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Attualità

Le novità del modello 770 semplificato (7)

Il prospetto SX. Credito per anticipo sul Tfr versato negli anni 1997 e 1998

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Il prospetto SX. Credito per anticipo sul Tfr versato negli anni 1997 e 1998
E' presente, da quest'anno, nel prospetto SX della dichiarazione dei sostituti d'imposta, modello 770/2006 Semplificato, la nuova sezione "Riepilogo altri crediti", la cui compilazione risulta obbligatoria quando, alla data del 1° gennaio 2005, il sostituto d'imposta risulti titolare del credito derivante dal rimborso delle ritenute operate sui canoni esenti da imposta ai sensi dell'articolo 26-quater del Dpr 600/73 (vd. precedente intervento) ovvero del credito derivante dall'anticipo sul Tfr versato negli anni 1997 e 1998.

Credito per anticipo sul Tfr versato negli anni 1997 e 1998
Si tratta del credito d'imposta generatosi dal versamento dell'acconto delle imposte da trattenere ai dipendenti al momento della liquidazione del Tfr, di cui all'articolo 3, commi 211- 213 della legge 662/96.
La citata norma prevedeva infatti che i sostituti d'imposta, per i redditi da lavoro dipendente, dovessero versare un importo pari al 5,89 per cento e al 3,89 per cento dell'ammontare complessivo dei trattamenti di fine rapporto, maturati per i periodi d'imposta 1996 e 1997, a titolo di acconto delle imposte dovute su tali trattamenti dai dipendenti.
Gli importi versati in due rate di uguale ammontare nei periodi d'imposta 1997 e 1998, rivalutati secondo i criteri previsti dal quarto comma dell'articolo 2120 c.c. nell'ammontare che risulta alla data del 31 dicembre di ogni anno, costituiscono credito di imposta.
Tale credito può essere utilizzato per il versamento delle ritenute applicate sui trattamenti di fine rapporto corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2000, fino a concorrenza del 9,78 per cento di detti trattamenti, ovvero, se superiore, alla percentuale corrispondente al rapporto tra credito di imposta residuo a tale data e i trattamenti di fine rapporto risultanti alla stessa data.
Se precedentemente al 1° gennaio 2000 il credito di imposta risulta superiore al 12 per cento dei trattamenti residui, l'eccedenza è utilizzata per il versamento delle ritenute applicate sui trattamenti la cui corresponsione determina detta eccedenza.

L'utilizzo del credito d'imposta è consentito, ovviamente, anche all'atto del versamento delle ritenute operate sulle anticipazioni e sugli acconti dei trattamenti di fine rapporto (circolare 196/97).
Con circolare 78/2001, recante ulteriori chiarimenti in ordine alla disciplina tributaria della previdenza complementare, dei contratti assicurativi e del trattamento di fine rapporto, è stato precisato che il sostituto di imposta può recuperare il credito di imposta nella percentuale del 9,78 per cento dei trattamenti di fine rapporto corrisposti dal 1° gennaio 2001, comprensivi delle rivalutazioni o nella maggiore percentuale, calcolata al 1° gennaio di ciascun anno, derivante dal rapporto tra il credito di imposta residuo e i trattamenti di fine rapporto corrisposti.
In ogni caso, qualora la percentuale scaturente dal rapporto tra il credito d'imposta residuo al 1° gennaio di ciascun anno e i Tfr risultanti alla stessa data comporti una riduzione rispetto a quella calcolata al 1° gennaio 2000, il sostituto d'imposta può scegliere di continuare a utilizzare la percentuale determinata con riferimento a tale ultima data.

Si ricorda, infine, che la circolare dell'Agenzia delle entrate 29/2001 ha precisato che il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 213, della legge 662/96, come modificato dall'articolo 2 del decreto legge 79/97, convertito dalla legge 140/97, può essere utilizzato anche per il versamento dell'imposta sostitutiva, sia in acconto che a saldo, dovuta sulla rivalutazione del Tfr maturata dal 2001, mentre non e' utilizzabile ai fini della compensazione di altre imposte o contributi.
In particolare, la circolare ha precisato che il credito derivante dal versamento dell'anticipo d'imposta sui Tfr, può essere utilizzato (in aggiunta alle modalità proprie di utilizzo specificamente previste) fino a compensazione dell'imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione del Tfr maturato dal 1° gennaio 2001, con le seguenti modalità:
  • la compensazione deve essere effettuata necessariamente tramite utilizzo del modello di pagamento F24 (compensazione esterna). Ai fini della compilazione del modello F24, si precisa che, nella colonna "anno di riferimento", va indicato l'anno di utilizzo del credito stesso e, nella colonna "importi a credito compensati", il codice tributo 1250 relativo all'anticipo d'imposta sul Tfr
  • la compensazione è consentita fino a concorrenza dell'imposta sostitutiva dovuta, senza alcun limite di importo e indipendentemente dalle percentuali di utilizzo previste per il suddetto credito d'imposta con riferimento alla compensazione delle ritenute sul Tfr. In tal caso, l'importo compensato non rileva ai fini della determinazione del limite di un miliardo di lire (pari a 516.456,90 euro) dei crediti compensabili per anno solare nel modello F24 di cui all'articolo 34 della legge 388/2000 (circolare 7/2002).

 

Al fine di monitorare l'utilizzo da parte del sostituto d'imposta del predetto credito, nel prospetto SX, di riepilogo dei crediti e delle compensazioni, è stato introdotto quest'anno il nuovo rigo SX41 "Credito per anticipo sul TFR versato negli anni 1997 e 1998".
Nel suddetto rigo, devono essere forniti i dati relativi al credito d'imposta derivante dal versamento negli anni 1997 e 1998, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 211, 212 e 213, della legge 662/96, dell'anticipo delle imposte da trattenere ai lavoratori dipendenti all'atto della corresponsione dei trattamenti di fine rapporto.
In particolare, andranno esposti:
  • nella colonna 1, l'importo del credito residuo rivalutato utilizzabile alla data del 1° gennaio 2005
  • nella colonna 2, l'ammontare del credito indicato nella precedente colonna 1 utilizzato nel modello di pagamento F24 (codice tributo 1250) a compensazione:
    • delle ritenute operate nell'anno sul Tfr a qualunque titolo erogato (codice tributo 1012)
    • della imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr, come previsto dalla circolare 29/2001 (codice tributo 1712 per l'acconto, 1713 per l'eventuale saldo)
  • nella colonna 3, l'importo del credito indicato nella precedente colonna 1, utilizzato nel punto 4 del prospetto ST della presente dichiarazione a scomputo delle ritenute operate nell'anno sul Tfr erogato (compensazione interna)
  • nella colonna 4, l'importo del credito residuo risultante alla data del 31 dicembre 2005 dalla seguente operazione: colonna 1 - colonna 2 - colonna 3.

 

Il suddetto credito non può essere utilizzato ai fini della compensazione di imposte diverse da quelle indicate.


7 - fine. Le precedenti puntate sono consultabili nella sezione "Riflettori su..."
 
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