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Attualità

Nel modello Irap 2006, novità per banche e assicurazioni

I cambiamenti nella determinazione del valore della produzione

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Nel modello Irap 2006, sono state apportate modifiche che riguardano le banche e le imprese assicurative, cui sono riservate, rispettivamente, le sezioni II e III del quadro IQ delle società di capitali.

Con riferimento alle banche, in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legge n. 168 del 12 luglio 2004, che ha modificato l'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non concorrono più alla formazione della base imponibile le seguenti componenti del conto economico:

  • riprese di valore su crediti verso la clientela
  • rettifiche di valore su crediti alla clientela
  • accantonamenti per rischi su crediti
  • rettifiche di valore su crediti impliciti.

Nel quadro IQ sono stati eliminati i seguenti righi:



Nella determinazione della base imponibile delle banche, non trova più applicazione l'articolo 106, comma 3, del Tuir, che prevede la deducibilità delle svalutazioni dei crediti nel limite dello 0,60 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio e la deducibilità dell'eccedenza (non dedotta nel primo esercizio) in quote costanti nei successivi nove esercizi.

Per le imprese di assicurazione, a seguito delle modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recate dall'articolo 6, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del predetto decreto, non concorrono più alla formazione della base imponibile le seguenti componenti relative ai crediti verso gli assicurati:

  • riprese di valore
  • svalutazioni e accantonamenti per rischi su crediti.

In base al provvedimento n. 735 del 1° dicembre 1997 dell'Isvap (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo), contenente istruzioni per la corretta classificazione dei componenti positivi e negativi del conto economico:

  • le riprese di valore su crediti verso gli assicurati sono contabilizzate nella voce "Altri proventi tecnici" unitamente ad altre componenti, quali, ad esempio, lo storno delle provvigioni relative a premi di esercizi precedenti svalutati o annullati, nonché gli annullamenti di premi ceduti in riassicurazione
  • le svalutazioni su crediti verso gli assicurati e accantonamenti per rischi su crediti verso gli assicurati sono contabilizzate nella voce "Altri oneri tecnici" unitamente ad altre componenti, quali, ad esempio, gli annullamenti di natura tecnica di crediti verso assicurati per premi di esercizi precedenti, nonché lo storno delle provvigioni relative a premi ceduti in riassicurazione annullati.

Essendo le riprese di valore di crediti verso gli assicurati e gli accantonamenti e le svalutazioni di tali crediti ricompresi in voci (altri proventi tecnici e altri oneri tecnici) destinate ad accogliere anche altri componenti del conto economico, non è stata apportata alcuna modifica al modello. Nelle istruzioni ai righi IQ34 "Altri proventi tecnici" e IQ47 "Altri oneri tecnici", presenti all'interno della sezione III del quadro IQ delle società di capitali, è stato sufficiente specificare che gli altri proventi tecnici e gli altri oneri tecnici in colonna 1 (valori contabili) vanno considerati al netto, rispettivamente, delle riprese di valore dei crediti verso gli assicurati e degli accantonanti e delle svalutazioni, in modo che non siano riportati in colonna 4 (valori Irap) e, quindi, tassati (nel caso delle riprese di valore) o dedotti (nel caso delle svalutazioni e degli accantonamenti) ai fini Irap.



Il Dl 203/2005 ha introdotto un'altra novità che interessa le imprese assicurative: l'articolo 6, comma 1, è intervenuto sull'articolo 111, comma 3, del Tuir, modificando il limite di deducibilità della variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni.
In base al nuovo articolo 111 del Tuir (in vigore dal 4/10/2005), "la variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, è deducibile nell'esercizio in misura pari al 60% dell'importo iscritto in bilancio; l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei 9 esercizi successivi. E' considerato componente di lungo periodo il 50% della medesima riserva sinistri".

Le istruzioni al rigo IQ45 "Variazioni delle riserve tecniche" chiariscono che la variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, è deducibile in misura pari all'80 per cento e che l'eccedenza, che va indicata in colonna 3 (variazioni in diminuzione), è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi.
In colonna 2 (variazioni in aumento), è accolta la quota dell'eccedenza degli esercizi precedenti deducibile nel presente esercizio.

Si può dimostrare, con un esempio, come la percentuale del 60 per cento, che la norma limita solo alla componente di lungo periodo della variazione della riserva sinistri, corrisponda a una percentuale dell'80 per cento della intera variazione della riserva sinistri.
Si supponga che nel 2005 tale variazione sia di 200.000 euro e che sia composta per 100.000 euro dalla componente di lungo periodo e da 100.000 euro dalla componente di breve periodo.
Il rigo IQ45 "Variazioni delle riserve tecniche" per il periodo d'imposta 2005 e per i nove esercizi successivi sarà così compilato:

periodo d'imposta 2005


La variazione della riserva tecnica risulta, quindi, deducibile per la componente di breve periodo (100.000) e per il 60 per cento della componente di lungo periodo (60.000).
Il valore deducibile in colonna 4 sarà quindi pari a 100.000 + 60.000 = 160.000
La percentuale dell'80 per cento, riportata nelle istruzioni, si ottiene dividendo 160.000 per 200.000

160.000= 80 per cento
200.000




periodo d'imposta dal 2006 al 2014 (compreso)


L'eccedenza di variazione non dedotta nel primo esercizio (40.000) è deducibile nei successivi nove esercizi in quote costanti pari a 4.444 (40.000/9), con il risultato che al termine del decimo esercizio la variazione risulta interamente dedotta (160.000 + 4.444 x 9) = 200.000 (senza considerare gli arrotondamenti).

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