sito del ministero dell’Interno.
 
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/on-line-mini-guida-dellagenzia-lavoratori-italiani-allestero