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Attualità

Ocse, sull’Iva la parola d’ordine è armonia

Pubblicate dall’organizzazione con sede a Parigi due consultazioni in materia di imposte sul consumo

La prima rivolta alle imprese a cui si chiede di quantificare l’entità del fenomeno dell’Iva pagata all’estero per operazioni strumentali. Con la seconda si richiede un commento al documento approvato sulla armonizzazione dei criteri per individuare il luogo di tassazione Iva dei servizi transnazionali. L’Ocse ha pubblicato sul proprio sito istituzionale due consultazioni pubbliche in materia di imposte sul consumo Entrambe le consultazioni sono frutto dei lavori attualmente in corso in seno al Working Party n. 9 per la definizione di linee guida e procedure che consentano di minimizzare le incongruenze e le disarmonie delle quali sono vittima gli scambi internazionali a causa delle differenze esistenti tra le diverse legislazioni degli Stati membri in materia di imposte sul consumo.Le due consultazioni, tuttavia, differiscono per oggetto e destinatari: la prima è rivolta essenzialmente alle imprese, alle quali si chiede di quantificare l’entità del fenomeno dell’IVA pagata all’estero per operazioni strumentali alla prosapia attività e i costi connessi al suo recupero; la seconda, invece, è rivolta a tutti gli interessati (incluse associazioni di categoria, enti di ricerca e istituzioni accademiche) e consiste in una richiesta di commenti sull’ultimo documento approvato dal Working Party n. 9, che ha ad oggetto l’armonizzazione dei criteri per individuare il luogo di tassazione Iva dei servizi transnazionali.

Il contesto: i gruppi di lavoro Ocse
Il monitoraggio dell’evoluzione delle imposte sul consumo nei rapporti internazionali è uno dei temi di cui si occupa il Comitato fiscale dell’Ocse. Le imposte sul consumo, in particolare, sono oggetto di studio da parte di un gruppo di lavoro ad hoc, il Working Party n. 9, composto da rappresentanti degli Stati membri dell’Organizzazione (nonché, su base volontaria, dai rappresentanti dei Paesi che beneficiano dello status di “osservatori”). Il Working Party n. 9 ha il compito, tra l’altro, di elaborare una bozza di linee guida in materia di imposte sul consumo e di indagare l’entità dei costi connessi allo scarso funzionamento delle procedure di rimborso Iva a soggetti non residenti. In concreto, questi compiti sono affidati ad un sotto-gruppo “tecnico” (cd. Tag, Technical Advisory Group), costituito dal Working Party n. 9 nel settembre 2007. La partecipazione al gruppo tecnico, più snello del Working Party, è aperta a rappresentanti sia delle amministrazioni, sia delle imprese. La natura “mista” del Tag testimonia ulteriormente l’intenzione dell’Ocse di elaborare proposte che siano, per quanto possibile, condivise e condivisibili, nonché vicine alle esigenze della prassi tanto amministrativa, quanto commerciale.

1. La consultazione sui servizi transnazionali

1.1. Il background
Questa consultazione rappresenta il follow-up di quella lanciata il 10 gennaio 2008 e conclusasi il 30 aprile 2008 (cfr. FiscoOggi del 10 gennaio 2008). Come auspicato, infatti, la prima consultazione ha evidenziato l’esistenza tra gli operatori di un consenso di massima relativamente alla direzione impressa dall’Ocse ai lavori in materia di tassazione dei servizi transnazionali. (i risultati della prima consultazione, in ogni caso, sono da oggi liberamente consultabili sul sito dell’Ocse. Le due consultazioni sono direttamente funzionali al lavoro intrapreso dal Wp9 per la definizione delle linee guida sull’applicazione delle imposte sul consumo nei rapporti internazionali. Lo scopo delle linee guida, infatti, è fornire dei criteri internazionalmente condivisi per l’individuazione del luogo di tassazione di – o meglio, del Paese che ha potestà impositiva su – alcune tipologie di operazioni transnazionali. In questa fase, l’oggetto delle linee guida è limitato alle sole transazioni cross-border tra operatori economici (e, cioè, tra soggetti passivi Iva: cd operazioni B2b, business to business) che riguardano prestazioni di servizi e cessioni di beni immateriali (i cd. “intangibles”).

1.2. Tassazione neutrale e nel luogo del consumo
I due principi che dovrebbero sovrintendere alla localizzazione delle prestazioni di servizi e alle cessioni di beni immateriali nelle operazioni transnazionali B2b sono stati approvati dal Comitato Affari fiscali dell’Ocse nel febbraio del 2006. Secondo l’Ocse, in particolare, la tassazione di queste tipologie di prestazioni dovrebbe: avvenire nel Paese di consumo; essere neutrale per le parti. Per il Wp9, il modo migliore e più semplice per individuare chi è il committente-consumatore e, dunque, dove è localizzato, è quello di fare affidamento a quanto pattuito in sede contrattuale. Sulla base del presupposto che si tratti di transazioni effettuate in buona fede, il cliente è colui indicato come tale nel contratto che fonda la prestazione.

