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Attualità

Le novità del modello 770/2005 semplificato (4): il prospetto ST

In un unico rigo le addizionali dell'anno d'imposta precedente relative sia a rateizzazioni che a cessazioni del rapporto di lavoro

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Nel prospetto ST trovano esposizione i dati riguardanti le ritenute alla fonte operate, le trattenute di addizionali all'Irpef e per assistenza fiscale effettuate, le imposte sostitutive prelevate sulle rivalutazioni del Tfr e sui redditi emersi, nonché tutti i versamenti posti in essere dal sostituto d'imposta tramite modello di pagamento F24 o in Tesoreria in relazione alle suddette ritenute, trattenute e imposte sostitutive.

Il prospetto ST non deve essere compilato dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che operano le ritenute ai sensi dell'articolo 29 del Dpr 600/73.
Ne consegue che il prospetto deve essere trasmesso dalle istituzioni universitarie pubbliche che sono riconducibili nella più ampia categoria delle Amministrazioni pubbliche e non tra le Amministrazioni dello Stato. In questo senso le istruzioni relative alla individuazione dei soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione modello 770/2005 semplificato ricomprendono le universalità statali, al pari di Regioni, Province e Comuni, nella categoria generale degli enti pubblici non commerciali che operano le ritenute ai sensi dell'articolo 23 del Dpr 600/73.

In caso di opzione per la trasmissione separata delle Comunicazioni, in ciascun prospetto ST dovranno essere presenti codici tributo "coerenti" con la natura della Comunicazione cui i versamenti si riferiscono, risultando diversamente impedita la trasmissione telematica della dichiarazione nella modalità di invio separato.
Così, ad esempio, nel caso di trasmissione delle sole Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, nel relativo prospetto ST non potranno trovare esposizione codici tributo attinenti a ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (1038, 1040, 1051).

Al riguardo si sottolinea che l'errata indicazione nel modello di pagamento F24 del codice tributo (ad esempio, 1040) dovrà essere regolarizzata con comunicazione presso un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, riportando nel prospetto ST il codice tributo corretto (ad esempio, 1001).
Occorrerà poi, nell'esempio riportato, che le compensazioni ai sensi dell'articolo 1 del Dpr 445/1997 (punto 3, prospetto ST) siano state effettuate solo all'interno del mondo delle ritenute di lavoro dipendente (ad esempio, eccedenza di versamento di ritenute di lavoro dipendente utilizzata a scomputo di versamenti di altre ritenute su redditi di lavoro dipendente o assimilati).

La possibilità di inviare separatamente le comunicazioni viene infatti subordinata alle seguenti condizioni:
  • devono essere trasmesse sia Comunicazioni dati certificazioni di lavoro dipendente e assimilati, sia Comunicazioni dati certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
  • non sono state effettuate compensazioni "interne" tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli attinenti ai redditi di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale.

 

Al fine di verificare l'avvenuta presentazione della dichiarazione, il sostituto dovrà tener presente che il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l'invio, un messaggio che conferma solo l'avvenuta trasmissione del file e, in seguito, fornisce un'altra comunicazione attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.
Pertanto, soltanto quest'ultima comunicazione costituisce la prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Un'importante novità, volta a semplificare la compilazione del prospetto ST, riguarda le modalità di esposizione delle trattenute di addizionale effettuate con riferimento al periodo d'imposta precedente nei confronti sia di dipendenti cessati che di dipendenti ancora in corso di rapporto.
Al riguardo, le precedenti istruzioni al modello 770 semplificato imponevano, con riferimento alle addizionali trattenute nello stesso mese, relative a rateizzazioni o cessazioni del rapporto di lavoro, la compilazione di distinti righi anche in caso di identità del periodo di riferimento.
Ciò costringeva il sostituto d'imposta a disaggregare nel prospetto ST quei dati che nel modello di pagamento F24 trovavano esposizione unitaria riferendosi al medesimo periodo d'imposta.
Il sostituto d'imposta era infatti tenuto a esporre nel prospetto ST, per lo stesso periodo di riferimento (ad esempio, giugno) in tre distinti righi:
  • la rata di addizionale trattenuta al lavoratore in corso con riferimento al periodo d'imposta precedente (anno 2002)
  • le residue rate di addizionale trattenute al lavoratore cessato con riferimento al periodo d'imposta precedente (anno 2002) con indicazione del codice Q nel punto 7 "Note" del prospetto
  • l'addizionale trattenuta al lavoratore cessato con riferimento al periodo d'imposta in corso (anno 2003) con indicazione del codice S nel punto 7 "Note" del prospetto.

 

Nel modello di pagamento F24, invece, i primi due versamenti trovano unitaria esposizione (con conseguente compilazione di due soli righi) riferendosi al medesimo periodo d'imposta (anno 2002).

