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Attualità

L’acconto, storico o previsionale,
ma non oltre lunedì 30 novembre

Tra le imposte interessate, Irpef, Irap e Ires. Per le persone fisiche, l’anticipo è dovuto se il debito per il 2014 supera i 52 euro; per le società, invece, nessun obbligo fino a 21 euro

Si avvicina uno degli appuntamenti più affollati per le casse dell’Erario: lunedì 30 novembre è l’ultimo giorno a disposizione dei contribuenti (titolari e non di partita Iva) per pagare, se ne ricorrono le condizioni, senza sanzioni e interessi, la seconda o unica rata degli acconti relativi al 2015, di Irpef, Ires e Irap. Scadenza valida anche per la cedolare secca, l’imposta sostitutiva dei “nuovi minimi” e altri tributi meno “popolari”, come l’Ivie e l’Ivafe.
La prima rata, pari al 40% del totale, andava versata entro lo scorso 16 giugno (termine slittato al 6 luglio per i contribuenti interessati dagli studi di settore) ovvero, con la maggiorazione dello 0,40%, entro il 16 luglio (20 agosto per chi era soggetto agli studi).
Ancora un dettaglio: il termine, ai fini Ires, riguarda le società il cui anno d’imposta coincide con l’anno solare, altrimenti il pagamento dell’acconto deve essere effettuato entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dell’esercizio.
 
Prima di pagare, verificare
L’anticipo non è dovuto se il debito d’imposta relativo all’anno precedente si posiziona al di sotto di determinati limiti.
In particolare, per l’Irpef, l’obbligo scatta quando tale importo è superiore a 52 euro. L’acconto va versato: in un’unica soluzione (con scadenza 30 novembre), se inferiore a 257,52 euro; in due rate, la prima delle dei quali doveva essere versata entro lo scorso 16 giugno, se la somma è superiore.
Stesse modalità e termini per il pagamento di Irap (persone fisiche), Ivie, Ivafe e dell’imposta sostitutiva dovuta da chi si avvale del regime agevolato per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (“nuovi minimi”).
 
Trasferendo l’attenzione alle società, per Ires e Irap niente anticipo fino a 21 euro di debito fiscale 2014 e pagamento in due quote, se l’importo dovuto supera i 103 euro. La prima porzione andava versata, anche in questo caso, con scadenza 16 giugno; l’appuntamento per la seconda o unica rata è al prossimo 30 novembre.
 
Attenzione al ricalcolo
Di conseguenza, il primo passo da compiere è controllare se la situazione reddituale ci chiede di passare in cassa oppure no, dubbio che possiamo chiarire riprendendo in mano Unico 2015.
Attenzione, nelle posizioni “ordinarie” Irpef, il debito d’imposta da considerare e, in pratica, l’acconto complessivo da versare, secondo le soglie e nei termini sopra descritti, è quello del rigo RN34 (“differenza”), ma nei “casi particolari”, previsti dal rigo RN61, ovvero quando specifici regimi fiscali ed evoluzioni normative richiedono la rideterminazione dell’imposta 2014 e, di conseguenza, dell’acconto 2015, il riferimento cambia e occorre “rivolgersi” alla quarta colonna dell’RN61. In definitiva, gli importi delle rate dovute sono quelli evidenziati nelle due colonne del rigo RN62.
Proseguendo la carrellata dei tributi in scadenza, il dato da conoscere per versare (oppure no) la seconda o unica rata di Ivafe e Ivie va cercato, rispettivamente, nei righi RW6 e RW7 di Unico PF.
 
Messe da parte le persone fisiche, rivolgiamo l’attenzione all’Ires: le Sc possono accertare se l’anticipo è dovuto e il suo ammontare dal rigo RN17 di Unico 2015 oppure, in caso di necessità di ricalcolo dell’imposta dovuta nel 2014, dall’RS79; chi ha presentato Unico Enc, invece, trova i due riferimenti, rispettivamente, ai righi RN28 e RS16.
 
L’acconto Irap 2015 va estratto dal rigo IR21 del relativo modello; anche in questo caso, però, occhio all’eventuale rideterminazione, ipotesi che ci fa spingere fino al rigo IS32. L’acconto dell’imposta regionale non è dovuto dai produttori agricoli esonerati, nel 2014, in base all’articolo 34, comma 6, del Dpr 633/1972, dagli adempimenti Iva e che, nello stesso anno, hanno superato i limiti previsti per l’esonero. La deroga non vale, invece, per chi ha venduto più di un terzo dei beni diversi da quelli compresi nella prima parte della tabella A allegata al decreto Iva e, per questo, fuori dal trattamento di favore.
 
Il 30 novembre è anche l’ultimo giorno per versare la seconda o unica rata dell’imposta sostitutiva dovuta dai “nuovi minimi” ossia da quei contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall’articolo 27, commi 1 e 2, del Dl 98/2011: per loro, il rigo da verificare è l’LM14.
 
Occhio all’RB12 per la cedolare secca
RB12 è la “casella” riservata all’acconto della cedolare secca, l’imposta “piatta” sul canone annuale proveniente dalla locazione di immobili a uso abitativo, che sostituisce l’Irpef e sue addizionali, nonché l’imposta di registro e di bollo sui contratti di locazione. Per stabilire se l’anticipo è dovuto, occorre controllare l’imposta 2014 al rigo RB11 di Unico 2015: se il debito riportato è superiore a 52 euro, l’acconto va versato ed è pari al 95% dell’importo complessivo.
La percentuale cambia, rispetto all’Irpef, ma modalità e termini di pagamento rimangono gli stessi.
 
Storico o previsionale: meglio fare due conti prima di scegliere
Di prassi l’ammontare dell’acconto è determinato seguendo il metodo storico e cioè prendendo come riferimento l’imposta dovuta per l’annualità precedente.
Senza dubbio, però, si tratta di una strada penalizzante per il contribuente che prevede un debito inferiore con il Fisco nella successiva dichiarazione. In questo caso, meglio scegliere l’altra procedura a disposizione, ossia il metodo previsionale, e determinare l’acconto sulla base della minore imposta ipotizzata. Il criterio è sicuramente più vantaggioso nel caso di minor reddito o maggiori oneri, ma è fondamentale non sbagliare i propri calcoli, perché nel caso l’acconto versato dovesse poi rivelarsi inferiore a quello effettivamente dovuto, scatterebbero sanzioni e interessi sulla differenza non versata.
I due procedimenti non sono vincolanti, il metodo può cambiare non solo da tributo a tributo, ma anche da rata a rata. In pratica, rispetto a quest’ultima ipotesi, a un primo acconto versato a giugno con il metodo previsionale, può seguire una seconda quota, corrispondente al debito residuo, calcolato secondo il criterio storico.
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