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Attualità

Le novità del modello 770/2005 semplificato (5): il prospetto SX

Debutta la sezione "Riepilogo del credito da utilizzare in compensazione" per consentire il passaggio alla modalità di invio separato della dichiarazione

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E' presente, da quest'anno, nel prospetto SX della dichiarazione dei sostituti d'imposta - modello 770/2005 semplificato - la nuova sezione "Riepilogo del credito da utilizzare in compensazione", la cui compilazione risulta obbligatoria quando dal medesimo prospetto risulti un credito richiesto in compensazione (rigo SX4, colonna 5).
La novità è strettamente connessa alle nuove regole previste per la trasmissione telematica della dichiarazione dei sostituti d'imposta nella modalità di invio separato.
Tali regole, infatti, al fine di riconoscere maggiore autonomia alle diverse categorie interessate alla trasmissione (consulenti del lavoro e professionisti), prevedono la possibilità di inviare separatamente con ciascuna comunicazione anche i relativi prospetti ST e SX sempreché risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
  • devono essere trasmesse sia Comunicazioni dati lavoro dipendente e assimilati, sia Comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
  • non sono state effettuate compensazioni "interne" tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale.

 

Pertanto, il sostituto che intenda beneficiare della trasmissione in due parti del modello, potrà effettuare compensazioni interne, ai sensi dell'articolo 1 del Dpr 445/1997, in ciascun prospetto ST (punto 3, prospetto ST) avvalendosi esclusivamente dei crediti aventi la stessa natura delle ritenute che si intende compensare al netto della quota ceduta alla società consolidante.
Da qui, l'obbligo per il sostituto d'imposta di scomporre nella dichiarazione il credito risultante dalla stessa e richiesto in compensazione (rigo SX4, colonna 5) tenendo conto della sua diversa origine (credito scaturito da ritenute di lavoro dipendente e credito scaturito da ritenute di lavoro autonomo).
Per l'utilizzo in compensazione esterna dei suddetti crediti dovranno invece essere utilizzati appositi codici tributo di nuova istituzione.

La nuova sezione si compone, pertanto, dei righi SX36 e SX37, all'interno dei quali sono previsti due distinte colonne (colonna 1 e colonna 2).
In particolare, nel rigo SX36, colonna 2, il sostituto d'imposta dovrà indicare la quota del credito di cui al rigo SX4, colonna 5, da utilizzare in compensazione, scaturita da ritenute su redditi di lavoro dipendente equiparati e assimilati nonché dall'assistenza fiscale prestata. Tale importo è comprensivo di quello eventualmente ceduto ed esposto a colonna 1.

La colonna 1 è riservata ai soggetti che hanno optato per il consolidato (articoli 117 e seguenti del Tuir). Tali soggetti possono cedere in tutto o in parte il credito evidenziato in colonna 2 ai fini della compensazione dell'Ires dovuta dalla società consolidante per effetto della tassazione di gruppo. La società consolidante potrà poi utilizzare il credito ceduto (SX 36, colonna 1) nel proprio modello.
Nel caso di compensazione tramite modello F24, l'importo del credito residuo (SX36 colonna 2 - SX36 colonna 1) dovrà essere utilizzato, con il codice tributo 6781 "Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale scaturente dalla dichiarazione del sostituto d'imposta Mod. 770 SEMPLIFICATO" istituito con risoluzione n. 9/E del 18/01/2005. La risoluzione chiarisce che nella compilazione del modello di versamento "F24" il codice tributo sopra menzionato deve essere esposto nella colonna "Importi a credito compensati" della "Sezione Erario", con l'indicazione, quale "anno di riferimento", dell'anno d'imposta a cui si riferisce il credito espresso nella forma "AAAA".
Qualora il sostituto opti, nel periodo d'imposta successivo, per la trasmissione separata, unitamente al frontespizio, delle Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente e dei relativi prospetti ST e SX, potrà utilizzare esclusivamente tale credito residuo per effettuare compensazioni interne con i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente equiparati e assimilati.

Analoghe le regole di compilazione del rigo SX37, nella cui colonna 2 il sostituto d'imposta dovrà indicare la quota del credito di cui al rigo SX4, colonna 5, da utilizzare in compensazione, scaturita da ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Anche tale importo è comprensivo di quello eventualmente esposto a colonna 1.
L'importo del credito residuo (SX37, colonna 2 - SX37, colonna 1) dovrà sempre essere utilizzato, nel caso di compensazione tramite modello F24, con il codice tributo 6782 "Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi scaturenti dalla dichiarazione del sostituto d'imposta Mod. 770 SEMPLIFICATO", istituito con risoluzione n. 9/E del 18/01/2005.
Qualora il sostituto opti, nel periodo d'imposta successivo, per la trasmissione separata, unitamente al frontespizio, delle Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo e dei relativi prospetti ST e SX, potrà utilizzare esclusivamente tale credito residuo per effettuare compensazioni interne con i versamenti attinenti ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni e ai redditi diversi.
In seguito all'istituzione dei suddetti codici, il vigente codice tributo "1678", denominato "Eccedenza di versamenti di ritenute di imposte erariali da utilizzare in compensazione", dovrà essere utilizzato esclusivamente per la compensazione delle eccedenze di versamenti da ritenute scaturenti dai quadri RZ dei modelli "Unico/società di capitali" e "Unico/enti non commerciali ed equiparati".

Le istruzioni precisano che l'importo del credito complessivamente ceduto non può superare 516.456,90 euro, vigendo il limite di cui all'articolo 25 del Dlgs 241/1997.
E' chiarito inoltre che anche per i crediti ceduti dovranno essere utilizzati nel modello di pagamento F24 i codici tributo 6781 e 6782 sopra indicati secondo la provenienza del credito.

Un'altra novità presente nel prospetto SX è costituita dall'inserimento nel rigo SX1 dei nuovi campi SX1, col. 2, "Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale", e SX1, col. 3, " Credito derivante da compenso per assistenza fiscale".
Tale previsione appare dettata da esigenze di controllo formale di tutti i crediti che confluiscono nel rigo SX4, colonna 3, "Versamenti 2004 in eccesso e restituzioni effettuate dal sostituto".
I crediti risulteranno, infatti, singolarmente identificabili secondo il seguente schema:
  • crediti di ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente e assimilati rimborsati utilizzando:
    • ritenute disponibili nel mese, diverse da quelle operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati
    • somme trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale all'Irpef
    • importi anticipati dal sostituto stesso
    ( rigo SX1, colonna 1, del prospetto SX)
  • crediti di addizionali all'Irpef derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno o per - cessazione del rapporto di lavoro dipendente comunque rimborsati ai dipendenti (rigo SX1, colonna 1, del prospetto SX)
  • crediti derivanti da conguaglio di assistenza fiscale rimborsati ai percipienti (rigo SX1, colonna 2, del prospetto SX)
  • credito derivante dal compenso scaturente dall'assistenza fiscale prestata (rigo SX1, colonna 3, del prospetto SX)
  • eccedenza generatasi a seguito di versamenti relativi al 2004 effettuati, anche per errore, in misura eccessiva rispetto al dovuto (prospetto ST: [colonna 5 - (colonna 2 - colonna 3 - colonna 4)]).

 


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