Al fine di semplificare la compilazione del prospetto ST e consentirne un più agevole raccordo con i dati esposti nel modello di pagamento F24, le nuove istruzioni prevedono che il sostituto d'imposta utilizzi il codice "Q" nel punto 7 (Note) del prospetto ST per riportare i dati dell'ammontare complessivo delle addizionali regionali e comunali di competenza dell'anno di imposta precedente trattenute e versate, con riferimento sia a lavoratori cessati che a lavoratori ancora in forza.

Permane invece l'obbligo di utilizzare nel punto 7 del prospetto ST il codice "S" qualora nel rigo siano riportati i dati dell'ammontare complessivo delle addizionali di competenza dell'anno d'imposta corrente trattenute e versate con riferimento ai lavoratori cessati.
Ciò comporterà la possibilità di esporre su due righi del prospetto ST i dati dei versamenti relativi al medesimo periodo di riferimento e d'imposta (anno 2002), realizzando in tal modo una perfetta corrispondenza tra quanto evidenziato nel prospetto e quanto rappresentato dal sostituto nel modello F24.

Alla medesima finalità si ispirano anche le nuove istruzioni in tema di versamento eseguito avvalendosi del ravvedimento, ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472, di più adempimenti omessi risultanti dal prospetto ST e individuati dal medesimo codice tributo: tale versamento potrà essere riportato sul modello F24, avendo cura di compilare un distinto rigo della delega di pagamento per ciascun rigo del prospetto ST. La sanzione ridotta (codice tributo 8906) potrà invece essere indicata cumulativamente.

E' possibile, tuttavia, che il sostituto d'imposta abbia già effettuato in F24, per ravvedimento operoso, versamenti cumulativi del medesimo tributo.
Ad esempio, con modello di pagamento F24 del 31/10/2004, il sostituto d'imposta effettua per ravvedimento operoso il versamento di 100 euro + interessi di ritenute di lavoro dipendente (codice tributo 1001) relative a gennaio (25 euro), febbraio (25 euro), marzo (25 euro), aprile (25 euro). Per semplicità tralasciamo l'esposizione dei dati relativi al versamento delle sanzioni non rilevando ai fini della compilazione del prospetto ST.
In questa ipotesi di versamento cumulativo di ritenute effettuate in più mesi, il sostituto d'imposta dovrà, per ciascun periodo di riferimento (gennaio, febbraio, marzo e aprile), indicare nel prospetto ST le ritenute operate (punto 2), l'importo versato (punto 5) corrispondente a quanto indicato nella colonna "Importi a debito versati" del modello di pagamento F24, diminuito degli eventuali interessi da esporre nel punto successivo (punto 6) , il codice tributo (punto 9), il codice regione nel caso di addizionale regionale (punto 11), la data del versamento effettuato per ravvedimento (punto 12), avendo cura di indicare il codice "C" nel punto 7.
Il codice C è infatti previsto qualora l'importo versato esposto nel punto 5 del prospetto ST (nell'esempio pari a 25 euro per ciascun periodo di riferimento) è parte di un versamento cumulativo in F24 (euro 100 + interessi).

Il codice E, di nuova istituzione, dovrà invece essere inserito nel punto 7 "Note" del prospetto ST in presenza, nella colonna "importi a debito versati" del modello di pagamento F24, di importi inferiori all'unità di euro che, per effetto del troncamento, non trovino esposizione nel punto 5 del prospetto ST. Ciò al fine di differenziare questa ipotesi rispetto alla regola generale che in sede di specifiche tecniche prevede la necessaria compilazione del punto 5 "Importo versato" in presenza di un punto 12 "Data di versamento" compilato.

Con riferimento al modello F24, le istruzioni chiariscono anche la diversa valenza del "periodo di riferimento" (punto 1, prospetto ST) rispetto all'"anno di riferimento" presente nel modello di pagamento. Ciò principalmente a causa delle numerose irregolarità riscontrate in sede di liquidazione ex articolo 36-bis del Dpr 600/73.
L'anno di riferimento (modello di pagamento F24) corrisponde al periodo d'imposta dei redditi cui si riferisce il tributo.
Ad esempio, nel caso di versamento di ritenute Irpef su redditi di lavoro dipendente corrisposti dal datore di lavoro entro il 12 gennaio 2005 e riferiti al periodo d'imposta 2004, l'anno di riferimento è il 2004; nel caso di versamento di trattenute di addizionale regionale e comunale all'Irpef determinate su redditi di lavoro dipendente corrisposti nel periodo d'imposta 2003, l'anno di riferimento è il 2003.

Il periodo di riferimento (prospetto ST) è invece costituito dal mese e dall'anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo da parte del sostituto d'imposta.
Ad esempio, nel caso sopra riportato dell'addizionale determinata su redditi di lavoro dipendente corrisposti nel periodo d'imposta 2003, il periodo di riferimento è il 2004: l'articolo 50, comma quarto, del Dlgs 446/1997 stabilisce, infatti, che l'addizionale regionale determinata dai sostituti d'imposta all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio è trattenuta in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre e quindi, in sostanza, dal periodo d'imposta successivo (gennaio-novembre).

4 - continua
 
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