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Attualità

In Olanda "fare holding" conviene... di più

Un regime fiscale privilegiato prevede in capo alle società l’esenzione sui dividendi provenienti dalle partecipate

Isola di Terschelling in OlandaDa un punto di vista formale si distingue la pure holding company, che si occupa soltanto di gestire le partecipazioni e di  coordinare le attività appartenenti al Gruppo, e la operating holding company,  che, a tale gestione, affianca l’azione industriale o commerciale in genere. Nei Paesi Bassi la struttura può essere costituita attraverso la Naamloze Vennotschap (Nv) che corrisponde alla Spa italiana e la Besloten Vennotschap (Bv) che corrisponde alla Srl italiana.
Da molti anni ormai, uno degli strumenti più conosciuti nell’ambito dell’International Tax Planning risultano essere le holding company, dette anche "società cassaforte". Il meccanismo di localizzazione di tali strutture societarie non è in nessun caso generalizzabile ed è strettamente connesso a un attento esame sia dell’ordinamento interno dello Stato di destinazione sia, elemento più importante, della convenienza strategica e delle esigenze specifiche del Gruppo. Tali società hanno come scopo primario la detenzione in portafoglio e la gestione delle partecipazioni in società appartenenti al Gruppo.
Caratteristiche e distinzioni
Da un punto di vista formale la holding può essere pura (pure holding company) quando svolge soltanto attività di gestione delle partecipazioni e di coordinamento delle attività delle società appartenenti al Gruppo, o mista (operating holding company) quando a tale gestione si affianca l’attività industriale o commerciale in genere. Molti Stati hanno creato una disciplina giuridico-fiscale ad hoc per incentivare la nascita di tali società. Questa tendenza si è andata accentuando con l’emanazione della direttiva madre-figlia. Il provvedimento infatti, estendendo il beneficio dell’esenzione su dividendi e ritenute alla fonte alle società appartenenti all’Unione europea, ha reso maggiormente appetibili queste strutture societarie.
L’Olanda e la participation exemption
In un simile contesto europeo, l’Olanda aveva già assunto un ruolo fondamentale, avendo adottato sin dal 1986 il meccanismo della participation exemption, recentemente introdotto anche in Italia, ossia quel regime fiscale privilegiato che prevede in capo alla holding l’esenzione sui dividendi provenienti dalle società partecipate. Tale regime fiscale agevolato, collegato alle numerose convenzioni internazionali stipulate, e a un apposito decreto contro la doppia imposizione (si tratta di un decreto che permette di applicare, in assenza di un Trattato, il meccanismo dell'esenzione progressiva per determinati redditi esteri e prevede il meccanismo del credito d'imposta per interessi, royalty e dividendi provenienti da società estere residenti in Paesi in via di sviluppo assoggettate all'imposta sul reddito nello Stato di produzione n.d.r.), ha contribuito a rendere lo Stato, storicamente, un polo di attrazione per la collocazione delle società holding da parte dei gruppi multinazionali.
Il profilo societario della holding
La holding di diritto olandese può essere costituita attraverso le due principali ordinarie forme societarie:
- la Naamloze Vennotschap (Nv) che corrisponde alla società per azioni italiana;
- la Besloten Vennotschap (Bv) che corrisponde alla società a responsabilità limitata italiana. Entrambe godono di personalità giuridica e, pertanto, per le obbligazioni sociali risponde soltanto ed esclusivamente la società con il suo patrimonio e non i soci. Pur essendo due forme societarie similari, presentano alcune sostanziali divergenze. La principale risiede nella quote rappresentative del capitale sociale. Questo significa che le azioni della Nv possono essere al portatore, mentre per la Bv è obbligatoria la nominatività. Da ciò discende come diretta conseguenza che, in caso di cessione, le quote della Nv sono liberamente trasmissibili a soggetti terzi mentre le azioni della Bv prevedono, preliminarmente, il diritto di prelazione ai soci.
Il caso del dutch sandwich
Una delle strutture societarie più frequenti come strumento di pianificazione fiscale è il c.d. dutch sandwich (figura 1) che consiste nel collocare una società holding madre nelle Antille Olandesi e la società holding figlia in Olanda, controllata solitamente al 100 per cento dalla prima, e, a sua volta, controllante di altre società collocate in Stati esteri. Lo scopo di tale collegamento societario è di sfruttare la diversa qualificazione di un determinato reddito in modo da godere dell’esenzione fiscale o, nel peggiore dei casi, di minori aliquote d’imposta.


