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Attualità

In Olanda scende la tassazione sui redditi societari

È una delle novità contenute nella riforma fiscale in vigore dal 2007 che fa seguito a una prima riduzione delle aliquote attuata nel 2006
 
Tra queste figurano la riduzione dell'aliquota di tassazione sui redditi societari e l’introduzione di un meccanismo agevolato di tassazione sugli interessi di gruppo. Infine la participation exemption trova applicazione a determinate condizioni. Una delle novità più interessanti è rappresentata dalla riduzione dell’aliquota di tassazione dei redditi societari. Le aliquote erano già scese nel 2006 attestandosi al 25,5 per cento sui primi 22.689 euro e al 29,6 per cento per la quota eccedente. Inizialmente era prevista per il 2007 una ulteriore riduzione, rispettivamente al 24,5 per cento e al 29,1 per cento. La riduzione è stata in realtà superiore alle attese iniziali e, dal 1° gennaio 2007, sono entrate in vigore le nuove aliquote fiscali. A differenza dell’Italia è quindi prevista una tassazione su base progressiva per scaglioni. Le nuove aliquote fiscali, in vigore dal 1° gennaio 2007, sono riportate nella tabella che segue.  
   



 


Consolidamento di interessi e canoni
Una ulteriore interessante novità è costituita dall’introduzione di un meccanismo agevolato di tassazione sugli interessi di gruppo. Le società appartenenti a un gruppo possono ora optare per un consolidato fiscale degli interessi, ossia una tassazione congiunta degli interessi, fruendo peraltro di un’aliquota agevolata del 5 per cento da computarsi sul saldo attivo degli interessi. Questo meccanismo di tassazione è esteso anche ai redditi derivanti dallo sfruttamento di brevetti industriali percepiti dalle società appartenenti a un gruppo societario. L’aliquota, che in questo caso viene applicata, è del 10 per cento e le royalties devono essere relative a invenzioni brevettate dalla società.

Novità in materia di participation exemption
La participation exemption olandese trova applicazione soltanto se la società olandese detiene almeno il 5 per cento del capitale della società partecipata e la stessa non si qualifica come "passive low-tax subsidiary" ossia un sussidiaria a bassa fiscalità che genera reddito passivo. La società è considerata una "passive subsidiary" se più del 50 per cento dell’attivo viene impiegato in investimenti non direttamente ricollegabili a una attività imprenditoriale. Inoltre la società è considerata essere residente in un Paese a bassa fiscalità se l’onere fiscale imposto nel Paese di residenza è inferiore al carico fiscale risultante applicando un’aliquota del 10 per cento sul reddito imponibile determinato seguendo la normativa olandese. L’esenzione non è quindi accordata anche se aliquota applicata è superiore al 10 per cento ma il reddito imponibile dello Stato estero prevede un computo della base imponibile più generoso nei confronti del contribuente rispetto a quello olandese. In questo modo si disincentiva la localizzazione in paradisi fiscali che non svolgono una effettiva attività di impresa.

Differenze con la normativa italiana
La normativa italiana, a differenza di quella olandese, non prevede alcun livello di tassazione minimo nel Paese della società figlia ma nega in ogni caso l'esenzione sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di quote di società collocate nei paesi elencati nella black list (articolo 87). Per quanto riguarda i dividendi, invece, l’esenzione al 95 per cento di cui all’articolo 89 del Tuir è ammessa anche se la società figlia risiede in un paradiso fiscale ma soltanto se è stato presentato un interpello con le modalità dell’articolo 167 (disciplina sulle controlled foreign companies) con cui si è dimostrato che almeno il 75 per cento del reddito della società black list è stato assoggettato ordinariamente a tassazione.

Novità in materia di perdite
La disciplina olandese in materia di perdita fiscali era molto liberale in quanto fino al 2006 non vi era alcun limite temporale al riporto. Inoltre era addirittura ammesso anche il riporto all’indietro per tre esercizi. Dal 2007 il riporto in avanti è concesso nei limiti dei nove esercizi fiscali successivi mentre il riporto all’indietro è ora limitato all’esercizio precedente.
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