1.3. Il metodo casistico
Per verificare l’efficacia, nel settore dei servizi transnazionali, del principio della tassazione nel luogo del consumatore, il Wp9 ha scelto di utilizzare un metodo casistico: il buon funzionamento del principio viene messo alla prova in una serie di esempi concreti, che riflettono le tipologie di accordi più diffusi nella realtà commerciale. Gli esempi, in particolare, si basano sui suggerimenti forniti dai rappresentanti del mondo delle imprese che partecipano alle riunioni del sottogruppo tecnico Tag. È facile accorgersi che i problemi affrontati nella prima consultazione sono, in sostanza, i medesimi della prima: quello che cambia è soltanto la complessità delle operazioni esaminate, che, conformemente al metodo gradualistico prescelto, è crescente. In ogni caso, le soluzioni proposte si basano sul presupposto che le transazioni avvengano in un conteso legislativo ideale – slegato, quindi, dalle prassi esistenti nei singoli Paesi – e siano effettivamente sorrette da valide ragioni economiche e dalla buona fede di entrambe le parti. Le transazioni coinvolgono generalmente gruppi di società – e non singoli operatori isolati – ma non basi fisse, stabili organizzazioni o, comunque, entità prive di una propria soggettività giuridica. Il messaggio che il documento dell’Ocse cerca di veicolare è che, con riferimento a prestazioni di servizi generici effettuate in un contesto bona fide, l’applicazione del principio della tassazione dei servizi nel Paese del committente dà buoni risultati in tutti gli assetti contrattuali più diffusi. Il termine per rispondere alla consultazione è stato fissato al 17 ottobre 2008.

2. Il questionario sui rimborsi

2.1. Le ragioni della consultazione
Per quanto riguarda i rimborsi Iva a soggetti non residenti (e non stabiliti) nel Paese in cui l’imposta è stata versata, quella pubblicata oggi è la prima consultazione pubblica lanciata dall’Ocse. In questo caso, la funzione della consultazione non è quella di verificare l’esistenza di un consenso sui lavori dei gruppi tecnici dell’Ocse ma quella di raccogliere il maggior numero possibile di dati per valutare esattamente la portata del fenomeno della cd. “Iva estera”, e dei costi connessi al suo recupero. Lo studio mira a verificare in che misura l’assetto attuale soddisfa il principio di “neutralità” sopra ricordato e, dunque, se e in che misura il peso economico delle imposte del consumo relative a operazioni B2b ricade sugli operatori attivi in contesti transnazionali (si pensi, ad esempio, all’Iva pagata per servizi connessi a manifestazioni fieristiche o congressuali svolte all’estero o per servizi alberghieri o di ristorazione fruiti da dipendenti in missione all’estero).Quasi tutti i Paesi membri dell’Ocse ammettono che anche gli operatori non stabiliti possano ottenere il rimborso dell’Iva relativa ad operazioni strumentali; i limiti e le procedure applicabili ai soggetti non residenti per l’ottenimento dei rimborsi, tuttavia, variano considerevolmente da Paese a Paese. Il questionario ha lo scopo di comprendere meglio questo fenomeno, elaborando dati attendibili e comparabili sulla reale entità dei costi sostenuti dalle imprese per il mancato recupero dell’Iva estera.

2.2. Le domande
I dati richiesti a ciascun operatore sono, in sintesi: l’ammontare totale di Iva estera pagata su base annuale (rimborsata e non) che avrebbe comunque dato luogo a rimborso se la spesa fosse stata sostenuta nello Stato di stabilimento; con riferimento alle somme non rimborsate, le ragioni del mancato rimborso (assenza di una procedura di rimborso, complessità della procedura, costi elevati); l’ammontare, calcolato su base annuale, dei costi legati all’espletamento delle procedure di rimborso previsti dagli Stati stranieri in cui si opera; l’ammontare, calcolato su base annuale, dei costi legati alla necessità di assicurarsi la possibilità di ottenere rimborsi in un Paese estero (es., costi legati alla creazione in loco di una base fissa o al mantenimento di un rappresentante fiscale); eventuale esistenza di prassi interne che sconsigliano di attivare procedure di rimborso dell’Iva estera per somme inferiori ad una determinata soglia; eventuali ulteriori informazioni rilevanti relative all’esperienza maturata  nel settore dei rimborsi internazionali. Le risposte possono essere rese anche in base a stime, e non necessariamente in base a dati puntuali.Il termine per rispondere al questionario scade il 10 settembre 2008: non si può fare a meno di rilevarne l’eccessiva brevità, considerando i calcoli richiesti – che, per imprese di grandi dimensioni, possono essere complessi – e il periodo in cui si svolge la consultazione, che, in molti Stati membri dell’Ocse, coincide con quello delle ferie estive.
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