Figura 1.
Struttura del dutch sandwich


La fondazione olandese
Una delle forme giuridiche più funzionali e innovative attraverso cui esercitare il controllo e la gestione all’estero di partecipazioni societarie è rappresentata dalla stichting. La stichting è dotata di personalità giuridica propria, ma, a differenza delle società, non può avere soci o "proprietari"; è dotata di un proprio patrimonio che deve essere utilizzato al fine di raggiungere lo scopo indicato nell’atto costitutivo. Tale scopo non deve (ma può) necessariamente essere la distribuzione degli utili realizzati ai suoi fondatori, al management o ad altri poiché il fine può essere anche di natura caritatevole o idealistica. E’ proprio per tale caratteristica che questo istituto giuridico viene spesso definito come "fondazione".
Le tipologie di stitching
Si possono distinguere due tipi di stichting: la "stichting" normale (fondazione contenente nel suo atto costitutivo un obiettivo caritatevole) e la "stichting administratiekantoor". La "Stichting" normale può avere l’obbligo di effettuare certi pagamenti nei confronti di uno o più beneficiari. La "stichting administratiekantoor" è una struttura amministrativa per la detenzione di azioni che sono legalmente possedute a seguito di atti d’acquisto oppure di conferimento-assegnazione. Di contro la stichting emette a favore degli investitori uno o più certificati di deposito che rappresentano pro-rata i diritti di godimento sulle azioni detenute dalla stichting. Tali certificati possono essere nominativi o al portatore. La stichting ha il controllo giuridico esclusivo sulle azioni, compresi tutti i diritti di voto, il diritto di eleggere e di rimuovere gli amministratori, di distribuire e ricevere i dividendi, di modificare gli articoli della società e ogni altro diritto legale spettante agli azionisti. Tutti i diritti di godimento derivanti dalle azioni, inclusi ma non limitati ai dividendi e agli altri proventi finanziari, sono connessi ai certificati emessi a favore degli investitori.
Si tratta di un istituto che garantisce un controllo stabile nel tempo in quanto ha diritti di voto prevalenti e un Consiglio di amministrazione che, una volta nominato, può diventare di fatto autoreferenziale, rinnovandosi automaticamente e autonominandosi. L’interesse per una stichting in una struttura di holding deriva proprio dalla possibilità di separare il beneficiario legale dal beneficiario economico di una società o di un Gruppo, superando tutte le problematiche e i limiti dei patti parasociali. Affascinanti risultano essere poi le ipotesi di una stichting nei passaggi generazionali e nelle situazioni derivanti da operazioni di mergers and acquisitions o di leverage.

Fig.2
Struttura tipo avente a capo una stichting




La stichting non è soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi nei Paesi Bassi, a meno che non svolga una attività di carattere imprenditoriale. Trattandosi di una struttura fiscalmente "trasparente" i soggetti passivi continuano a essere i soci-fondatori quali beneficiari economici del reddito prodotto.
Tassazione dei dividendi e participation exemption
Il regime ordinario di tassazione dei dividendi percepiti da una società olandese prevede una imposizione integrale in capo alla società percipiente con una aliquota pari al 35 per cento. Tuttavia in caso di partecipazioni "qualificate" interviene l’ormai noto istituto della participation exemption che prevede l’esenzione totale dei dividendi percepiti e delle plusvalenze realizzate in occasione della cessione delle partecipazioni.
Requisiti e caratteristiche
I requisiti per definire "qualificata" una partecipazione sono i seguenti:
- la holding olandese deve possedere almeno il 5 per cento del capitale sociale della società controllata;
- la controllata estera deve essere costituita nella forma di società di capitali e deve avere il capitale sociale diviso in azioni;
- la controllata estera deve essere assoggettata a imposizione nel proprio Stato di residenza. A tale fine è sufficiente che la società estera sia qualificabile come soggetto d’imposta non rilevando il fatto che il reddito distribuito sia assoggettato a imposta sui redditi;
- le azioni nella società partecipata non devono essere detenute come "stock in trade", cioè la società olandese non deve svolgere come attività esclusiva quella di compravendita di azioni;
- la partecipazione nella controllata estera non deve essere detenuta con esclusive finalità di investimento passivo (portfolio investment) ma con l’intento di esercitare una concreta attività finanziaria e di coordinamento nei confronti della stessa. Se però la società holding olandese è a sua volta detenuta da un’altra società non residente in Olanda, allora l’Amministrazione finanziaria olandese ha precisato (Risoluzione ministeriale n. 1975/11 del 15 ottobre 1974) che l’attività della società olandese non è considerata attività di portfolio investment in quanto quest’ultima funge da anello di collegamento tra le due società operative.
Il trattamento fiscale dei dividendi
Per quanto riguarda invece i dividendi erogati dalla società olandese ai propri azionisti, la normativa interna prevede una ritenuta del 25 per cento siano essi residenti o non residenti, persone fisiche o giuridiche. Tale ritenuta può essere ridotta (o azzerata) nei seguenti casi:

- in caso di distribuzione di dividendi tra società olandesi (in questo caso interviene infatti la participation exemption in capo alla società percettrice);

- nel caso in cui la società percettrice sia residente nell’Unione europea e soggetta alla direttiva madre-figlia;

-  in virtù di Trattati contro le doppie imposizioni (riduzione allo 0 per cento, 5 per cento, 10 per cento e 15 per cento).
E’ interessante notare come il legislatore abbia concesso al contribuente olandese la facoltà di ricorrere all’istituto dell’interpello (tax ruling) attraverso cui può ottenere un parere sulla correttezza del trattamento fiscale da adottare o già adottato. Tra le numerose tipologie di tax ruling previste dal legislatore, emerge l’holding rulings con cui viene data certezza all’applicabilità o meno del meccanismo della participation exemption relativamente alle partecipazioni estere e alla remunerazione delle attività della holding a prezzi di mercato.
I capital gains
L’istituto della participation exemption si applica anche alle plusvalenze generate dalla cessione di partecipazioni azionarie "qualificate". In particolare la legge dispone l’esenzione di tali plusvalenze in capo alla percipiente tanto nel caso in cui la società partecipata sia residente nel territorio nazionale quanto che nel caso in cui sia residente all’estero. Di norma, invece, le minusvalenze che derivano da cessione di partecipazioni non sono deducibili anche se sussistono delle ipotesi in cui, a certe condizioni, le perdite derivanti dalla liquidazione di una partecipata estera sono deducibili dal reddito imponibile. La legge prevede, inoltre, come meccanismo antielusivo, che gli oneri derivanti dalla gestione delle partecipazioni in società estere che soddisfano il requisito della participation exemption non siano fiscalmente deducibili. In particolare sono considerati (per presunzione) indeducibili gli interessi passivi connessi a finanziamenti stipulati nei sei mesi antecedenti l’acquisto della partecipazione. E questo salvo che non si provi che i finanziamenti in oggetto non hanno legami con la partecipazione acquistata.
Conclusioni
L’interesse verso tali strutture societarie deriva, come abbiamo più volte ribadito, dall’istituto della participation exemption vigente in Olanda già da molto tempo. Grazie a tale meccanismo la detenzione di partecipazioni attraverso una struttura holding olandese permette la cessione di una o più partecipazioni detenute in una società italiana in regime di esenzione fiscale. Tale cessione, se effettuata, per contro, dal residente italiano, avrebbe generato infatti materia imponibile. L’introduzione nel sistema tributario italiano di tale istituto, attraverso il decreto legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003, diminuendo inevitabilmente l’appetibilità di tali catene societarie, potrebbe generare da parte di molti Gruppi multinazionali una sorta di "ripensamento" che si tradurrebbe, in concreto, nell’eliminazione della società holding estera. Tale decisione, infatti, avrebbe, tra l’altro, il vantaggio di limitare tutti quegli oneri, non soltanto di carattere patrimoniale, connessi alla gestione di tali strutture holding.
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