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Attualità

La nuova imposta sulle successioni e donazioni (2)

Franchigia più elevata nell’ipotesi in cui il beneficiario del trasferimento sia portatore di handicap grave

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Beni soggetti all’imposta
Sono oggetto di successione o donazione:

  • gli immobili che, di regola, si valutano mediante l’applicazione di determinati coefficienti alla rendita catastale
  • le aziende, salvo che siano trasferite a discendenti e che vengano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 1, comma 78, della legge n. 296/2006. Se soggette a imposta, le aziende concorrono alla base imponibile con il loro patrimonio netto
  • le azioni e quote di partecipazione al capitale di società, sempre che, come nel caso delle aziende, non vengano trasferite a discendenti
  • le obbligazioni, i crediti, il denaro e gli altri beni mobili.

Sono esenti da imposta le auto e, più in generale, i veicoli iscritti nel Pra, nonché, ai soli fini dell’imposta di registro, i titoli di Stato.
Per le quote di fondi comuni di investimento, ai fini del calcolo della base imponibile per la donazione si considera il valore corrente, mentre per la successione tale valore è ridotto dalla quota di titoli di Stato.

Trasferimenti di azienda
L’articolo 1, comma 78, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha previsto che i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia, di cui agli articoli 768-bis e seguenti del Codice civile, a favore dei discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni, non sono soggetti all’imposta di successione e donazione.

In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del Tuir (Spa, Sapa, Srl, società cooperative e società di mutua assicurazione, residenti nello Stato), il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del Codice civile. Pertanto, nell’ipotesi in cui la partecipazione di controllo posseduta dal dante causa sia frazionata tra più discendenti, l’agevolazione in esame spetta esclusivamente per l’attribuzione che consenta l’acquisizione o integrazione del controllo.
Spetta sempre, invece, l’agevolazione per il trasferimento della partecipazione di controllo a favore di più discendenti in comproprietà (articolo 2347 cc).

Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa, o detengano il controllo, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.
Il mancato rispetto della condizione di cui sopra comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa del 30 per cento, prevista dall’articolo 13 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.

Calcolo dell’imposta sulle successioni: aliquote
I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all’imposta di successione con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

  • devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1 milione di euro: 4 per cento
  • devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle, sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100mila euro: 6 per cento
  • devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento
  • devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento.

Va ricordato che, se il beneficiario è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l’ammontare di 1,5 milioni di euro.
Inoltre, nel caso in cui la successione riguardi beni immobili, si applicano anche le imposte ipotecaria e catastale nelle seguenti misure:
- imposta ipotecaria, 2 per cento
- imposta catastale, 1 per cento.
Se almeno uno dei beneficiari della successione si trova nella condizione di poter richiedere i benefici dell’acquisto “prima casa”, le imposte ipotecaria e catastale si applicano nella misura fissa di 168 euro ciascuna.

Calcolo dell’imposta sulle donazioni: aliquote
Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni, l’imposta è determinata dall’applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti (al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario, diversi da quelli indicati dall’articolo 58, comma 1, del Dlgs 31 ottobre 1990, n. 346) ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
a. a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1milione di euro: 4 per cento
b. a favore dei fratelli e delle sorelle, sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100mila euro: 6 per cento
c. a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento
d. a favore di altri soggetti: 8 per cento.

Va ricordato che, se il beneficiario è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l’ammontare di 1,5 milioni di euro.
Anche in tal caso, se la donazione riguarda beni immobili si applicano le imposte ipotecaria e catastale nelle seguenti misure:
- imposta ipotecaria, 2 per cento
- imposta catastale, 1 per cento.
Se il donatario si trovi nella condizione di poter richiedere i benefici dell’acquisto “prima casa”, le imposte ipotecaria e catastale si applicano nella misura fissa di 168 euro ciascuna.

Esempio di calcolo n. 1
Si consideri il caso di un soggetto che, in data 15 gennaio 2007, dona alla moglie, portatrice di handicap, con i requisiti “prima casa”, un immobile,del valore di 1 milione di euro.

Si procede al calcolo delle imposte.
1. Imposta di donazione
valore bene: 1 milione di euro
franchigia: 1,5 milioni di euro
imponibile: 1 milione – 1,5 milioni = zero
2. Imposta ipotecaria
valore imponibile: 1 milione di euro
imposta ipotecaria: 168 euro
3. Imposta catastale
valore imponibile: 1 milione di euro
imposta ipotecaria: 168 euro
4. Totale imposte dovute: 0 + 168 + 168 = 336 euro.

Esempio di calcolo n. 2
Si consideri il caso di un soggetto che, in data 15 gennaio 2007, dona:

  • alla moglie, che non ha i requisiti “prima casa”, un immobile del valore di 1,2 milioni di euro
  • al fratello, un immobile, senza i requisiti “prima casa”, del valore di 500mila euro.

    Si procede al calcolo delle imposte
    1. Imposta di donazione
    a) moglie
    valore bene: 1,2 milioni di euro
    franchigia: 1 milione di euro
    imponibile: 1,2 milioni – 1 milione = 200mila
    imposta: 200mila x 4 per cento = 8mila euro
    b) fratello
    valore bene: 500mila euro
    franchigia: 100mila euro
    imponibile: 500mila – 100mila = 400mila euro
    imposta: 400mila x 6 per cento = 24mila euro
    Totale imposta donazione: 8mila + 24mila = 32mila.

    2. Imposta ipotecaria
    a) moglie
    valore imponibile: 1,2 milioni di euro
    imposta ipotecaria: 1,2 milioni x 2 per cento = 24mila euro
    b) fratello
    valore imponibile: 500mila euro
    imposta ipotecaria: 500mila x 2 per cento = 10mila euro
    Totale imposta ipotecaria: 24mila + 10mila = 34mila.

    3. Imposta catastale
    a) moglie
    valore imponibile: 1,2 milioni di euro
    imposta catastale: 1,2 milioni x 1 per cento = 12mila euro
    b) fratello
    valore imponibile: 500mila euro
    imposta catastale: 500mila x 1 per cento = 5mila euro
    Totale imposta catastale: 12mila + 5mila = 17mila

    4. Totale imposte dovute: 32mila + 34 mila + 17 mila = 83 mila euro.

    2 – fine. La prima puntata è stata pubblicata lunedì 5


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