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Attualità

In Olanda le Llc del Delaware nel mirino della Suprema Corte

Nella sentenza del 2 giugno l’organo giurisdizionale olandese esprime il suo pensiero sulla natura delle limited liabilited company

Il contenzioso trae origine dal caso di una Bv (Besloten Vennootschap, società a responsabilità illimitata) olandese che operava come holding e che deteneva una partecipazione del 20 per cento in due Llc (limited liability company, tipologia societaria di diritto Usa). Lo scorso 2 giugno, la Corte Suprema olandese ha espresso un suo giudizio sulla qualificazione di una Llc (limited liability company) degli Stati Uniti ai fini delle imposte olandesi. Il problema principale, infatti, è valutare se si tratta di entità trasparenti od opache ai fini delle imposte olandesi. La trasparenza comporta che i redditi prodotti sono imputati ai soci mentre, nel caso delle società opache, i redditi sono assoggettati a tassazione direttamente in capo alla società e i soci scontano imposte solamente in caso di distribuzione di dividendi.

L’oggetto del contendere
La sentenza aveva ad oggetto il caso di una Bv (Besloten Vennootschap, società a responsabilità illimitata ) olandese che operava come holding e che deteneva una partecipazione del 20 per cento in due Llc costituite in base alla legge del Delaware che, a loro volta, detenevano le quote di due società residenti nel Regno Unito e operanti nel settore alberghiero. Nelle dichiarazioni dei redditi del 1998, 1999 e del 2000, la società olandese considerò trasparente la Llc americana e imputò per trasparenza il 20 per cento del reddito della predetta società che, alla fine, risultava negativo in quanto l’utile della Llc era più che azzerato da costi inerenti la partecipazione come gli interessi passivi. Il 24 febbraio 2004 l’Alta Corte di Amsterdam stabilì che la Llc non dovrebbe essere considerata una entità trasparente ma che poteva comunque essere considerata un soggetto con un capitale diviso in azioni che, come tale, può beneficiare della participation exemption se tutte le altre condizioni sono verificate. La Corte, proseguendo il suo ragionamento, rilevò che la società controllata non era assoggettata ad imposte negli Stati Uniti, per cui non poteva dirsi soddisfatta la subject-to-tax clause prevista per accordare il beneficio della pex (regime di esenzione da partecipazione). Si ricorda, infatti, che l’Olanda accorda l’esenzione sulle partecipazioni a condizione che la società figlia sia assoggettata a una imposta sui redditi proporzionale (è sufficiente anche l’1 per cento). Nel caso di specie avrebbe potuto trovare applicazione una norma di salvaguardia che accorda comunque la pex anche in assenza di tassazione, purchè ci sia una doppia imposizione da evitare. Poiché, nel caso di specie, la Bv non era tassata negli Usa, non vi era alcun pericolo di doppia imposizione da scongiurare, per cui l’esenzione non era accordabile. La Corte, comunque, ha stabilito che la Llc ha un capitale diviso in azioni in quanto il diritto agli utili si basa sulla quota di partecipazione. Ciò è sufficiente per ritenere che, anche se non si qualifica per l’esenzione, non è possibile dedurre i costi sostenuti per la detenzione della partecipazione dai redditi imputati per trasparenza a seguito di detta partecipazione. Il contribuente ha proposto ricorso.

La decisione della Suprema Corte
La Corte Suprema non ha mutato gli orientamenti dell’ Alta Corte e ha confermato che la Llc del Delaware non può essere considerata trasparente, bensì come una entità soggetta a tassazione in quanto i soci sono responsabili limitatamente agli apporti effettuati e l’attività di impresa svolta dalla Llc non è condotta per conto e con rischio dei soci. La Corte Suprema ha affrontato anche la questione attinente alla natura del capitale della società americana. Il fatto che lo stesso sia considerato un capitale diviso in quote (equity divided into shares) costituisce una condizione necessaria per far operare la limitazione alla deduzione delle perdite relative alla partecipazione. Anche in questo caso è stato confermato il giudizio dell’Alta Corte.

La disciplina italiana
La normativa tributaria italiana stabilisce che le società non residenti sono considerate opache. Infatti, in base alla lett. d) dell’articolo 73, comma 1, Dpr 917 del 1986, sono soggetti all'imposta sul reddito delle società (Ires) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
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