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Attualità

L’Estonia si conforma alla direttiva madre figlia

Lo scorso 26 marzo sono state approvate dal Parlamento le modifiche al testo unico delle imposte sui redditi locale

L’applicazione delle nuove norme è prevista a partire dal  2009. In sostanza si tratta di un allineamento alla disciplina comunitaria. Le modifiche più significative riguardano la direttiva madre figlia ossia la 435 del 1990 modificata dalla 2003/123. Per la prima volta è stata stabilita la non applicazione della ritenuta in uscita sui dividendi pagati da una società di capitali residente in uno Stato membro Ue alla partecipante residente in un altro Paese. La direttiva prevede inoltre che il Paese del soggetto che percepisce gli utili deve esentarli almeno per il 95 per cento oppure concedere un credito a fronte delle imposte sottostanti pagate nello stato estero. L’Italia, ad esempio, ha recepito la direttiva concedendo l’esenzione al 95 per cento (articolo 89 del Tuir) ma vi sono altri Paesi, come ad esempio il Regno Unito, che tassa i dividendi ma concede un credito a fronte delle imposte pagate nello stato estero (ad esempio l’ires della società figlia italiana). La direttiva madre figlia è stata successivamente modificata ad opera della direttiva 2003/123.

La normativa estone
Bisogna ricordare che l’Estonia ha un sistema di tassazione delle società di capitali del tutto originale: infatti i redditi societari sono esenti da tassazione e scontano invece una imposizione solamente in caso di distribuzione. Sono parimenti assoggettate a tassazione anche le transazioni che potrebbero essere considerate distribuzioni occulte di profitti. E’ infatti evidente come gli utili potrebbero essere rimpatriati alla casa madre agendo con manipolazioni sui prezzi di trasferimento intercompany. Il sistema impositivo estone appare in buona sostanza incompatibile con il meccanismo applicativo della direttiva madre figlia che dovrebbe esentare da ritenuta i dividendi in uscita. Di tale circostanza gli operatori erano peraltro pienamente consapevoli in sede di negoziazione dell’ingresso nella Ue, tuttavia era stato concesso un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2008 durante il quale sarebbe stata tollerata questa incompatibilità.

Le novità dal 2009
A partire dal 2009 i profitti distribuiti saranno tassati su base annuale invece che il mese successivo alla distribuzione come invece accade ora. Lo stesso varrà per la dichiarazione dei redditi che dovrà essere presentata su base annuale invece che mensile. Inoltre è stato introdotto l’obbligo di pagare un acconto pari ad un terzo della base imponibile media dei tre anni precedenti. I termini di pagamento saranno fissati il 10 marzo e il 10 ottobre. Analogamente a quanto accade in Italia, sarà possibile ridurre gli acconti in via revisionale soltanto che sarà richiesta la formalità della presentazione di una apposita richiesta all’Amministrazione finanziaria. Ovviamente il conteggio del saldo delle imposte dovute dovrà necessariamente tenere conto degli acconti versati che se eccedenti determineranno un credito a favore del contribuente.

Abolizione di ritenute alla fonte
Tra le varie modifiche si segnala anche l’abolizione della ritenuta sui dividendi e sulle royalties corrisposte a non residenti. Infatti, oltre all’imposta sulla distribuzione fissata in un importo pari a 22/78 (circa il 28,2 per cento) i dividendi scontavano anche l’ulteriore ritenuta alla fonte del 22 per cento che poteva essere ridotta dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Sulle royalties era invece prevista una ritenuta del 15 per cento.

La direttiva 123 del 2003
Originariamente la direttiva madre figlia stabiliva che la non applicazione della ritenuta era concessa solamente in presenza di una partecipazione minima del 25 per cento. Successivamente la direttiva ha ridotto le soglie di partecipazione utili  ad  accedere  ai benefici "madre/figlia", con le seguenti modalità: 20 per cento per gli utili distribuiti a partire dal 1° gennaio 2005; 15 per cento per gli utili distribuiti a partire dal 1° gennaio 2007; 10 per cento per gli utili distribuiti a partire dal 1° gennaio 2009. La direttiva 123 è stata recepita nel nostro ordinamento ad opera del decreto legislativo n. 49 del 6 febbraio 2007.
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